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Provvedimento del 24 novembre 2016 [5981723]

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[doc. web n. 5981723]

Provvedimento del 24 novembre 2016

Registro dei provvedimenti
n. 495 del 24 novembre 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 29 settembre 2016 da XY nei confronti di Google Inc., con il quale l´interessato, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi dell´art. 7 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito "Codice"), ha chiesto la rimozione, tra i risultati reperibili attraverso il motore di ricerca gestito dalla resistente, di alcuni URL riconducili a notizie ritenute dal medesimo "obsolete e prive di interesse pubblico";

CONSIDERATO che il ricorrente ha, in particolare, rappresentato che:

i fatti in ordine ai quali è stata avanzata istanza di rimozione dei predetti URL risalgono all´anno 2006 (dunque a più di dieci anni prima), periodo durante il quale il medesimo svolgeva la funzione di Comandante della polizia municipale presso il Comune di Ravenna;

dal 2010 ha assunto servizio presso altro Comune all´interno del quale, sin dal 2011, non ha più ricoperto "incarichi pubblici con rilevanza esterna, svolgendo esclusive funzioni di studio e revisione normativa locale, funzioni prive di attività gestionale o di direzione di strutture pubbliche, e in assenza di contatto con l´utenza esterna";

non possa pertanto ritenersi sussistente, anche alla luce delle indicazioni fornite recentemente dalla Corte di Cassazione, sez. I, con la sentenza n. 13161 del 24 giugno 2016, alcun interesse pubblico alla conoscibilità delle notizie rese disponibili attraverso il motore di ricerca gestito dalla resistente, tenuto peraltro conto del fatto che, a far data dal 1° novembre 2016, "non ricoprirà più alcun ruolo nella vita pubblica" a seguito di collocamento in pensione anticipata obbligatoria;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 12 ottobre 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché il verbale dell´audizione svoltasi in data 9 novembre 2016 presso la sede dell´Autorità;

VISTA la nota del 24 ottobre 2016 con la quale Google ha comunicato di non poter accogliere le istanze dell´interessato, ritenendo sussistente l´interesse del pubblico alla conoscibilità di "informazioni di cronaca ancora recente e riconducibili al ruolo professionale, anche di rilevanza pubblica", del medesimo;

VISTA la nota del 25 ottobre 2016 con la quale il ricorrente ha ribadito le proprie richieste rilevando che le vicende oggetto di ricorso, contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, non sono recenti risalendo le stesse agli anni 2005/2006 e che, comunque, a decorrere dal 1° novembre 2016, stante il suo collocamento in pensione anticipata, non ricoprirà più alcun ruolo pubblico;

VISTA la nota del 31 ottobre 2016 con la quale la resistente, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Berliri e Massimiliano Masnada, nel ribadire il proprio diniego all´accoglimento delle istanze avanzate dall´interessato, ha rilevato:

l´insussistenza, nel caso di specie, del requisito del trascorrere del tempo tenuto conto del fatto che "gli articoli relativi agli URL contestati (…), pur facendo riferimento ad una vicenda di corruzione avvenuta nel 2006, riportano notizie relative all´iter processuale ed all´attività svolta successivamente dal sig. XY anche presso il Comune di Anzio, essendo riferibili ad un arco temporale che va dal 2009 al 2015";

che, in ogni caso, occorre comunque tenere conto dei criteri indicati dalle Linee Guida adottate il 26 novembre 2014 dal Gruppo di lavoro articolo 29 in materia di protezione dei dati personali, tra i quali assume particolare rilievo quello relativo al ruolo ricoperto dall´interessato nella vita pubblica "anche per effetto della professione svolta";

che non può disconoscersi l´esistenza, in capo all´interessato, di tale ruolo, non potendosi peraltro attribuire rilievo al fatto che, successivamente al verificarsi dei fatti, il medesimo abbia prestato servizio presso un Comune diverso da quello ove gli stessi sono avvenuti, né può, per altro verso, reputarsi determinante, al fine di ritenere il venir meno dell´interesse pubblico alla conoscibilità della notizia, "la circostanza che nei prossimi mesi il ricorrente sarà collocato in pensione anticipata";

con riguardo a notizie riferite a vicende giudiziarie connesse alla commissione di reati di non scarsa entità, le citate Linee Guida prevedono che le autorità nazionali applichino una interpretazione più restrittiva delle richieste dell´interessato basate sul diritto all´oblio;

CONSIDERATO che, con riferimento alla richiesta di rimozione degli URL indicati dal ricorrente, occorre effettuare la relativa valutazione in virtù dei criteri generali elaborati dal Gruppo di lavoro articolo 29 attraverso l´adozione delle Linee guida sopra citate;

CONSIDERATO che il principale elemento costitutivo del diritto all´oblio è dato dal trascorrere del tempo e che, pur laddove sussista tale presupposto, lo stesso incontri un limite quando le informazioni per le quali viene invocato risultino connesse al ruolo pubblico che l´interessato ha rivestito e/o riveste, e correlativamente alla natura (pubblica o privata) dell´informazione, con conseguente prevalenza dell´interesse della collettività ad accedervi rispetto al diritto dell´interessato alla protezione dei dati (cfr. punto 2 delle citate Linee guida), specie laddove si tratti di notizie connesse a reati compiuti nello svolgimento delle proprie funzioni lavorative o sociali o che siano comunque di particolare gravità;

RITENUTO, pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, che, nel caso di specie, non possano ritenersi sussistenti i presupposti richiesti dalla sentenza Costeja, nonché dalle Linee guida elaborate dal Gruppo di lavoro articolo 29 tenuto conto del fatto che:

gli URL dei quali è stata chiesta la rimozione attengono ad una vicenda che, pur essendo collegata a fatti avvenuti nel periodo 2005/2006, è stata definita, da un punto di vista penale, in epoca recente (nello specifico nell´anno 2013), sembrando peraltro tuttora pendenti, in capo all´interessato, profili attinenti ad una responsabilità civile di tipo risarcitorio nei confronti del Comune presso il quale prestava servizio all´epoca dei fatti;

i fatti contestati sono stati commessi dal medesimo nell´esercizio della funzione pubblica ricoperta integrando, per tale ragione, una fattispecie di reato contro la Pubblica Amministrazione rispetto al quale, proprio in virtù della sua gravità ed unitamente ai profili sopra rilevati, non può dirsi venuto meno l´interesse pubblico alla conoscibilità della vicenda;

in ragione di quanto esposto non può peraltro, allo stato attuale, attribuirsi rilievo, quale circostanza dirimente, al fatto che l´interessato, nel corso del presente procedimento, sia stato collocato in pensione, trattandosi peraltro di circostanza sopravvenuta in tempi estremamente recenti;

RITENUTO dunque, alla luce delle considerazioni sopra esposte, di dover dichiarare il ricorso infondato;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

dichiara infondato il ricorso.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150 del 1° settembre 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 24 novembre 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia