g-docweb-display Portlet

Parere su una istanza di accesso civico - 22 febbraio 2018 [8357130]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 8357130]

Parere su una istanza di accesso civico - 22 febbraio 2018

Registro dei provvedimenti
n. 103 del 22 febbraio 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto l´art. 5, comma 8, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto l´art. 154, comma 1, lett. g), del Codice in materia di protezione dei dati personali - d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito "Codice");

Vista la Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 dell´Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, adottata d´intesa con il Garante, intitolata «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all´accesso civico di cui all´art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013», in G.U. Serie Generale n. 7 del 10/1/2017 e in http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6666 (di seguito "Linee guida dell´ANAC in materia di accesso civico");

Visto il provvedimento del Garante n. 521 del 15/12/2016, contenente la citata «Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all´accesso civico», in www.gpdp.it, doc. web n. 5860807;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la dott.ssa Augusta Iannini;

PREMESSO

Con la nota in atti il Difensore civico del Lazio, ha chiesto al Garante il parere previsto dall´art. 5, comma 8, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, nell´ambito del ricorso avverso un provvedimento di diniego di un accesso civico adottato dal Comune di Maenza.

Nello specifico, la richiesta di accesso civico aveva a oggetto «copia della concessione edilizia e della eventuale concessione in sanatoria» di un immobile identificato in atti.

Il Comune ha rifiutato l´accesso civico «in quanto si creerebbe un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali, in conformità alla disciplina in materia (art. 5-bis, comma 2, lett. a)».

Nel provvedimento di diniego del predetto Comune è stato, inoltre, precisato che «La norma di riferimento per la pubblicazione delle Concessioni Edilizie e dei Permessi di Costruire, come peraltro sostenuto dal parere del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 10/08/2017, è contenuta nell´art. 20, comma 6, del d.P.R. n. 380/2001 che prevede la pubblicazione sull´albo pretorio della mera "notizia" dell´"avvenuto rilascio del permesso di costruire" e non del provvedimento integrale. Tale disposizione non può essere interpretata nel senso che tale onere di pubblicazione è funzionale a consentire a qualsiasi soggetto interessato di visionare gli atti del procedimento, in ragione di quel controllo "diffuso" sull´attività edilizia che il legislatore ha inteso garantire (vedasi anche l´art. 27, comma 3, del DPR n. 380/2001)». Pertanto, è stato invitato l´istante «a presentare richiesta di accesso agli atti ai sensi della L. n. 241/1990 ove ricorrano i presupposti».

OSSERVA

1. Introduzione

La disciplina di settore in materia di accesso civico contenuta nel d. lgs. n. 33/2013 prevede, fra l´altro, che «Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull´utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall´articolo 5-bis» (art. 5, comma 2). L´esercizio di tale diritto «non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente […] e non richiede motivazione» (art. 5, comma 3).

La medesima normativa sancisce che l´accesso civico è rifiutato, fra l´altro, «se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela [della] protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (art. 5-bis, comma 2, lett. a)).

In tale quadro, si ricorda che per «dato personale» si intende «qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale» (art. 4, comma 1, lett. b), del Codice).

Sotto il profilo procedurale, inoltre, si evidenzia che «l´amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell´articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso» (art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 33/2013).

Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all´accesso civico, è previsto che «l´Autorità nazionale anticorruzione, d´intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata di cui all´articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adott[i] linee guida recanti indicazioni operative» (art. 5-bis, comma 6).

In proposito, l´Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, d´intesa con il Garante, ha approvato le citate «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all´accesso civico di cui all´art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013».

Quanto al procedimento relativo all´accesso civico, si ricorda che il Garante deve essere sentito dal Difensore civico nel caso di ricorso a esso presentato, laddove l´accesso sia stato negato o differito per motivi attinenti alla tutela della «protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (artt. 5, comma 8; 5-bis, comma 2, lett. a), d. lgs. n. 33/2013).

2. Considerazioni

Nel caso sottoposto all´attenzione del Garante risulta che la richiesta di accesso civico aveva a oggetto la «copia della concessione edilizia e della eventuale concessione in sanatoria» di un immobile di cui sono stati forniti i dati catastali e che il Comune abbia negato il predetto accesso, ai sensi dell´art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013.

Le concessioni di cui è stata chiesta l´ostensione possono, in linea generale, contenere dati e informazioni personali della natura più varia, quali, ad esempio, i dati identificativi e anagrafici dei soggetti richiedenti (se persone fisiche) o dei loro rappresentati e dei tecnici progettisti, la titolarità dell´immobile, l´indicazione dei dati catastali, nonché informazioni sui pareri acquisiti da altri organismi e sull´opera da costruire. Alle stesse concessioni sono, inoltre, di norma allegati documenti inerenti a informazioni più specifiche sulla tipologia di intervento o sulla destinazione d´uso dell´immobile oggetto del permesso, gli elaborati progettuali, etc.

Nel caso sottoposto all´attenzione del Garante, tuttavia, occorre rappresentare che, dalla documentazione inoltrata al Garante ai fini dell´istruttoria (istanza di accesso civico, provvedimento di diniego del Comune e ricorso al Difensore civico), non è dato capire se i dati e le informazioni contenuti nella documentazione richiesta siano riferibili a persone fisiche o giuridiche, in quanto al riguardo non è stata fornita una descrizione, neanche di tipo generale. Appare evidente che, nel secondo caso, la disciplina del Codice non risulterebbe applicabile, essendo il concetto di dato personale – e la conseguente tutela apprestata – riferiti esclusivamente alle persone fisiche.

Infine, contrariamente a quanto previsto dalla disciplina in materia di accesso civico (art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 33/2013), i soggetti controinteressati (da individuare ai sensi dell´art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 33/2013) non sono stati chiamati a intervenire nel procedimento di accesso civico mediante comunicazione della relativa richiesta, impedendogli di presentare un´eventuale opposizione all´ostensione di dati e informazioni personali a essi riferiti, con rappresentazione delle ragioni personali alla luce delle quali valutare l´esistenza di un pregiudizio «concreto» alla protezione dei dati personali, (cfr. provv. n. 50 del 9/2/2017, in www.gpdp.it, doc. web n. 6057812; provv. n. 162 del 30/3/2017, ivi, doc. web n. 6393422; provv. n. 214 del 4/5/2017, ivi, doc. web n. 6388380).

Per tutto quanto sopra riportato e per le carenze istruttorie riscontrate, si ritiene che questa Autorità non possa pronunciarsi, nel merito, in relazione al diniego opposto all´istante dal Comune di Maenza.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

esprime parere nei termini suesposti in merito alla richiesta del Difensore civico del Lazio, ai sensi dell´art. 5, comma 8, del d.lgs. n. 33/2013.

Roma, 22 febbraio 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia