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Pubblicazione sul sito web di un Comune di dati idonei a rivelare lo stato di salute - 16 giugno 2016 [5260571]

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[doc. web n. 5260571]

Pubblicazione sul sito web di un Comune di dati idonei a rivelare lo stato di salute - 1 giugno 2016

Registro dei provvedimenti
n. 244  del 1 giugno 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice");

VISTE le indicazioni fornite dal Garante con il Provvedimento n. 243 del 15 maggio 2014, recanti Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 3134436);

RILEVATO che a seguito di specifica segnalazione l´Ufficio ha effettuato un accertamento dal quale è emerso che informazioni sensibili concernenti, anche il segnalante, sono presenti sul sito www.elpinet.it, facente capo al Comune di Porto Sant´Elpidio;

RILEVATO che da ulteriori accertamenti tramite il motore di ricerca interno al sito del Comune di Porto Sant´Elpidio è inoltre stato possibile accertare la presenza di altri documenti (delibere e graduatorie) contenenti dati personali di interessati in condizione di disabilità, con rinvii alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) ed immediatamente visibili in rete tramite motori di ricerca generalisti;

RILEVATO che i menzionati documenti (atti, delibere, graduatorie, anche intermedie, ed elenchi riferiti a procedure selettive risalenti al XX, tra le quali una procedura di mobilità esterna ai sensi dell´art. 30 del d.lg. n. 165/2001, riservata a disabili) riportano in chiaro anche informazioni di dettaglio ritenute eccedenti rispetto alla finalità della pubblicazione (art. 11, comma 1, lett. d) del Codice), ad esempio, informazioni relative alle ragioni di esclusione dei candidati;

CONSIDERATO che per dato personale si intende "qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione,  ivi compreso un numero di identificazione personale" (art. 4, comma 1, lett. b), del Codice);

RILEVATO che i dati da cui si possa desumere lo stato di malattia o l´esistenza di patologie dei soggetti interessati – compreso qualsiasi riferimento alla condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici, terapie in corso – rientrano nella categoria dei dati sensibili in quanto idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati (art. 4, comma 1, lett. d), del Codice);

CONSIDERATO che per diffusione dei dati personali si intende "il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione" (art. 4, comma 1, lett. m), del Codice);

CONSIDERATO che l´art. 22, comma 8, del Codice prevede che nel trattamento effettuato da soggetti pubblici i "dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi" (cfr., in tal senso, anche l´art.  65, comma 5, e l´art. 68, comma 3, del Codice) e che, pertanto, è vietata la diffusione di dati da cui si possa desumere lo stato di malattia o l´esistenza di patologie dei soggetti interessati (cfr. i provvedimenti del Garante, in particolare tra i più recenti, 4 febbraio 2016, n. 35, doc. web n. 4727305; 4 febbraio 2016, n. 35, doc. web n. 4912481; 24 settembre 2015, n. 489, doc. web n. 4430290; 6 marzo 2014, n.109, doc. web 3039272);

CONSIDERATO che i soggetti pubblici, nei casi in cui diffondono dati personali sui propri siti istituzionali per finalità di trasparenza, sono tenuti a rispettare il divieto di pubblicazione di qualsiasi informazione da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di salute degli interessati (art. 22, comma 8, del Codice; art. 4 d.lg. n. 33/2013), e che tale divieto sussiste anche laddove la diffusione avvenga in ottemperanza a specifiche disposizioni di settore, come evidenziato nelle citate Linee guida;

RILEVATO che la pubblicazione sul menzionato sito web dei citati documenti nelle modalità descritte ha causato un´illecita diffusione di dati personali idonei a rivelare lo stato di salute (artt. 4, comma 1, lett. d), e 22, comma 8, del Codice), in ragione dell´espresso riferimento alla disabilità degli interessati nominativamente individuati, di dati eccedenti relativi, ad esempio, al numero di familiari a carico, nonché all´ammontare del reddito (artt. 11, comma 1, lett. d) del Codice) e che, in considerazione dell´indicizzabilità da parte dei motori di ricerca dei medesimi dati, è suscettibile di recare ulteriore pregiudizio alla dignità e alla riservatezza delle persone;

RITENUTO necessario, in ragione dell´illiceità del trattamento effettuato, vietare al Comune di Porto Sant´Elpidio, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c), 144 e 154, comma 1, lett. d), del Codice, l´ulteriore diffusione in Internet, attraverso la pubblicazione nel sito web istituzionale, dei dati personali idonei a rivelare lo stato di salute dei soggetti interessati e di dati personali eccedenti rispetto alla finalità perseguita contenuti negli atti e nelle graduatorie in esame e in altri analoghi documenti eventualmente presenti sul menzionato sito web;

RITENUTO necessario, al fine di garantire il rispetto del divieto di diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati, nonché di dati eccedenti, prescrivere al Comune di Porto Sant´Elpidio, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b), 144 e 154, comma 1, lett. c), del Codice, di conformare per il futuro la pubblicazione di atti e documenti in Internet, attraverso la pubblicazione nel sito web istituzionale, alle disposizioni contenute nel Codice e nelle citate Linee guida, rispettando, in particolare, il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati (art. 22, comma 8, del Codice; parte II, punto 1, Linee guida, cit.) e di dati eccedenti (art. 11, comma 1, lett. d), del Codice; parte II, punto 3.b, Linee guida, cit.);

RITENUTO di valutare, con separato procedimento, gli estremi per contestare al titolare del trattamento la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del Codice;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell´art. 170 del Codice, chiunque essendovi tenuto non osserva il presente provvedimento di divieto è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e che ai sensi dell´art. 162, comma 2-ter, del Codice, in caso di inosservanza del divieto o delle prescrizioni impartite con il medesimo provvedimento, è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila a centottantamila euro;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

nei confronti del Comune di Porto Sant´Elpidio, rilevata l´illiceità del trattamento dei dati effettuato nei termini indicati in premessa:

1. vieta, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c), 144 e 154, comma 1, lett. d), del Codice, l´ulteriore diffusione in Internet, attraverso la pubblicazione nel sito web istituzionale, dei dati personali idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati e dei dati eccedenti rispetto alla finalità perseguita contenuti negli atti e nelle graduatorie indicati nel presente provvedimento e in altri analoghi documenti eventualmente presenti sul menzionato sito web;

2. prescrive, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c), 144 e 154, comma 1, lett. c), del Codice, di conformare per il futuro la pubblicazione di atti e documenti in Internet, attraverso la pubblicazione nel sito web istituzionale, alle disposizioni contenute nel Codice e nelle citate  Linee guida, rispettando, in particolare, il divieto di diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati, nonché eccedenti (artt. 22, comma 8, e 11, comma 1, lett. d, del Codice); parte II, punti 1 e 3.b., Linee guida);

3. chiede, ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento e di fornire comunque riscontro entro 20 giorni dalla sua ricezione. Il mancato riscontro alla presente richiesta è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 1° giugno 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia