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Parere su 2 schemi di provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate per la comunicazione all'anagrafe tributaria di dati riguardanti le spese per le rette degli asili nido e le erogazioni liberali, a fini di elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata - 8 febbraio 2018

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[doc. web n. 7772714]

Parere su 2 schemi di provvedimento del Direttore dell´Agenzia delle entrate per la comunicazione all´anagrafe tributaria di dati riguardanti le spese per le rette degli asili nido e le erogazioni liberali, a fini di elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata - 8 febbraio 2018

Registro dei provvedimenti
n. 66 dell´8 febbraio 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, (di seguito Codice);

Viste la richiesta di parere dell´Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2017, n. 306347 del 29 dicembre 2017, così come integrata dalle note n. 16930 del 22 gennaio 2018, n. 18337  del 23 gennaio 2018 e n. 31344 del 6 febbraio 2018, relativa ai seguenti schemi di provvedimento del Direttore:

A) Comunicazione all´anagrafe tributaria dei dati riguardanti le spese relative alle rette per la frequenza degli asili nido, pubblici e privati, ai sensi dell´art. 1 del decreto del Ministro dell´economia e delle finanze del 30 gennaio 2018;

B) Comunicazione all´anagrafe tributaria dei dati relativi alle erogazioni liberali ai sensi dell´art. 1 del decreto del Ministro dell´economia e delle finanze del 30 gennaio 2018;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Antonello Soro;

PREMESSO

L´Agenzia delle entrate ha chiesto il parere del Garante in ordine a due schemi di provvedimento del Direttore finalizzati all´elaborazione della dichiarazione dei redditi c.d. precompilata ai sensi dell´art. 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, che disciplinano le modalità tecniche delle nuove comunicazioni di dati previste, in particolare, dai decreti del Ministero dell´Economia e delle Finanze del 30 gennaio 2018, sui quali il Garante si è espresso con i pareri favorevoli nn. 1 e 2 dell´11 gennaio 2018.

In particolare, i due schemi riguardano le seguenti comunicazioni di dati personali:

A) Comunicazione all´anagrafe tributaria dei dati riguardanti le spese relative alle rette per la frequenza degli asili nido, pubblici e privati, ai sensi dell´art. 1 del decreto del Ministro dell´economia e delle finanze del 30 gennaio 2018;

B) Comunicazione all´anagrafe tributaria dei dati relativi alle erogazioni liberali ai sensi dell´art. 1 del decreto del Ministro dell´economia e delle finanze del 30 gennaio 2018.

1. Spese relative alle rette per la frequenza degli asili nido

Il primo schema di provvedimento in esame, in attuazione dell´art. 1 del citato decreto ministeriale, prevede che, per ciascuno iscritto, gli asili nido pubblici e privati comunichino in via telematica all´Agenzia delle entrate l´ammontare delle rette sostenute nell´anno d´imposta precedente con l´indicazione dei soggetti che hanno sostenuto le spese e dell´anno scolastico di riferimento. Analoga comunicazione va effettuata anche in caso di rimborsi riguardanti le rette, con l´indicazione dell´anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata. Il termine ultimo per la trasmissione delle comunicazioni è il 28 febbraio di ciascun anno con riferimento ai dati relativi all´anno precedente.

1.1. Opposizione

Al fine di tutelare i diritti dei contribuenti che non intendono far inserire le predette spese nella dichiarazione dei redditi precompilata, nello schema di provvedimento sono state previste le modalità per consentire l´esercizio della propria opposizione nei confronti dell´Agenzia delle entrate (art. 9 dello schema in esame).

In particolare, dal 1° gennaio al 28 febbraio di ciascun anno il soggetto che ha sostenuto la spesa per le rette relative alla frequenza dell´asilo nido può esercitare la propria opposizione, attraverso il modello fac-simile pubblicato sul sito internet dell´Agenzia delle Entrate, specificando il codice fiscale del soggetto minore iscritto all´asilo nido per cui è stata sostenuta la spesa e trasmettendolo all´Agenzia delle entrate, debitamente sottoscritto, unitamente alla copia di un documento di identità, via e-mail all´indirizzo opposizioneutilizzospeseasilinido@agenziaentrate.it oppure al numero di fax 0650762273.

Con la nota del 6 febbraio 2018, l´Agenzia ha, inoltre, prospettato al Garante di voler avviare un´apposita campagna per informare i contribuenti al riguardo.

