g-docweb-display Portlet

Parere al Ministero della Salute su un documento recante “Modalità tecniche per lo scambio dei dati relativi alla situazione vaccinale degli iscritti tra le istituzioni scolastiche/educative e formative e l’Azienda sanitaria locale competente” - 22 febbraio 2018 [7873593]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 7873593]

Parere al Ministero della Salute su un documento recante "Modalità tecniche per lo scambio dei dati relativi alla situazione vaccinale degli iscritti tra le istituzioni scolastiche/educative e formative e l´Azienda sanitaria locale competente" - 22 febbraio 2018

Registro dei provvedimenti
n. 117 del 22 febbraio 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministero della Salute in ordine ad un documento recante "Modalità tecniche per lo scambio dei dati relativi alla situazione vaccinale degli iscritti tra le istituzioni scolastiche/educative e formative e l´Azienda sanitaria locale competente" (nota Prot. n. 0000811-P-16/02/2018);

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) di seguito Codice;

Visto l´art. 18-ter, del d.l. 16 ottobre 2017, n. 148, recante "Misure indifferibili di semplificazione degli adempimenti vaccinali per l´iscrizione alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai servizi educativi per l´infanzia, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie";

Visto il d.l. 7 giugno 2017, n. 73, convertito in legge, con modificazioni, dall´art. 1, comma 1, l. 31 luglio 2017, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci";

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal Segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Antonello Soro;

PREMESSO

Con nota del 16 febbraio 2018, il Ministero della salute ha chiesto il parere del Garante in ordine ad un documento recante "Modalità tecniche per lo scambio dei dati relativi alla situazione vaccinale degli iscritti tra le istituzioni scolastiche/educative e formative e l´Azienda sanitaria locale competente", che sarà allegato alla circolare allo scopo predisposta dai competenti uffici del Ministero della salute e del Ministero dell´istruzione, dell´università e della ricerca.

Al riguardo, si fa presente che l´art. 1 del d.l. 7 giugno 2017, n. 73 prevede che, al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, "per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e per tutti i minori stranieri non accompagnati sono obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate: a) anti-poliomielitica; b) anti-difterica; c) anti-tetanica; d) anti-epatite B; e) anti-pertosse; f) anti-Haemophilus influenzae tipo b" (art. 1, comma 1). Agli stessi fini, "sono altresì obbligatorie e gratuite, le vaccinazioni di seguito indicate: a) anti-morbillo; b) anti-rosolia; c) anti-parotite; d) anti-varicella" (art. 1, comma 1-bis).

Sono esonerati dall´obbligo della relativa vaccinazione i soggetti la cui "immunizzazione a seguito di malattia naturale" risulti comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante ovvero dagli esiti dell´analisi sierologica (art. 1, comma 2).

Infine, le vaccinazioni obbligatorie "possono essere omesse o differite solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta" (art. 1, comma 3).

Il citato decreto ha previsto, a decorrere dall´anno scolastico 2019/2020, misure di semplificazione per gli adempimenti vaccinali in funzione dell´iscrizione al sistema di istruzione, richiedendo ai dirigenti scolatici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai responsabili dei servizi educativi per l´infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non parificate, la trasmissione alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo, dell´elenco degli iscritti. Le aziende sanitarie, effettuate le necessarie verifiche, devono provvedere a restituire, entro il 10 giugno, i predetti elenchi alle scuole "con l´indicazione dei soggetti che risultano non in regola con gli obblighi vaccinali, che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni in relazione a quanto previsto dall´articolo 1, commi 2 e 3, e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione all´azienda sanitaria locale competente". A seguito di tale acquisizione, i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi per l´infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non parificate invitano i genitori, i tutori o i soggetti affidatari dei minori indicati negli elenchi a depositare "la documentazione comprovante l´effettuazione delle vaccinazioni ovvero l´esonero, l´omissione o il differimento delle stesse, in relazione a quanto previsto dall´art. 1, commi 2 e 3 o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all´azienda sanitaria locale territorialmente competente". La documentazione così prodotta o l´eventuale mancato deposito nel termine previsto saranno comunicati dalla scuola all´azienda sanitaria locale, per gli adempimenti previsti, anche di tipo sanzionatorio (art. 3-bis).

La predetta procedura, descritta dall´art. 3-bis, del d.l. n. 73/2017, è stata anticipata a decorrere dall´anno scolastico 2018/2019 e già per l´anno scolastico in corso, nelle sole regioni e province autonome presso le quali sono già istituite anagrafi vaccinali, nel rispetto delle modalità operative definite dal Ministero della salute e dal Ministero dell´istruzione sentito il Garante e a condizione che il controllo sul rispetto degli adempienti vaccinali si concluda entro e non oltre il 10 marzo 2018 (art. 18-ter del d.l. 16 ottobre 2017, n. 148).

OSSERVA

Il documento in oggetto definisce le modalità operative per lo scambio dei dati relativi alla situazione vaccinale degli iscritti tra le istituzioni scolastiche/educative e formative e l´Azienda sanitaria locale competente.

Il predetto documento prevede due modalità di scambio dei dati: tramite lo strumento della Posta Elettronica Certificata e tramite un sistema informativo web based, messo a disposizione dalla Regione o dalla provincia Autonoma, a cui i dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l´infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie possono accedere, con adeguate credenziali.

Il parere è reso su una versione dello schema di documento che tiene conto degli approfondimenti e di alcune osservazioni formulate dall´Ufficio del Garante, all´esito di riunioni e contatti informali.

Le osservazioni hanno riguardato, in particolare, gli aspetti relativi a:

- l´indicazione, da conformare all´art. 3-bis, comma 2, del d.l. n. 73/2017, delle diciture che le aziende sanitarie competenti devono completare, se necessario, quando restituiscono gli elenchi degli iscritti ricevuti dagli istituti scolastici;

- la necessità di circoscrivere le informazioni da scambiare per consentire l´identificazione certa di ogni iscritto, ritendendosi eccedente l´indicazione dell´indirizzo di residenza e di domicilio;

- l´opportunità di integrare il documento, prevedendo, tra gli obblighi del titolare del trattamento, quello di fornire specifiche istruzioni al personale degli istituti scolastici e delle aziende sanitarie coinvolto nella procedura di invio e ricezione dei dati;

- la possibilità di valutare l´istituzione di una PEC dedicata, che consenta di evitare che personale non coinvolto nella predetta procedura possa accedere alle informazioni relative al flusso di dati, considerato che il documento individua come destinatario delle informazioni il dirigente scolastico e il responsabile dei servizi educativi.

Ciò premesso, sullo schema di documento in esame, che tiene conto delle indicazioni fornite dall´Ufficio, non vi sono rilievi da formulare, sotto il profilo della protezione dei dati personali. Si ritiene opportuno, tuttavia, suggerire, con riferimento alla modalità di invio dei dati tramite funzionalità web, di effettuare un sistema "single sign on–SSO" tra i sistemi regionali e il sistema informativo dell´istruzione (SIDI) del MIUR, al fine di semplificare le procedure di autenticazione ai portali regionali da parte dei dirigenti scolastici, evitando al contempo la proliferazione delle credenziali di autenticazione.

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

esprime parere favorevole sullo schema di documento, contenuto nell´Allegato A alla circolare, recante "Modalità tecniche per lo scambio dei dati relativi alla situazione vaccinale degli iscritti tra le istituzioni scolastiche/educative e formative e l´Azienda sanitaria locale competente".

Roma, 22 febbraio 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia