g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 27 aprile 2016 [5149670]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 5149670]

Provvedimento del 27 aprile 2016

Registro dei provvedimenti
n. 198 del 27 aprile 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 2 marzo 2016 da XY, rappresentato e difeso dall´avv. David Terracina, nei confronti di Google Inc. e Google Italy S.r.l. con il quale il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

la rimozione di un´informazione associata ai dati personali che lo riguardano, contenuta in un riquadro (cd. knolewdge panel) reso disponibile dalla resistente in esito alle ricerche condotte digitando nome e cognome dell´interessato;

la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente ha, in particolare:

lamentato che la predetta informazione, riguardante una propria relazione sentimentale "ormai obsoleta e non più corrispondente al vero", in quanto riferita ad un rapporto non più attuale;

rappresentato di aver inviato diverse richieste alla resistente al fine di ottenere la rimozione del risultato contestato, operazione che sembrava essere stata posta in essere nel maggio 2015 con l´effettiva scomparsa della predetta informazione, che però poi compariva nuovamente nel mese di gennaio 2016;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 15 marzo 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota del 22 marzo 2016 con cui Google ha confermato, richiamando un precedente riscontro già fornito all´interessato nel giugno 2015, di "aver accolto l´istanza di rimozione in relazione alle informazioni indicate come obsolete";

VISTA la nota del 13 aprile 2016 con la quale il ricorrente, ribadendo che, successivamente al precedente riscontro fornito da Google, l´informazione in questione era risultata di nuovo disponibile sul web, ha rappresentato "come, allo stato, risulti che Google Italia S.r.l. ha provveduto (…), come richiesto, a rimuovere i risultati di ricerca oggetto del ricorso";

RITENUTO di dover pertanto dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro sufficiente, comunicando (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver provveduto a rimuovere l´informazione contestata con il presente ricorso;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico di Google in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito dalla resistente;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

a) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 27 aprile 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia