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Parere al Ministero dello Sviluppo economico sullo schema di decreto in materia di canone Rai in bolletta - 27 aprile 2016 [4943860]

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[doc. web n. 4943860]

Parere al Ministero dello Sviluppo economico sullo schema di decreto in materia di canone Rai in bolletta -  27 aprile 2016

Registro dei provvedimenti
n. 192 del 27 aprile 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministero dello sviluppo economico del 30 marzo, integrata con le note del 21 aprile e del 22 aprile 2016;

Visto l´articolo 154, comma 4, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito Codice);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

PREMESSO

1.  Il Ministero dello Sviluppo economico ha chiesto il parere del Garante sullo schema di decreto da adottare, di concerto con il Ministro dell´economia e delle finanze, in attuazione dell´art. 1, comma 154, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).

L´articolo 1, comma 154, prevede che con tale decreto siano: "definiti termini e modalità per il riversamento all´Erario, e per le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori, dei canoni incassati dalle aziende di vendita dell´energia elettrica, che a tal fine non sono considerate sostituti d´imposta, eventualmente tramite un soggetto unico, individuato dal medesimo decreto, per l´individuazione e comunicazione dei dati utili ai fini del controllo, per l´individuazione dei soggetti di cui al comma 156, nonché le misure tecniche che si rendano eventualmente necessarie per l´attuazione della presente norma.".

RILEVATO

2. Il Garante riconnette particolare importanza alla materia in esame per le implicazioni che ne possono derivare sotto il profilo della tutela della riservatezza e della protezione dei dati personali e fa presente che la tempestiva consultazione del Garante, in una fase preliminare alla stesura dello schema, anche nell´immediatezza dell´approvazione della legge di stabilità, avrebbe potuto notevolmente anticipare e contribuire a risolvere in modo più efficace talune problematiche allo stato oggetto del presente parere.

La novella legislativa ha introdotto una nuova disciplina fiscale basata sulla presunzione legale di possesso dell´apparecchio TV "nel caso in cui esista un´utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica".

E´ stato inoltre stabilito che "il canone di abbonamento è dovuto una sola volta in relazione agli apparecchi … detenuti, nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica", ai sensi dell´art. 4 del d.P.R. 223/1989 (art. 1, comma 153, l. 208/2015).

A tal fine è previsto, in particolare, che "l´Anagrafe tributaria, l´Autorità per l´energia elettrica, il gas e il sistema idrico, l´Acquirente Unico Spa, il Ministero dell´interno, i comuni, nonché gli altri soggetti pubblici o privati che ne hanno la disponibilità" sono autorizzati allo scambio e all´utilizzo di tutte le informazioni utili ed in particolare dei dati relativi "dei dati relativi alle famiglie anagrafiche, alle utenze per la fornitura di energia elettrica, ai soggetti tenuti al pagamento del canone di abbonamento alla televisione, ai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui all´articolo 38, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché ai soggetti esenti dal pagamento del canone" (art. 1, comma 156).

3. Il testo da ultimo sottoposto al parere del Garante il 21 aprile 2016 tiene parzialmente conto degli approfondimenti effettuati con i rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico (di seguito Mise), del Ministero dell´economia e delle finanze, dell´Agenzia delle entrate e dell´Acquirente unico S.p.A., anche nell´ambito di appositi incontri tenutisi presso l´Ufficio del Garante, in riscontro alla richiesta di osservazioni finalizzate al rilascio del previsto parere sullo schema di decreto in oggetto formulata in relazione la testo inviato il 30 marzo scorso.

Le criticità rilevate in via preliminare riguardavano, in particolare, la qualità dei dati personali, la sicurezza dei flussi informativi, le finalità del trattamento ed il ruolo assunto dai soggetti individuati nello schema di decreto ai sensi dell´art. 1, comma 156, della legge 208 del 2015.

3.1. Criticità legate alla qualità dei dati personali utilizzati ai fini dell´individuazione dei soggetti a cui addebitare il canone in bolletta.

E´ stato richiesto, al Mise e all´Agenzia dell´ Entrate, la ragione del mancato utilizzo, per l´individuazione dei soggetti obbligati al pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni:

- con riferimento alle utenze elettriche, dei dati comunicati annualmente, a fini fiscali, dalle imprese elettriche all´Agenzia delle entrate ai sensi del Provvedimento del Direttore n. 2012/5708 "Comunicazioni all´anagrafe tributaria relative ai contratti di somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas" (in luogo dei dati contenuti nel "Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell´energia elettrica e del gas" istituito ai sensi dell´art. 1 bis, della legge 13 agosto 2010, n. 129);

- con riferimento ai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica, ai sensi dell´art. 4 del d.P.R. 223/1989, dei dati contenuti nell´archivio abbonati che, da quanto risulta agli atti, è istituito presso l´Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale I di Torino – Ufficio territoriale di Torino I – Sportello S.A.T costituito sulla base delle comunicazioni degli elenchi anagrafici dei cittadini maggiorenni, aggregati per composizione familiare, inviate dagli uffici anagrafici dei Comuni a cadenza biennale, ai fini dell´accertamento e della riscossione del canone Rai.

Nello schema in esame, tali dati utili alla corretta individuazione delle famiglie anagrafiche, risultano infatti essere utilizzati, e quindi trasmessi ad Acquirente Unico S.p.A., esclusivamente per soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica "nei cui confronti non si deve procedere all´addebito sulle fatture per energia elettrica, in quanto il pagamento è stato effettuato con altre modalità, ovvero, in quanto almeno uno dei componenti della famiglia anagrafica risulta esente dal pagamento ai sensi dell´articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, o per effetto di Convenzioni internazionali" (art. 2, comma 2, dello schema di decreto).

In relazione al rispetto del principio di esattezza dei dati, è stato richiesto di chiarire, inoltre:

- le ragioni per le quali è stato ritenuto, nello schema di decreto, che l´individuazione dei soggetti con residenza anagrafica, obbligati al pagamento del canone, possa avvenire sulla base della tipologia di tariffa applicata dall´impresa elettrica (D2 e D3), considerato che l´attribuzione della stessa, cui consegue un consistente sconto tariffario, avviene su richiesta dell´utente stesso e senza riscontri specifici da parte dell´impresa erogante;

- le ragioni della mancata previsione di una verifica dei dati di residenza comunicati dall´utente ai fini dell´attribuzione della tariffa elettrica D2 con i dati presenti in anagrafe tributaria, differentemente da quanto previsto all´art. 2 dello schema in esame, limitatamente a coloro che hanno richiesto la tariffa D3;

- le eventuali verifiche effettuate per valutare l´impatto dell´attribuzione della residenza anagrafica in base alla tariffa D2 sulla base dei dati delle utenze elettriche già presenti in anagrafe tributaria;

- le modalità del trattamento dei dati personali raccolti dall´Agenzia delle entrate attraverso il quadro B del modello di "Dichiarazione sostitutiva di presenza di altra utenza elettrica per l´addebito del canone", approvato con Provvedimento del Direttore dell´Agenzia delle entrate del 24 marzo 2016, per le quali, allo stato, nello schema in esame non risulta essere prevista una comunicazione ad Acquirente Unico S.p.A..

3.2. Sicurezza dei dati personali

In relazione agli aspetti relativi anche alle misure di sicurezza da assicurare sono stati richiesti:

- gli elementi sulla base dei quali è stata valutata l´idoneità dei dati contenuti nel "Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell´energia elettrica e del gas", e delle relative misure di sicurezza, atteso che tale sistema non è ancora stato sottoposto al vaglio formale del Garante, come previsto dalla norma istitutiva dello stesso;

- le ragioni per le quali nello schema, diversamente da quanto previsto dalla legge, non sono stati individuati puntualmente "i dati utili ai fini del controllo" e le "misure tecniche che si rendano eventualmente necessarie" (art. 1, comma 154, della legge di stabilità) che dovranno essere, invece, definiti in seguito con "intese" tra i soggetti destinatari dei flussi che dovranno autonomamente stabilirne altresì "modalità e contenuti" (cfr. ad esempio, art. 2, comma 1, lett. a), b) e c) e comma 2, dello schema di decreto).

3.3. Finalità del trattamento e ruolo assunto dai soggetti individuati nello schema di decreto ai sensi dell´art. 1, comma 156.

Più in generale, con riferimento alla protezione dei dati personali, è stato chiesto al Ministero di specificare nello schema di decreto il ruolo svolto dall´Agenzia delle entrate, dall´Acquirente Unico S.p.A. e dalle imprese elettriche nel trattamento dei dati dei soggetti obbligati al pagamento del canone, con la specifica indicazione delle competenze attribuite e delle finalità per le quali i predetti dati possono essere trattati da ciascuno.

4. Chiarimenti forniti dal Mise

In via preliminare il Ministero, con la citata nota del 21 aprile e negli appositi incontri, ha precisato che l´intero impianto dello schema di decreto è frutto - nelle more dell´implementazione dell´ANPR e delle facilitazioni tecniche che dalla stessa deriveranno - di scelte tecniche il cui obiettivo è rendere compatibili le tempistiche di trasmissione dei dati con le serrate scadenze di fatturazione e addebito del canone TV, imposte dalla legge alle imprese elettriche.

4.1. Qualità dei dati personali utilizzati ai fini dell´individuazione dei soggetti a cui addebitare il canone in bolletta

Con riferimento alla richiesta di cui al punti 3.1 (qualità dei dati), è stato rappresentato quanto segue:

a) i dati sulle utenze elettriche comunicati dalle imprese a fini fiscali ai sensi del citato provvedimento del Direttore dell´Agenzia delle entrate n. 2012/5708, sono trasmessi con scadenza 30 aprile di ciascun anno con riferimento alle informazioni sull´anno precedente. Tenuto conto che la presunzione di detenzione di apparecchi TV, prevista dalla legge di stabilità, decorre a partire dal canone dovuto per l´anno 2016, occorre disporre di informazioni sui contratti per fornitura di energia elettrica ad uso domestico residenziale del 2016, costantemente aggiornate ai fini dell´addebito delle rate mensili del canone. Il Ministero ha, pertanto, ritenuto che i dati già comunicati dalle imprese elettriche ad Acquirente Unico Spa, costituissero la fonte più attendibile e immediatamente fruibile per individuare i contratti per fornitura di energia elettrica;

b) le tempistiche biennali di fornitura all´Agenzia - Direzione Provinciale I di Torino – Sportello SAT dei dati sui soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica da parte dei comuni non sono compatibili con la necessità di utilizzare dati tempestivamente aggiornati ai fini dell´addebito nelle fatture per energia elettrica, e saranno, invece, presi in esame esclusivamente per gestire casistiche particolari e limitate come quelle previste nello schema di decreto;

c) dalle simulazioni effettuate è emerso come, nella gran parte dei casi, l´informazione sulla residenza rilevata dalle imprese elettriche per i contratti della tipologia D2 risulta corretta e i casi di non coincidenza si riferiscono, pressoché esclusivamente, a soggetti dello stesso nucleo familiare che risultano essere in modo "anomalo" titolari di più contratti della tipologia D2. In questi casi, il Ministero ha precisato che è comunque prevista la possibilità per i cittadini di evitare errati addebiti del canone TV utilizzando il quadro B del modello di dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione a uso privato. Lo specifico profilo è stato oggetto di apposita previsione normativa nell´ambito del nuovo art. 2, comma 2 dello schema di regolamento;

d) la verifica della residenza con i dati presenti in anagrafe tributaria, per i soggetti cui è applicata la tariffa D2 (per cui l´utente dichiara la residenza), non raggiungerebbe i risultati auspicati, secondo il Ministero, in quanto il raffronto sarebbe compromesso dalla mancata "normalizzazione" degli indirizzi presenti nelle banche dati. Per i soggetti cui è applicata la tariffa D3 per contratti ante 1 gennaio 2016 (per cui l´utente non ha dichiarato la residenza), l´attività di allineamento previsto nello schema di decreto è invece necessaria all´Amministrazione finanziaria per individuare i soggetti tenuti al pagamento del canone TV. Peraltro si tratterebbe di un numero di utenze notevolmente inferiore a quelle D2, pari a circa un decimo del totale. D´altra parte, ad avviso del Ministero, le serrate scadenze di fatturazione e la necessità di assicurare l´avvio del nuovo sistema di addebito fin dalle fatture emesse a luglio, non consentono di prevedere un sistema di verifica della residenza che avrebbe comportato una attività di "normalizzazione" degli indirizzi da parte delle imprese elettriche e risultati comunque parziali.

Alla luce di quanto rappresentato dal Ministero, nell´ambito dei citati incontri, è stata prospettata la possibilità che le imprese elettriche inviassero, ai soggetti titolari di contratto per fornitura di energia elettrica ad uso domestico residenziale (tipo D2), unitamente alle fatture dal mese di maggio, una comunicazione dove fosse evidenziato che nella fattura del mese di luglio sarebbero stati addebitati i dovuti ratei di canone TV e quale fosse la procedura da seguire per evitare l´addebito nei casi previsti dalla legge.

Al riguardo, il Ministero nella nota di risposta ha tuttavia rappresentato che, secondo l´Autorità per l´energia elettrica e il gas, i ristretti tempi tecnici a disposizione non consentirebbero l´invio di tale comunicazione a tutti i soggetti interessati con la bolletta precedente a quella di luglio.

Ad avviso del Ministero, inoltre:

- tenuto conto dei tempi di trasmissione all´Agenzia delle entrate delle dichiarazioni di non detenzione (16 maggio 2016), tali comunicazioni sarebbero state inviate a tutti i titolari di contratti della tipologia D2, indipendentemente dalla presentazione della dichiarazione, determinando cosi incertezze nei contribuenti;

- la predisposizione e la spedizione della comunicazione informativa a tutti i cittadini coinvolti in un momento diverso dall´invio della fattura, data la numerosità degli stessi (circa 23 milioni), comporterebbe un costo tale da far considerare la misura sproporzionata rispetto allo scopo della comunicazione, anche in considerazione della campagna informativa che sarà comunque effettuata, oltreché con i canali internet, anche attraverso spot televisivi e pubblicazioni su giornali di ampia diffusione secondo un piano predefinito descritto nella nota del Ministero.

A fronte delle difficoltà tecniche emerse, il Ministero ha, pertanto, prospettato la possibilità di inviare la comunicazione informativa ai soli titolari di contratti elettrici che riscontreranno effettivamente l´addebito a partire dalla fattura di luglio.

Il Ministero ha assicurato, infine, che il piano del Governo è quello di dare massima e tempestiva informazione ai cittadini delle novità introdotte dalla legge di stabilità attraverso tutti i canali utili. A tal fine, sono stati sensibilizzati tutti gli attori istituzionali ed è già in programmazione una capillare campagna informativa. Infatti, per rendere consapevoli i contribuenti di tutte le novità procedurali sono in corso numerose iniziative quali ad esempio spot televisivi, video tutorial sui social network, pubblicazioni sui siti dell´Agenzia delle entrate e della RAI. Sotto questo profilo ad esempio, il modello di dichiarazione di non detenzione, unitamente alle istruzioni, alle FAQ e agli esempi di compilazione, sono già, da alcune settimane, consultabili e scaricabili dal sito istituzionale dell´Agenzia delle Entrate e già al 13 aprile erano circa 30.000 i moduli compilati e trasmessi in modalità on line.

Da ultimo, ad integrazione di quanto prospettato, con la nota del 22 aprile, il Ministero ha chiesto, inoltre, al Garante di adottare un provvedimento di informativa semplificata ai sensi dell´art. 13, comma 3, del Codice.

Nello schema di decreto allegato è stata prevista inoltre espressamente la comunicazione ad Acquirente Unico S.p.A. della dichiarazione sostitutiva di presenza di altra utenza elettrica di addebito del canone (cfr. art. 2, comma 2, lett. a) del nuovo schema di decreto).

4.2. Sicurezza dei dati personali

Con riferimento agli aspetti relativi alle misure di sicurezza, il Ministero ha dichiarato quanto segue:

a) la legge n. 129/10, istitutiva del Sistema Informativo Integrato (SII) gestito da Acquirente Unico Spa si limita solo a prevedere (all´art. 1 bis, comma 3) che l´Autorità per l´energia elettrica, il gas e il sistema idrico, oltre a disciplinare il SII, adotti anche specifici criteri e modalità per il trattamento dei dati personali e sensibili contenuti nel SII, nel rispetto delle "norme stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali". Nelle prime fasi di implementazione del Sistema, si sono tenuti diversi incontri con gli Uffici del Garante, in ragione della particolare delicatezza del tema, con riferimento al progetto della banca dati sugli inadempienti nell´ambito dei quali sono stati rappresentate le modalità di trattamento dei dati personali e le condizioni di accesso ad essi. Il Ministero, valutati gli elementi relativi al funzionamento del SII, ha ritenuto di confermarne l´idoneità, per lo svolgimento delle funzioni previste nello schema di decreto, anche con riferimento alle misure di sicurezza;

b) il Ministero ha inoltre precisato che la previsione di rimettere a intese tra soggetti interessati la definizione di modalità e contenuti tecnici dei flussi è necessaria per assicurare l´indispensabile flessibilità e tempestività operativa degli enti interessati dall´applicazione della norma. Nella nuova versione dello schema di decreto è stato previsto, in ogni caso, che tali intese saranno comunque adottate "sentito il Garante" (cfr., in particolare, l´art. 2 dello schema).
4.3. Finalità del trattamento e ruolo assunto dai soggetti individuati nello schema di decreto ai sensi dell´art. 1, comma 156.

A seguito delle interlocuzioni intercorse, nella nuova versione dello schema di decreto è stata inserita un´apposita disposizione, l´articolo 8, intitolata "Privacy e adempimenti delle imprese elettriche"per definire il ruolo svolto dai vari enti interessati nel trattamento dei dati dei soggetti obbligati al pagamento del canone.

5. La versione dello schema di decreto in esame modificata in seguito alle indicazioni fornite nel corso dei predetti incontri, recepisce, in particolare, quanto indicato nei punti 4.1., ultimo paragrafo (comunicazione ad Acquirente Unico S.p.A. della dichiarazione sostitutiva di presenza di altra utenza elettrica di addebito del canone), 4.2., lett. b) (intese da adottarsi sentito il Garante) e 4.3. (nuovo art. 8 dello schema di decreto).

6. Permangono peraltro talune criticità in relazione a quanto già prospettato circa la qualità dai dati ed il SII, di seguito specificate.

6.1. Qualità dei dati

Nella valutazione dello schema di decreto in esame, va tenuto conto delle scadenze imposte dalla legge di stabilità per la fatturazione e l´addebito del canone di abbonamento ed al riguardo appare condivisibile la soluzione, prospettata dal Ministero, di ricorrere al SII per individuare i contratti attivi e gestire l´addebito del canone attraverso tale sistema informativo, quale base dati più idonea, allo stato, al raggiungimento delle finalità perseguite anche in relazione ai profili di correttezza e aggiornamento dei dati ivi contenuti che sono costantemente aggiornati anche in relazione all´impresa erogante.

Suscita, invece, perplessità la scelta di individuare i soggetti obbligati al pagamento del canone, automaticamente e in via presuntiva, attraverso i dati relativi alla tipologia di tariffa applicata per l´erogazione dell´energia D2 (clienti domestici con utenza nel luogo di residenza anagrafica) anche per i contratti stipulati antecedentemente al 2016, senza nemmeno effettuare preventive verifiche con i dati di residenza presenti in anagrafe tributaria. Ciò, in quanto i dati relativi all´indirizzo di fornitura dell´energia elettrica non sono "normalizzati" e, pertanto, non verificabili con quelli relativi alla residenza anagrafica del contribuente presenti anagrafe tributaria.

Infatti, avendo la legge di stabilità previsto l´obbligo della dichiarazione di residenza anagrafica da parte dell´utente (art. 1, comma 159, lett. c) solo per i nuovi contratti, in precedenza la tariffa D2 risulta essere stata applicata dalle imprese in base alla mera richiesta del cliente, senza l´acquisizione di alcuna autocertificazione sulla residenza, ovvero la verifica, anche a campione, circa la veridicità di quanto comunicato alla stipula del contratto per fruire dello sconto tariffario. I dati relativi all´indirizzo di fornitura dell´energia elettrica non sono "normalizzati" e, pertanto, non sono verificabili con quelli relativi alla residenza anagrafica del contribuente presenti in anagrafe tributaria.

