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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Comune di Furnari - 6 ottobre 2016 [6068709]

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[doc. web n. 6068709]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Comune di Furnari - 6 ottobre 2016

Registro dei provvedimenti
n. 394 del 6 ottobre 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che l´Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, con nota n. 35337 datata 4 dicembre 2014, ha definito il procedimento amministrativo relativo a una segnalazione circa un trattamento di dati personali relativo alla pubblicazione, sull´albo Pretorio del sito istituzionale del Comune di Furnari Cod. fisc.: 83000890836, con sede in Furnari (Me), via degli Uffici, dell´Ordinanza n.1 del 31 gennaio 2011 e della determinazione n. 346 del 18 ottobre 2011, entrambe contenenti i dati personali del segnalante e mantenute sul sito oltre il termine di quindici giorni previsti dalla normativa vigente, in violazione dell´art. 19, comma 3 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 recante Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice);

VISTO il verbale nr. 312/80050 dell´8 gennaio 2015 redatto dall´Ufficio del Garante (che qui si intende integralmente richiamato) con cui è stata contestata al Comune di Furnari, in persona del legale rappresentante pro-tempore la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del Codice, in relazione all´art. 19, comma 3, informandolo della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

LETTO il rapporto di cui all´art. 17 della legge n. 689/1981 redatto a seguito del mancato pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo datato 15 novembre 2013 che è stato inviato, per gli effetti di cui all´art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, tramite la nota del 20 gennaio 2015, con il quale il Comune ha ribadito, tra l´altro, come "(…) la pubblicazione delle determinazioni per le quali è stata disposta dal responsabile dell´Area Tecnica del tempo (…) la pubblicazione all´albo pretorio trova una fondamentale giustificazione nel Regolamento disciplinante il servizio Albo Pretorio on line (…)" il quale "(…) espressamente autorizza la pubblicazione sull´albo pretorio dei dati personali, ne consegue che, nel caso di specie, non è stato in alcun modo violato l´art. 19 del Codice della Privacy, il quale testualmente ammette la diffusione da parte di un soggetto pubblico … quando sono previste da una norma di legge o di regolamento";

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee ad escludere la responsabilità della parte in relazione a quanto contestato. Riguardo il menzionato art. 3 del Regolamento disciplinante il servizio Albo Pretorio on line del Comune di Furnari, si rileva come quanto disposto nella citata norma non consenta di superare, alla luce di quanto argomentato nella nota n. 35337 del 4 dicembre 2014 con la quale si è concluso il procedimento amministrativo della segnalazione e che ha consentito di accertare "(…) una condotta non conforme alla disciplina applicabile (…)", il divieto di diffusione di dati di cui all´art. 19, comma 3, del Codice. Non è oggetto di censura, infatti, la possibilità di pubblicare gli atti oggetto di contestazione sull´albo pretorio on-line, ma l´accertata permanenza degli atti in questione nell´albo pretorio on-line oltre il periodo di quindici giorni previsto dalla normativa di settore (art. 124 del d.lg. 267/2000) che ha determinato l´illecita diffusione dei dati personali del segnalante. Pertanto, in ragione del fatto che le argomentazioni prodotte non abbiano fornito alcun elemento ulteriore rispetto a quanto preso in considerazione dall´Autorità nella citata nota del 4 dicembre 2014 con la quale è stata accertata la violazione di che trattasi, devono essere ribadite le valutazioni poste a base della citata nota, sulla scorta delle quali non sono ravvisabili gli elementi costitutivi della disciplina di cui agli artt. 3 e 4 della legge n. 689/1981, anche in base a quanto asserito dalla giurisprudenza (Cass. Civ. sez. I del 21 febbraio 1995 n. 1873; Cass. Civ. sez II del 13 marzo 2006, n. 5426);

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 167 del Codice, tra le quali quella di cui all´art. 19, comma 3, del medesimo Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

RITENUTO che sussistono gli elementi che consentono di applicare la previsione di cui all´art. 164-bis, comma 1, del Codice per l´illecito contestato;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che pertanto l´ammontare della sanzione pecuniaria deve essere quantificato nella misura di euro 4.000,00 (quattromila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

ORDINA

al Comune di Furnari Cod. fisc.: 83000890836, con sede in Furnari (Me), via degli Uffici, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell´art. 162, comma 2-bis in combinato disposto con l´art. 164 bis, comma 1 del Codice, indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 6 ottobre 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia