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[doc. web n. 5449293]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Ghi Mar di Ghidetti Roberto & Callegari F.lli s.n.c. - 17 marzo 2016

Registro dei provvedimenti
n. 138 del 17 marzo 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che il Gruppo di Brescia della Guardia di finanza, in esecuzione della richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito denominato Codice) (n. 18317/84282 del 16 luglio 2013), ha svolto gli accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute del 29 agosto 2013 nei confronti di Ghi Mar di Ghidetti Roberto & Callegari F.lli s.n.c. P.Iva: 03201860172, con sede in Travagliato (Bs), via Orzinuovi n. 10, in persona del legale rappresentante pro-tempore, dai quali è risultato che la società effettuava una raccolta di dati personali (nome e indirizzo di posta elettronica) degli utenti che, tramite il sito web www.ghimar.it, richiedevano informazioni o consulenze, utilizzando un form di raccolta denominato "contatti_concessionaria", senza che venisse loro resa l´informativa di cui all´art. 13 del Codice;

VISTO il verbale datato 29 agosto 2013 con il quale è stata contestata a Ghi Mar di Ghidetti Roberto & Callegari F.lli s.n.c., la violazione amministrativa, prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

RILEVATO dal rapporto, predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al suddetto verbale di contestazione, che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con il quale la società, formulando le proprie osservazioni circa gli elementi della gravità della violazione e le condizioni economiche del trasgressore di cui all´art. 11 della legge n. 689/1981, ha evidenziato di aver "(…) prontamente informato dell´accaduto il tecnico specializzato (per la costruzione del sito Internet oggetto della contestazione in argomento), contestandogli le supposte mancanze (…)". Inoltre, ha osservato come " la violazione risulta rilevata attraverso l´inserimento dei dati da parte degli stessi agenti accertatori direttamente o per mezzo dell´apposito Nucleo Speciale Privacy della Guardia di Finanza nell´esercizio delle loro funzioni ispettive, mancando ogni riferimento alla presenza di terzi interessati, secondo l´accezione di cui all´art. 4 del D.Lgs. 196/2003";

RITENUTO che le argomentazioni addotte da Ghi Mar di Ghidetti Roberto & Callegari F.lli s.n.c. risultano inidonee ad escluderne la responsabilità in relazione a quanto contestato. Preso atto delle osservazioni formulate circa gli elementi della gravità della violazione e le condizioni economiche del trasgressore di cui all´art. 11 della legge n. 689/1981, si rileva come quanto argomentato relativamente al "(…) tecnico specializzato (per la costruzione del sito Internet oggetto della contestazione in argomento)" non consenta di qualificare gli elementi costitutivi della disciplina sull´errore scusabile di cui all´art. 3 della legge n. 689/1981, atteso che l´errore sulla liceità del fatto, comunemente indicato come buona fede, può rilevare come causa di esclusione della responsabilità solo quando esso risulti incolpevole. A tal fine occorre, cioè, un elemento positivo idoneo ad indurre un errore siffatto, non ovviabile dall´interessato con l´ordinaria diligenza, elemento che non è riscontrabile nel caso di specie (Cass. Civ. sez. I del 21 febbraio 1995 n. 1873; Cass. Civ. sez II del 13 marzo 2006, n. 5426). Inoltre, si evidenzia come la violazione contestata sia stata puntualmente accertata, ai sensi dell´art. 13 della legge n. 689/1981, a fronte delle dichiarazioni rese e formalizzate nel verbale di operazioni compiute datato 29 agosto 2013 e, quindi, a prescindere dalle citate operazioni di verifica effettuate dalla Guardia di finanza. Quanto argomentato rileva anche in ordine alle dichiarazioni formalizzate nel verbale di contestazione, atteso che quanto descritto con specifico riferimento al fatto che "Le richieste le elaboriamo e successivamente rispondiamo (…)" consente di qualificare, ai sensi dell´art. 4, comma 1 lett. a) del Codice, un trattamento di dati personali, senza che le ulteriori circostanze descritte abbiano rilevanza rispetto all´obbligo di rendere l´informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice;

RILEVATO che Ghi Mar di Ghidetti Roberto & Callegari F.lli s.n.c. ha quindi effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) senza rendere la prescritta informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice attraverso un form di raccolta dati presente sul sito web www.ghimar.it;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro per ciascun rilievo;

RITENUTO che, nel caso di specie ricorrano le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione dell´art. 161 del Codice in combinato disposto con l´art. 164-bis, comma 1, nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

ORDINA

a Ghi Mar di Ghidetti Roberto & Callegari F.lli s.n.c. P.Iva: 03201860172, con sede in Travagliato (Bs), via Orzinuovi n. 10, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione, prevista dall´art. 161 del Codice, indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 17 marzo 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia