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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Auto 2000 s.p.a. - 12 maggio 2016 [5487622]

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[doc. web n. 5487622]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Auto 2000 s.p.a. - 12 maggio 2016

Registro dei provvedimenti
n. 220 del 12 maggio 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che il Gruppo La Spezia della Guardia di finanza, in esecuzione della richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito denominato Codice) (n. 18317/84282 del 16 luglio 2013), ha svolto gli accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute del 9 ottobre 2013 nei confronti di Auto 2000 s.p.a. P.Iva: 01216270114, con sede in Vezzano Ligure (Sp), via Provinciale Pianna Bottagna, in persona del legale rappresentante pro-tempore, dai quali, a fronte delle riserve formulate e sciolte con la nota datata 30 settembre 2013, è risultato che la società effettuava una raccolta di dati personali (nome, numero telefonico e indirizzo di posta elettronica) degli utenti che, tramite il sito web www.auto2000spa.it, richiedevano informazioni "per prenotare il tagliando della Vostra Ford", utilizzando un form di raccolta, senza che venisse loro resa l´informativa di cui all´art. 13 del Codice;

VISTO il verbale datato 14 ottobre 2013 con il quale è stata contestata, ravvisando la ricorrenza dei presupposti relativi ai casi di minore gravità di cui all´art. 164-bis, comma 1 del Codice, ad Auto 2000 s.p.a., la violazione amministrativa, prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

RILEVATO dal rapporto, predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al suddetto verbale di contestazione, che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con il quale la società, nell´indicare la tipologia di dati personali acquisiti mediante la compilazione del form in argomento, ha rilevato come "(…) il numero dei dati richiesti si limita sostanzialmente alle semplici generalità del cliente restando totalmente estranei eventuali dati di natura sensibile". Inoltre, ha evidenziato come "Il servizio di prenotazione per i tagliandi auto, avviene per la quasi totalità dei casi, direttamente attraverso il servizio prenotazione gestito da FORD ITALIA ed in via residuale attraverso la prenotazione telefonica, restando quasi del tutto inesistente la prenotazione via e-mail attraverso l´utilizzo del suddetto sito";

RITENUTO che le argomentazioni addotte da Auto 2000 s.p.a. risultano inidonee ad escluderne la responsabilità in relazione a quanto contestato. Risulta inconferente quanto argomentato con riferimento alla tipologia di dati richiesti tramite il form del sito web www.auto2000spa.it, atteso che, oltre che sulla scorta di quanto accertato dalla Guardia di finanza nel verbale di operazioni compiute datato 9 ottobre 2013, per stessa ammissione della società sono stati raccolti e quindi, ai sensi dell´art. 4, comma 1 lett. a) del Codice, trattati i dati di "(…) solo due clienti (…). (…) restando quasi del tutto inesistente la prenotazione via e-mail attraverso l´utilizzo del suddetto sito", ove, peraltro, sul punto giova ribadire come anche l´obbligo di rendere l´informativa agli interessati di cui all´art. 13 del Codice non sia circoscritto al solo trattamento di dati di natura sensibile;

RILEVATO che Auto 2000 s.p.a.   ha quindi effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) senza rendere la prescritta informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice attraverso un form di raccolta dati presente sul sito web www.auto2000spa.it;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro per ciascun rilievo;

RITENUTO che, nel caso di specie ricorrano, così come rilevato nel verbale di contestazione, le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione dell´art. 161 del Codice in combinato disposto con l´art. 164-bis, comma 1, nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

a Auto 2000 s.p.a. P.Iva: 01216270114, con sede in Vezzano Ligure (Sp), via Provinciale Pianna Bottagna, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione, prevista dall´art. 161 del Codice, indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 12 maggio 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia