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Provvedimento del 16 novembre 2016 [5913974]

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[doc. web n. 5913974]

Provvedimento del 16 novembre 2016

Registro dei provvedimenti
n. 478 del 16 novembre 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 3 ottobre 2016 da XY, rappresentata e difesa dall´avvocato Francesco Valentini, nei confronti di Google Inc. e Google Italy S.r.l. con il quale la ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto la rimozione di un Url rinviante ad un articolo pubblicato il 1° dicembre 2009 sul quotidiano on line "Il Centro" dal contenuto ritenuto dalla stessa lesivo sotto il profilo dell´´immagine e dell´identità personale;

CONSIDERATO, in particolare, che l´interessata ha dichiarato che:

- la vicenda cui l´articolo si riferisce risulta "ormai obsoleta" essendo trascorso un lungo lasso di tempo dai fatti di cronaca che l´hanno vista coinvolta e che risalgono al 2008;

- non sussiste alcun interesse pubblico alla conoscibilità della vicenda che ha avuto una risonanza meramente locale ed è stata caratterizzata da reati di scarsa gravità come si evince dall´esiguità della pena applicata alla ricorrente all´esito del giudizio ex art. 444 c.p.p.;

- successivamente a detto evento, la stessa "non si è più resa autrice di fatti penalmente rilevanti";

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 14 ottobre 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste della ricorrente;

VISTA la nota del 21 ottobre 2016 con la quale Google ha comunicato, "a seguito di un riesame del caso e alla luce delle informazioni aggiuntive disponibili, di aver accolto l´istanza di rimozione" e di aver pertanto bloccato l´Url oggetto di ricorso dai "risultati di ricerca di Google relativi alla query correlata al nome del ricorrente";

VISTA la nota del 7 novembre 2016 con la quale la ricorrente ha chiesto la rimozione di due ulteriori Url relativi alla vicenda in questione;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo la resistente fornito, seppur nel corso del procedimento, un riscontro sufficiente, comunicando (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver effettuato la rimozione dell´URL indicato dall´interessata nell´atto introduttivo;

RILEVATO, invece, con riguardo agli ulteriori URL successivamente indicati dalla ricorrente, che la relativa richiesta non è stata formulata con l´interpello preventivo, ma è stata avanzata solo nel corso del procedimento e ritenuto di doverla, pertanto, dichiarare, inammissibile;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla rimozione dell´Url indicato nell´atto introduttivo;

b) dichiara inammissibile la richiesta di rimozione degli Url indicati nel corso del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 16 novembre 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia