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Provvedimento del 27 aprile 2016 [5149707]

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[doc. web n. 5149707]

Provvedimento del 27 aprile 2016

Registro dei provvedimenti
n. 199 del 27 aprile 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 10 marzo 2016 da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Giulia Vecchiato, nei confronti di Google Inc. e Google Italy S.r.l. con il quale il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

la rimozione degli URL connessi ad alcuni articoli relativi ad una vicenda giudiziaria risalente agli anni novanta in cui lo stesso è stato coinvolto, riportando la condanna ad una pena detentiva;

la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente ha lamentato il pregiudizio derivante dalla perdurante diffusione di informazioni, ormai risalenti nel tempo, in cui vengono  riportati "elementi non circostanziati, peraltro imprecisi e non rispondenti al vero", tenuto conto del fatto che l´interessato è stato nel frattempo riabilitato e che "non ha più avuto alcun coinvolgimento in altre vicende giudiziarie";

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 18 marzo 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota del 30 marzo 2016 con la quale Google ha comunicato:

di aver accolto l´istanza di rimozione del ricorrente di aver disposto il blocco dell´URL http://...l;

di aver adottato, rispetto all´URL http//..., "misure manuali per [impedirne] il posizionamento (…) in risposta alle query relative al suo nome" non avendo individuato quest´ultimo nei contenuti delle relative pagine;

VISTA la nota del 14 aprile 2016 con la quale il ricorrente, nel prendere atto del riscontro fornito dal titolare del trattamento, ha ribadito la richiesta di liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

RITENUTO di dover pertanto dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo la resistente fornito, seppur nel corso del procedimento, un riscontro sufficiente, comunicando (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver provveduto alla rimozione degli URL indicati nell´atto introduttivo del procedimento;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico di Google in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito dal titolare del trattamento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso; 

b) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 27 aprile 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia