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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Polo scolastico paritario Scuola Domani s.r.l. - 5 maggio 2016 [5423253]

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[doc. web n. 5423253]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Polo scolastico paritario Scuola Domani s.r.l. - 5 maggio 2016

Registro dei provvedimenti
n. 208 del 5 maggio 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, componente, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che la Compagnia di San Benedetto del Tronto della Guardia di finanza, in esecuzione della richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito denominato Codice) (n. 18315/84282 del 16 luglio 2013), ha svolto gli accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute del 10 ottobre 2013 nei confronti di Polo scolastico paritario Scuola Domani s.r.l. P.Iva: 01232890440 già con sede in Ripatransone (Ap), C/da San Rustico n. 35 e attualmente con sede in San Benedetto del Tronto (Ap), via San Martino n. 141, in persona del legale rappresentante pro-tempore, dai quali è risultato che la società effettuava due distinti trattamenti di dati personali  degli utenti che, tramite il sito web www.scuoladomani.it, in un caso richiedevano informazioni, utilizzando un form di raccolta denominato "contatti", nel secondo caso inviavano il proprio curriculum per candidarsi a un eventuale posto di lavoro, utilizzando un form di raccolta denominato "lavora con noi",  senza che venisse loro resa, per le distinte raccolte di dati, l´informativa di cui all´art. 13 del Codice;

VISTA la contestazione n. 504 datata 10 ottobre 2013 con la quale sono state contestate al Polo scolastico paritario Scuola Domani s.r.l., due violazioni amministrative, entrambe previste dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13, informandolo della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

RILEVATO dal rapporto, predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al suddetto verbale di contestazione, che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta per i due rilievi mossi;

VISTO lo scritto difensivo del 9 novembre 2013 inviato ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con il quale la società, relativamente all´omessa informativa agli interessati per la raccolta di dati personali tramite il form denominato "contatti", ha osservato come le "(…) richieste effettuate proprio dal link contatti non pervengono a nessuno e non risultano assolutamente inoltrate (…)". Riguardo il distinto rilievo afferente l´omessa informativa agli interessati per la raccolta di dati personali tramite il form denominato "lavora con noi", la società ha evidenziato di non aver "(…) mai potuto avere un quadro giuridico tale da poter legittimamente regolarizzare questa attività di candidature (invio dei curricula)", ove, peraltro, sul punto, ha rilevato come "(…) la pagina lavora con noi del web, risulta comunque non funzionante (…)";

VISTO il verbale di audizione delle parti redatto in data 14 aprile 2014 ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, nel quale la società, ribadendo quanto argomentato negli scritti difensivi, riguardo il rilievo afferente l´omessa informativa agli interessati per la raccolta di dati personali tramite il form denominato "lavora con noi", ha precisato che "(…) i soggetti interessati contattavano direttamente sia per telefono che di persona la Società, la quale in tali circostanze provvedeva a rendere informativa orale";

RITENUTO che le argomentazioni addotte da Polo scolastico paritario Scuola Domani s.r.l.  risultano idonee solo parzialmente ad escluderne la responsabilità in relazione a quanto contestato. Riguardo il rilievo afferente il form denominato "lavora con noi", si evidenzia l´inconferenza di quanto asserito circa il fatto di non aver "(…) mai potuto avere un quadro giuridico tale da poter legittimamente regolarizzare questa attività (…)", atteso che, come accertato ai sensi dell´art. 13 della legge n. 689/1981 con l´allegato n. 4 al verbale di operazioni compiute redatto dalla Guardia di finanza, la società ha raccolto e conservato i curricula contenenti i dati personali dei candidati che hanno provveduto a inviarli, ove, peraltro, tale evidenza risulta dirimente anche in ordine a quanto asserito circa il fatto che "(…) la pagina lavora con noi del web, risulta comunque non funzionante (…)". Inoltre, si evidenzia, come gli accertatori, abbiano richiesto le informazioni al titolare del trattamento ai sensi dell´art. 157 del Codice con specifico riferimento alle "(…) modalità con le quali si è dato adempimento a quanto disposto dal Codice in ordine all´obbligo di informativa, di cui all´art. 13 del predetto Codice (…)", senza che il medesimo titolare, fornendo i riscontri del caso, facesse alcun riferimento al fatto di rendere l´informativa agli interessati in forma orale, con ciò consentendo di accertare, ai sensi dell´art. 13 della legge n. 689/1981, la condotta omissiva illecita;

RITENUTO, invece, che, riguardo alla violazione di cui all´art. 161 del Codice, inerente l´omessa informativa agli interessati per la raccolta di dati personali tramite il form denominato "contatti", il verbale di operazioni compiute redatto dalla Guardia di finanza abbia accertato come per mezzo del form in parola non sia mai stato effettuato alcun trattamento di dati personali ai sensi dell´art. 4, comma 1 lett. a) del Codice e che pertanto il procedimento amministrativo sanzionatorio relativo alla specifico rilievo deve essere archiviato;

RILEVATO che la società ha quindi effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) senza rendere la prescritta informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice attraverso il form di raccolta dati denominato "lavora con noi" e presente sul sito web www.scuoladomani.it;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro per ciascun rilievo;

RITENUTO che, nel caso di specie ricorrano le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione dell´art. 161 del Codice in combinato disposto con l´art. 164-bis, comma 1, nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

DISPONE

l´archiviazione del procedimento sanzionatorio amministrativo di cui al rilievo relativo alla violazione dell´art. 161 del Codice, afferente l´omessa informativa agli interessati per la raccolta di dati personali tramite il form denominato "contatti";

ORDINA

a Polo scolastico paritario Scuola Domani s.r.l. P.Iva: 01232890440, con sede in San Benedetto del Tronto (Ap), via San Martino n. 141, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione, prevista dall´art. 161 del Codice, indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 5 maggio 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia