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Provvedimento del 26 maggio 2016 [5194633]

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[doc. web n. 5194633]

Provvedimento del 26 maggio 2016

Registro dei provvedimenti
n. 237 del 26 maggio 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 31 marzo 2016 da XY, rappresentata e difesa dall´avv. Antonino Polimeni, nei confronti di Google Inc. e Google Italy S.r.l. con il quale la ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

la rimozione di alcuni URL connessi alla diffusione di notizie relative a fatti attinenti la sua vita privata "con tanto di nomi, fotografie e particolari intimi";

la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che l´interessata ha lamentato, in particolare, il pregiudizio subito "sia sotto il profilo personale e familiare che professionale" derivante dalla perdurante diffusione di informazioni relative ad una vicenda scaturita da fatti non aventi alcun rilievo pubblico, in quanto inerenti al divorzio intervenuto tra la medesima ed il suo ex marito e non essendo peraltro i soggetti coinvolti qualificabili come persone note;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota dell´8 aprile 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata;

VISTA la nota del 13 aprile 2016 con la quale Google ha comunicato di aver accolto l´istanza di rimozione avanzata dalla ricorrente e di aver disposto il blocco degli URL indicati nell´atto di ricorso;

VISTA la nota del 18 maggio 2016 con la quale la ricorrente ha eccepito che il titolare del trattamento, "nonostante l´adesione alle richieste dell´istante, non ha rimosso [gli] url [relativi] al ricorso", precisando che attraverso l´utilizzo della chiave di ricerca ""XY Kenya" appare in prima pagina, addirittura come quarto risultato, il link" ad uno di essi ed insistendo pertanto per l´accoglimento integrale del ricorso;

VISTA la nota del 20 maggio 2016 con la quale Google, nel rappresentare di aver già in precedenza disposto il blocco dell´URL da ultimo individuato dalla ricorrente, ha comunicato di aver provveduto a rimuovere due ulteriori risultati di ricerca individuati attraverso elementi forniti dall´interessata nel corso del procedimento;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover pertanto dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo la resistente fornito, seppur nel corso del procedimento, un riscontro sufficiente, comunicando (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver effettuato la rimozione degli URL indicati dall´interessata; 

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico di Google in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito dal titolare del trattamento, nonché della disponibilità manifestata dal medesimo con riguardo alle richieste inoltrate nel corso del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 26 maggio 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia