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Formazione professionale: il monitoraggio sui tirocini affidato a privati deve rispettare le norme sulla privacy - 05 luglio 1999

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Formazione professionale: il monitoraggio sui tirocini affidato a privati deve rispettare le norme sulla privacy

Il Ministero del lavoro ha chiesto un parere al Garante in merito al trattamento di dati svolto da un soggetto privato per conto dell´Amministrazione in relazione ai tirocini avviati nell´ambito di progetti di formazione professionale.
Il Garante ha innanzitutto ricordato che i trattamento dei dati personali non sensibili da parte delle amministrazioni pubbliche è regolato dall´art. 27 della legge n. 675 del 1996, che consente di compiere operazioni di trattamento solo per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
Nel caso in esame, il trattamento dei dati da parte del Ministero del Lavoro trova fondamento nella legge n. 845 del 1978, legge quadro sulla formazione professionale, che prevede e finanzia interventi in materia di studi, ricerca e sperimentazione, da realizzare sulla base di uno specifico piano annuale. Per quanto riguarda, in particolare, l´affidamento a privati di attività per fini istituzionali da parte di un´amministrazione pubblica, la legge sulla privacy non pone alcun ostacolo. Il privato che svolga determinate attività per organismi pubblici, attraverso concessioni, appalti o convenzioni, può infatti essere formalmente designato responsabile del trattamento o, in mancanza di tale designazione, va considerato come soggetto autonomo che tratta i dati.
Nella prima ipotesi, il privato diviene elemento strumentale rispetto alle finalità della struttura pubblica ed è quindi tenuto ad utilizzare i dati per i soli scopi perseguiti dall´amministrazione. Nel secondo caso, va invece considerato come soggetto autonomo titolare del trattamento e deve rispettare le norme relative ai soggetti privati e chiedere il previsto consenso agli interessati, laddove necessario (art. 17 e 10 della legge n. 675).
Restano fermi, comunque, per il privato come per il Ministero, alcuni obblighi: a) fornire l´informativa agli interessati inserendola, ad esempio nel modello di partecipazione al progetto; b) adottare le misure idonee ad assicurare la riservatezza delle informazioni acquisite e la sicurezza minima delle banche dati; c) utilizzare soltanto dati strettamente necessari rispetto agli scopi per i quali i dati sono raccolti e successivamente trattati.

Roma, 5 luglio 1999