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Parere sullo schema di provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate in tema di Modalità tecniche di utilizzo ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata dei dati delle spese sanitarie e delle spese veterinarie - 28 luglio 2016 [5407586]

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[doc. web n. 5407586]

Parere sullo schema di provvedimento del Direttore dell´Agenzia delle entrate in tema di Modalità tecniche di utilizzo ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata dei dati delle spese sanitarie e delle spese veterinarie - 28 luglio 2016

Registro dei provvedimenti
n. 334 del 28 luglio 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito Codice);

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, recante "Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata" e, in particolare, l´art. 1, comma 1, che prevede che a decorrere dal 2015, in via sperimentale, l´Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni di cui all´articolo 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della repubblica 22 luglio 1998, n. 322, renda disponibile la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell´anno precedente, che può essere accettata o modificata;

Visto, l´art. 3, comma 4, del richiamato decreto legislativo n. 175 del 2014, il quale prevede che con decreto del Ministro dell´economia e delle finanze siano individuati termini e modalità per la trasmissione telematica all´Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall´imposta diverse da quelle già individuate dallo stesso decreto legislativo;

Visto lo schema di decreto del Ministro dell´economia e delle finanze, con il quale vengono definiti i termini e le modalità per consentire la trasmissione telematica all´Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese sanitarie diverse da quelle già previste dal citato articolo 3, comma 3 del decreto legislativo n. 175 del 2014 e alle spese veterinarie, sottoposto all´attenzione del Garante con la nota del 25 luglio 2016, prot. n. 62621 e sul quale l´Autorità esprime in data odierna il proprio parere;

Visto l´art. 3, comma 1, del predetto schema di decreto, secondo cui, con decreto del Ministero dell´economia e delle finanze (di seguito Mef), sono stabilite le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione telematica dei dati relativi alle suddette spese sanitarie e veterinarie, in conformità con le modalità previste dal decreto del Mef del 31 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell´11 agosto 2015, attuativo dell´art. 3, comma 3 del decreto legislativo n. 175 del 2014 (cfr. parere del Garante del 30 luglio 2015, doc. web n. 4160058);

Visto, inoltre, l´art. 3, comma 2, del citato schema di decreto, ai sensi del quale, con provvedimento del Direttore dell´Agenzia delle entrate, sono stabilite le modalità tecniche di utilizzo dei dati relativi alle suddette spese sanitarie e veterinarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata;
Vista la richiesta di parere del 25 luglio 2016, prot. n. 0118010, dell´Agenzia delle entrate sullo schema di provvedimento del Direttore dell´Agenzia delle entrate, recante "Modalità tecniche di utilizzo ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata dei dati delle spese sanitarie e delle spese veterinarie comunicate, a decorrere dall´anno d´imposta 2016, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro dell´economia e delle finanze del …";

Visto che lo schema di provvedimento in esame prevede, in particolare, che:

a) con riferimento alle modalità tecniche di utilizzo ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata dei dati delle spese sanitarie comunicate, a decorrere dall´anno d´imposta 2016, ai sensi dello schema di decreto del Ministro dell´economia e delle finanze attuativo dell´art. 3, comma4, del decreto legislativo n. 175 del 2014 (ovvero, in particolare, parafarmacie, psicologi, infermieri, ostetriche/i; tecnici sanitari di radiologia medica e ottici), si applicano le medesime disposizioni previste dallo schema di provvedimento del direttore dell´Agenzia, recante "Modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a decorrere dall´anno d´imposta 2016", oggetto di esame da parte dell´Autorità in data odierna;

b) per quanto concerne le spese veterinarie, le modalità tecniche di utilizzo dei dati siano analoghe a quelle previste per le spese sanitarie, ad eccezione degli aspetti riguardanti l´opposizione all´utilizzo dei dati e il trattamento dei dati relativi ai familiari a carico, in quanto la normativa fiscale, a differenza delle spese sanitarie, non consente di portare in detrazione le spese veterinarie intestate ai familiari a carico;

c) i dati trasmessi siano conservati fino a quando non siano decorsi i termini previsti dall´articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per l´irrogazione delle sanzioni stabilite dall´art. 3 del decreto legislativo n. 175 del 2014;

Considerato che il predetto schema di provvedimento direttoriale è coordinato con il corrispondente decreto del Mef sul quale l´Autorità esprime in data odierna il proprio parere;

Considerato che la versione dello schema di decreto in esame tiene conto degli approfondimenti condotti dall´Ufficio del Garante con i rappresentanti del Mef, dell´Agenzia delle entrate e della società Sogei S.p.a., volti ad assicurare il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati, nonché della dignità degli stessi, relativi, in particolare:

• all´introduzione di misure idonee ad assicurare il rispetto della volontà dell´interessato in merito alla trasmissione dei dati al Sistema TS ai fini dell´elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, con riferimento alle spese sanitarie sostenute presso i soggetti autorizzati nell´anno 2016;

• alla corretta definizione della tipologia di informazioni personali oggetto di trasmissione, al fine di assicurare il rispetto dei principi di pertinenza, non eccedenza, esattezza e indispensabilità nel trattamento dei dati anche idonei a rivelare lo stato di salute;

• all´individuazione del tempo di conservazione dei dati relativi alle spese sanitarie trasmessi al Sistema TS, anche ai sensi del citato decreto del Mef del 31 luglio 2015, trascorso il quale i dati saranno cancellati;

Considerato che sono in corso le verifiche da parte dell´Autorità sull´adeguatezza delle modalità tecniche per consentire l´accesso alle dichiarazioni precompilate rese disponibili in via telematica, in attuazione del decreto legislativo n. 175 del 2014, oggetto del presente parere, al fine di valutare, congiuntamente al Mef e all´Agenzia, nonché con gli intermediari, un ulteriore incremento delle misure di sicurezza per l´accesso alle dichiarazioni precompilate;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIO´ PREMESSO, IL GARANTE:

ai sensi dell´art. 154, comma 4, del Codice, esprime parere favorevole sullo schema di provvedimento del Direttore dell´Agenzia delle entrate recante "Modalità tecniche di utilizzo ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata dei dati delle spese sanitarie e delle spese veterinarie comunicate, a decorrere dall´anno d´imposta 2016, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro dell´economia e delle finanze del …".

Roma, 28 luglio 2016

IL PRESIDENTE
SORO

IL RELATORE
SORO

IL SEGRETARIO GENERALE
BUSIA