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Le regole per l'uso dei dati ai fini della tutela di un diritto in sede giudiziaria - 21 giugno 1999

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Le regole per l´uso dei dati ai fini della tutela di un diritto in sede giudiziaria

Studi di avvocati e agenzie di investigazioni private hanno posto al Garante quesiti relativi alle modalità e alle garanzie previste per l´attività di raccolta di elementi di prova da parte di difensori, investigatori privati e soggetti che debbono tutelare un diritto in sede giudiziaria.
Il Garante ha precisato che per quanto riguarda l´utilizzo di questi dati, considerata la peculiare esigenza di tutela del diritto di difesa, la legge sulla privacy prevede alcune eccezioni alla disciplina ordinaria. Una serie di articoli regolano la materia.
L´art. 10, comma 4, della legge n. 675 del 1996 consente di non informare l´interessato dell´avvenuta raccolta delle informazioni quando: a) i dati siano utilizzati solo per "far valere" o "difendere" un diritto in sede giudiziaria o ai fini dello svolgimento delle investigazioni svolte dai difensori di un imputato allo scopo di ricercare elementi di prova; b) l´utilizzo dei dati non superi il periodo strettamente necessario al perseguimento di tali fini.
In questi casi, inoltre, non è necessario acquisire il consenso dell´interessato.
L´art. 20, comma 1 lettera g), ammette la comunicazione ad un determinato soggetto (ma non la diffusione) dei dati personali da parte dei privati o di enti pubblici economici, quando questa sia necessaria all´esercizio di un diritto in sede giudiziaria o per le investigazioni, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per questi scopi e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
Queste eccezioni non si applicano ad alcuni dati sensibili, per trattare i quali sia gli avvocati che gli investigatori privati dovranno rispettare le rigorose prescrizioni contenute nell´Autorizzazione del Garante n. 4 del 1998, relativa al trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti, e nell´Autorizzazione n. 6 del 1998, sul trattamento di alcuni dati sensibili da parte degli investigatori privati (Gazzetta Ufficiale del 1 ottobre 1998, n. 113).
Per trattare dati di tipo giudiziario, quelli cioè relativi ai provvedimenti inseriti nel casellario giudiziale, le regole sono invece quelle stabilite nell´Autorizzazione del Garante del 10 maggio 1999 (G.U. del 4 maggio 1999, n. 111).
Infine, non è necessaria alcuna autorizzazione giudiziaria per il rilascio delle ordinarie certificazioni anagrafiche, fatto salvo il caso della richiesta dell´estratto in copia integrale di un atto dello stato civile.

Roma, 21 giugno 1999