Anche se, come dichiarato dal Ministero, sulla base delle simulazioni effettuate i casi di non coincidenza tra l´effettiva residenza e l´applicazione della tariffa D2 dovessero limitarsi a situazioni riferibili "pressoché esclusivamente a soggetti dello stesso nucleo familiare che risultano essere in modo anomalo titolari di più contratti della tipologia D2", lo schema in esame impone, a carico di tali soggetti (che su 23 milioni di contribuenti potrebbero comunque risultare centinaia di migliaia), un "onere" di rettifica dei dati che verranno trattati per addebitare il canone in bolletta, dovuto al mancato utilizzo di dati esatti e/o aggiornati cui sarebbe, invece, tenuta l´Agenzia delle entrate, titolare del trattamento (art. 11, comma 1, lett. c) del Codice).

Al fine di assicurare idonee garanzie ai contribuenti in relazione alla correttezza del trattamento dei dati nell´addebito del canone in bolletta, occorre quindi che venga assicurata la maggior consapevolezza possibile dei contribuenti in relazione alla circostanza che i dati acquisiti in sede di stipula del contratto per la scelta della tipologia di tariffa di fornitura dell´energia elettrica sono adesso utilizzati anche ai fini dell´addebito del canone nonché in ordine alle modalità di aggiornamento/rettifica degli stessi.

In relazione a ciò, nel valutare positivamente la capillare campagna informativa programmata e, in particolare, quanto prospettato dal Ministero in relazione all´invio della comunicazione informativa ai titolari di contratti elettrici che riscontreranno effettivamente l´addebito del canone a partire dalla fattura di luglio, sarà oggetto di separata valutazione del Garante, la richiesta avanzata dal Ministero di ricorrere all´informativa semplificata ai sensi dell´art. 13, comma 3, del Codice, in modo da rendere pienamente conforme il trattamento alla disciplina del Codice.

6.2. Il Sistema informatico integrato dell´Acquirente unico

Al riguardo, occorre rilevare che la legge istitutiva del SII prevede che tale sistema informativo venga istituito "nel rispetto delle norme stabilite dal Garante"(art. 1 bis, legge n. 129/10). La costituzione di tale sistema informativo avrebbe dovuto essere sottoposta al vaglio formale del Garante.

In relazione alle criticità esposte al precedente punto 3.2 ed a quanto rappresentato dal Ministero al punto 4.2, premesso che non sono riportate evidenze del processo di approvazione, da parte della Autorità per l´energia elettrica, il gas e il sistema idrico, della "Relazione illustrativa delle modalità di trattamento dei dati personali e sensibili" né del previsto aggiornamento di tale Relazione, si osserva che non vi è riscontro documentale del fatto che detta Relazione registri in modo corretto e completo tutti i dati e processi effettivamente implementati dal SII, e che siano state, nel tempo, operate le necessarie modifiche nella descrizione dei dati trattati e che con riferimento alle misure di sicurezza adottate dal SII, sarebbe necessario verificare le tecniche di protezione dei dati personali trattati e le politiche di data retention adottate.

Pertanto, allo stato, il Garante di riserva di valutare, con separato procedimento, il funzionamento del predetto sistema informativo e, per quanto concerne l´espressione del richiesto parere, si prende atto della dichiarazione del Ministero al riguardo, che ha confermato l´idoneità del sistema per lo svolgimento delle funzioni previste nello schema di decreto, adottato di concerto con il Ministero dell´economia e delle finanze (socio unico del Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A., capogruppo dell´acquirente Unico S.p.A.) e sottoposto anche al parere dell´Autorità dell´energia elettrica il gas e il sistema idrico.

IL GARANTE

esprime parere sullo schema di decreto del Ministero dello Sviluppo economico di attuazione dell´articolo 1, comma 154, della legge 28 dicembre 2016, n.208 (legge di stabilità 2016) nei termini di cui in motivazione e con le osservazioni formulate in particolare ai punti 6.1 e 6.2.

Roma, 27 aprile 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia