Autorizzazione n. 1 del 2002 al trattamento dei dati sensibili nei...
Autorizzazione n. 1 del 2002 al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro
Autorizzazione n. 1 del 2002 al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro
(G.U. n. 83 del 9 aprile 2002 - Suppl. Ordinario n.70)
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675 , e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; Visto, in particolare, l´art. 22, comma 1, della citata legge n. 675/1996 , il quale individua i dati personali "sensibili"; Considerato che i soggetti privati e gli enti pubblici economici possono trattare i dati sensibili solo previa autorizzazione di questa Autorità e, ove necessario, con il consenso scritto degli interessati; Considerato che il trattamento dei dati in questione può essere autorizzato dal Garante anche d´ufficio con provvedimenti di carattere generale, relativi a determinate categorie di titolari o di trattamenti (art. 41, comma 7, legge n. 675/1996 ); Considerato che le autorizzazioni di carattere generale sinora rilasciate sono risultate uno strumento idoneo per prescrivere misure uniformi a garanzia degli interessati, rendendo altresì superflua la richiesta di singoli provvedimenti autorizzatori da parte di numerosi titolari del trattamento; Ritenuto opportuno rilasciare nuove autorizzazioni in sostituzione di quelle in scadenza il 31 gennaio 2002, armonizzando le prescrizioni già impartite alla luce dell´esperienza maturata; Ritenuto opportuno che anche tali nuove autorizzazioni provvisorie siano a tempo determinato ai sensi dell´art. 14 del d.P.R. 31 marzo 1998 n. 501 , in relazione alla prevista emanazione del testo unico della normativa in materia di protezione dei dati personali, in attuazione della legge n. 127 del 2001 ; Considerata la necessità di garantire il rispetto di alcuni principi volti a ridurre al minimo i rischi di danno o di pericolo che i trattamenti potrebbero comportare per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità delle persone; Considerato che un elevato numero di trattamenti di dati sensibili è effettuato nell´ambito dei rapporti di lavoro; Visto l´art. 35 della legge n. 675/1996 ; Visto il regolamento recante norme sulle misure minime di sicurezza adottato con d.P.R. 28 luglio 1999, n. 318 ; Visto l´art. 14 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501 ; Visti gli atti d´ufficio; Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 ; Relatore il prof. Stefano Rodotà; autorizza
1) Ambito di applicazione. La presente autorizzazione è rilasciata:
L´autorizzazione riguarda anche l´attività svolta dal medico competente in materia di igiene e di sicurezza del lavoro, in qualità di libero professionista o di dipendente dei soggetti di cui alla lettera a) o di strutture convenzionate.
2) Interessati ai quali i dati si riferiscono. Il trattamento può riguardare i dati sensibili attinenti:
3) Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati sensibili deve essere necessario:
4) Categorie di dati. Il trattamento può avere per oggetto i dati strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle finalità di cui al punto 3), che non possano essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa, e in particolare:
5) Modalità di trattamento. Fermi restando gli obblighi previsti dagli articoli 9, 15 e 17 della legge n. 675/1996 e dal d.P.R. n. 318/1999 , il trattamento dei dati sensibili deve essere effettuato unicamente con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente correlate agli obblighi, ai compiti o alle finalità di cui al punto 3). I dati sono raccolti, di regola, presso l´interessato. La comunicazione di dati all´interessato deve avvenire di regola direttamente a quest´ultimo o a un suo delegato (fermo restando quanto previsto dall´art. 23, comma 2, della legge n. 675/1996 ), in plico chiuso o con altro mezzo idoneo a prevenire la conoscenza da parte di soggetti non autorizzati, anche attraverso la previsione di distanze di cortesia. Restano inoltre fermi gli obblighi di informare l´interessato e di acquisirne il consenso scritto, in conformità a quanto previsto dagli articoli 10 e 22 della legge n. 675/1996.
6) Conservazione dei dati. Nel quadro del rispetto dell´obbligo previsto dall´art. 9, comma 1, lett. e) della legge n. 675/1996 , i dati sensibili possono essere conservati per un periodo non superiore a quello necessario per adempiere agli obblighi o ai compiti di cui al punto 3), ovvero per perseguire le finalità ivi menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, deve essere verificata costantemente la stretta pertinenza e la non eccedenza dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all´incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che l´interessato fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non necessari non possono essere utilizzati, salvo che per l´eventuale conservazione, a norma di legge, dell´atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione è prestata per l´essenzialità dei dati riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni e gli adempimenti.
7) Comunicazione e diffusione dei dati. I dati sensibili possono essere comunicati e, ove necessario diffusi, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle finalità di cui al punto 3), a soggetti pubblici o privati, ivi compresi organismi sanitari, casse e fondi di previdenza ed assistenza sanitaria integrativa anche aziendale, agenzie di intermediazione, associazioni di datori di lavoro, liberi professionisti, società esterne titolari di un autonomo trattamento di dati e familiari dell´interessato. Ai sensi dell´art. 23, comma 4, della legge n. 675/1996 , i dati idonei a rivelare lo stato di salute possono essere diffusi, solo se necessario per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, con l´osservanza delle norme che regolano la materia. I dati idonei a rivelare la vita sessuale non possono essere diffusi.
8) Richieste di autorizzazione. I titolari dei trattamenti che rientrano nell´ambito di applicazione della presente autorizzazione non sono tenuti a presentare una richiesta di autorizzazione a questa Autorità, qualora il trattamento che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette. Le richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno anche successivamente alla data di adozione del presente provvedimento, devono intendersi accolte nei termini di cui al provvedimento medesimo. Il Garante non prenderà in considerazione richieste di autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in difformità dalle prescrizioni del presente provvedimento, salvo che il loro accoglimento sia giustificato da circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali non considerate nella presente autorizzazione.
9) Norme finali. Restano fermi gli obblighi previsti da norme di legge o di regolamento, ovvero dalla normativa comunitaria, che stabiliscono divieti o limiti in materia di trattamento di dati personali e, in particolare, dalle disposizioni contenute:
10) Efficacia temporale e disciplina transitoria. La presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1° febbraio 2002 fino al 30 giugno 2003. Qualora alla data della pubblicazione della presente autorizzazione il trattamento non sia già conforme alle prescrizioni non contenute nella precedente autorizzazione n. 1/2000 , il titolare deve adeguarsi ad esse entro il 31 maggio 2002. La presente autorizzazione sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 gennaio 2002
IL PRESIDENTE
IL RELATORE
IL SEGRETARIO GENERALE |