1.2. Finalità e tempi di conservazione

Con riferimento alle finalità del trattamento, viene esplicitato nello schema che i dati trasmessi sono raccolti nei sistemi informativi dell´anagrafe tributaria e vengono utilizzati ai fini dell´elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ma anche per lo svolgimento delle attività di controllo sulle dichiarazioni di cui all´articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti (art. 5 dello schema in esame).

Le informazioni saranno conservate fino ai termini massimi di decadenza previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi, quindi fino al 31 dicembre del sesto anno successivo ad ogni anno d´imposta; allo scadere di tale periodo saranno integralmente e automaticamente cancellate.

2. Erogazioni liberali

Il secondo schema di provvedimento sottoposto all´attenzione del Garante disciplina, in attuazione del citato decreto ministeriale del 30 gennaio 2018, le modalità di trasmissione telematica all´Agenzia delle entrate, per gli anni d´imposta 2017, 2018 e 2019, dei dati relativi alle erogazioni liberali che costituiscono oneri deducibili o detraibili.

In particolare, viene previsto che i soggetti che ricevono erogazioni liberali trasmettano in via telematica all´Agenzia delle entrate, entro il 28 febbraio di ciascun anno, per ciascun soggetto erogante, l´ammontare delle erogazioni liberali effettuate nell´anno precedente tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall´articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con l´indicazione dell´anno a cui si riferisce l´erogazione liberale rimborsata e dei dati identificativi del soggetto a cui è stato disposto il rimborso.

1.1.  Opposizione

Nella richiesta di parere e nelle successive note integrative evidenziate in premessa, l´Agenzia ha specificato che, al fine di tutelare i diritti dei contribuenti che non intendono far conoscere al soggetto dichiarante le proprie spese, nello schema di provvedimento sono state previste le modalità per consentire di esercitare la propria opposizione all´inserimento delle spese citate nella dichiarazione precompilata (art. 9 dello schema in esame).

Lo schema, in particolare, prevede che l´opposizione all´inserimento nella dichiarazione precompilata dei dati relativi alle erogazioni liberali venga manifestata con le seguenti modalità:

a. comunicando l´opposizione all´Agenzia delle entrate, dal 1° gennaio al 20 marzo dell´anno successivo a quello di effettuazione dell´erogazione; in tal caso vanno fornite le informazioni contenute nel modello fac-simile pubblicato sul sito internet dell´Agenzia delle entrate; la comunicazione dell´opposizione va trasmessa all´Agenzia delle entrate debitamente sottoscritta, unitamente alla copia di un documento di identità, inviando una e-mail all´indirizzo opposizioneutilizzoerogazioniliberali@agenziaentrate.it oppure inviando un fax al numero 0650762650;

b. con riferimento alle erogazioni liberali effettuate a partire dall´anno 2018, comunicando l´opposizione direttamente al soggetto destinatario dell´erogazione liberale al momento di effettuazione dell´erogazione stessa o comunque entro il 31 dicembre dell´anno in cui l´erogazione è stata effettuata.

Con le note del 22 gennaio 2017 e del 6 febbraio 2018, l´Agenzia ha, inoltre, prospettato al Garante di voler avviare un´apposita campagna per informare i contribuenti al riguardo.

1.2. Finalità e conservazione

Lo schema prevede che i dati trasmessi vengano raccolti in uno specifico archivio, separato dagli altri archivi dell´anagrafe tributaria, e non siano accessibili dall´Agenzia delle Entrate fino allo scadere del termine per l´esercizio dell´opposizione sopra indicato.

Viene, inoltre, stabilito che:

- i dati relativi ai soggetti che hanno esercitato l´opposizione sono tempestivamente e integralmente cancellati dall´archivio;

- i dati relativi ai soggetti che non hanno esercitato l´opposizione possono essere utilizzati ai fini dell´elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata e ai fini dell´attività di controllo delle dichiarazioni di cui all´art. 7 del D.P.R. n. 605/73 nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti e sono conservati entro i termini massimi di decadenza previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi, quindi, fino al 31 dicembre del sesto anno successivo a ogni anno d´imposta; allo scadere di tale periodo saranno integralmente e automaticamente cancellati;

- i dati relativi ai soggetti che non hanno effettuato l´accesso alla dichiarazione precompilata, direttamente o tramite gli altri soggetti autorizzati, saranno tempestivamente e integralmente cancellati entro il 15 aprile dell´anno successivo a quello di predisposizione della stessa.

3. Modalità di comunicazione e sicurezza dei dati

Per entrambi gli schemi in esame, viene previsto che i soggetti tenuti alle comunicazioni delle spese concernenti le rette degli asili nido e delle erogazioni liberali inviino i dati mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline (art. 2 dello schema in esame).

Per l´invio dei dati, devono essere utilizzati i prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall´Agenzia delle entrate, secondo le specifiche tecniche, comprensive dei tracciati record, in allegato ai rispettivi provvedimenti.

A tal fine, i predetti soggetti possono avvalersi degli intermediari di cui all´art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, designandoli "responsabili o incaricati del trattamento dei dati" ed impartendo loro le necessarie istruzioni, così come previsto dagli art. 29 e 30 del Codice.

Con riferimento alle misure di sicurezza, gli schemi in esame prevedono, in particolare, la cifratura del canale trasmissivo e dei dati, nonché l´utilizzo di sistemi di autorizzazione, controllo degli accessi, tracciamento e monitoraggio delle operazioni eseguite (art. 6 dello schema in esame).

OSSERVA

Il Garante ravvisa che i due schemi di provvedimento presentano aspetti analoghi che rendono appropriata una trattazione unitaria degli stessi nell´ambito di un unico parere.

In via preliminare, occorre sottolineare che le versioni di entrambi gli schemi di provvedimento in esame tengono conto degli approfondimenti effettuati nel corso di incontri di lavoro tenutisi con i rappresentanti dell´Agenzia delle entrate, volti ad assicurare il rispetto del Codice, con particolare riferimento a:

- la pertinenza e non eccedenza dei dati raccolti;

- la tutela dei diritti dei contribuenti, in analogia a quanto disciplinato con il  provvedimento del 31 luglio 2015 in materia di spese sanitarie, prevedendo per chiunque ne abbia interesse, anche con riferimento alle spese relative alle rette per gli asili e le erogazioni liberali, la possibilità di esercitare la propria opposizione all´inserimento di tali spese nella dichiarazione precompilata; in merito alle erogazioni liberali, sono state introdotte maggiori cautele per gli interessati, in considerazione della delicatezza delle informazioni oggetto di comunicazione (individuazione di un termine più esteso per l´esercizio dell´opposizione, necessario soprattutto con riferimento alle informazioni relative all´anno di imposta 2017, nonché possibilità di esercitare l´opposizione, a partire dall´anno di imposta 2018, anche direttamente nei confronti del soggetto che riceve l´erogazione);

- le modalità di conservazione dei dati relativi alle erogazioni liberali;

- la corretta individuazione delle finalità del trattamento, escludendo che, per le erogazioni liberali, in caso di esercizio del diritto di opposizione, i dati comunicati possano essere trattati anche per finalità di controllo sugli oneri deducibili e detraibili ai sensi dell´art. 7, comma 5, del d.P.R. n. 605 del 1973;

- l´avvio di un´idonea campagna informativa attraverso il sito dell´Agenzia delle entrate web e altri strumenti di informazione per rendere note ai contribuenti le modalità di esercizio della stessa;

- la limitazione dei tempi di conservazione dei dati relativi alle erogazioni liberali, prevedendo la tempestiva e integrale cancellazione dei dati dopo l´eventuale opposizione degli interessati, nonché entro il 15 aprile dell´anno successivo in caso di mancato accesso da parte dei contribuenti alla dichiarazione precompilata.

Alla luce delle predette misure introdotte dall´Agenzia, si ritiene che il trattamento dei dati previsto negli schemi di provvedimento in esame sia idoneo a contemperare l´esigenza di semplificazione fiscale con la necessaria tutela dei dati personali dei contribuenti.

Per quanto concerne il trattamento di dati relativi alle erogazioni liberali si rappresenta, tuttavia, che il relativo decreto ministeriale, anche in considerazione della particolarità del settore di riferimento, ha previsto la facoltatività e il carattere sperimentale della comunicazione in esame per gli anni d´imposta 2017, 2018 e 2019, all´esito della quale si ritiene necessaria una valutazione dell´efficacia delle misure introdotte a garanzia dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati. Una volta conclusa la fase di sperimentazione, occorre, pertanto, che tale valutazione venga sottoposta all´esame del Garante prima di disciplinare a regime la raccolta delle predette informazioni.

TUTTO CIO´ PREMESSO IL GARANTE

esprime il parere favorevole sui due schemi di provvedimento del Direttore dell´Agenzia delle entrate indicati in premessa a condizione che la campagna informativa che l´Agenzia si è impegnata ad avviare sia idonea a rendere note ai contribuenti le modalità di esercizio dell´opposizione con riferimento alle spese per le rette degli asili nido e le erogazioni liberali.

Roma, 8 febbraio 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia


Vedi anche (9)