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Parere su uno schema di decreto in tema di modalità tecniche di emissione della carta di identità elettronica - 31 ottobre 2018 [9058965]

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[doc. web n. 9058965]

Parere su uno schema di decreto in tema di modalità tecniche di emissione della carta di identità elettronica - 31 ottobre 2018

Registro dei provvedimenti
n. 476 del 31 ottobre 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, (“Regolamento generale sulla protezione dei dati”, di seguito “Regolamento”);

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il Codice in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, concernente “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)”;

Vista la richiesta di parere del Ministero dell’Interno del 19 settembre 2018;

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione, del 23 dicembre 2015, recante “Modalità tecniche di emissione della Carta d’identità elettronica” adottato ai sensi dell´articolo 10, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali e convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, il quale sostituisce il comma 2-bis dell´articolo 7-vicies ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43,

VISTO il parere reso dal Garante sul predetto decreto in data 17 dicembre 2015;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art.15 del regolamento del Garante n.1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

PREMESSO

Il decreto del Ministero dell’Interno del 23 dicembre 2015, sul quale il Garante ha reso il proprio parere in data 17 dicembre 2015 (www.gpdp.it, doc. web n. 4634495), ha definito le modalità tecniche di emissione della carta di identità elettronica.

Il Ministero dell’Interno, con nota del settembre 2018, ha richiesto il parere del Garante su uno schema di decreto, composto di un unico articolo, volto ad apportare alcune modifiche al decreto del 23 dicembre 2015, sopra citato. 

Le modifiche riguardano la sostituzione, in più parti del decreto e degli allegati, della parola “genitori” con le parole “padre” e “madre”. 

In particolare, all’art. 4, relativo alla “presentazione della richiesta della CIE” viene previsto che:

- nel primo periodo, le parole “(o i genitori o i tutori in caso di minore)” sono sostituite dalle seguenti: “(o dal padre o dalla madre, disgiuntamente, o dai tutori, in caso di minore)”;

- al comma 2, le parole “(o dai genitori o tutori in caso di minori)” sono sostituite dalle seguenti: “(o il padre o la madre, disgiuntamente, o i tutori, in caso di minore)”;

- dopo il comma 3 è inserito il seguente: “comma 3-bis. La richiesta della CIE valida per l’espatrio per il minore è presentata dal padre e dalla madre congiuntamente”.

Le modifiche degli allegati, di contenuto analogo, sono volte a modificare le informazioni da riportare sul documento, previste dall’allegato A (recante le “Informazioni di dettaglio a ciascuna sezione del documento per la versione italiana”) e ad armonizzare il testo dell’allegato B (recante “Caratteristiche tecniche della CIE, processo di emissione, infrastruttura tecnologica e organizzativa”), sostituendo, ove ricorre, il termine “genitori”.

OSSERVA

1. Finalità della modifica al decreto.

Il Ministero individua la finalità delle modifiche da apportare al decreto del 23 dicembre 2015 nella necessità di adeguarne il testo alla normativa sullo stato civile, in particolare per quanto attiene alla “qualificazione dei soggetti legittimati a presentare agli ufficiali d’anagrafe la richiesta di emissione del documento elettronico in favore di minori di età”, in un contesto di complessiva coerenza nell’esercizio delle funzioni statali delegate.

Al riguardo, la relazione illustrativa, evidenzia che “gli elementi riportati sulla carta di identità sono i dati anagrafici del titolare, come risultanti dalla relativa scheda anagrafica tenuta dal Comune di residenza, conformi ai rispettivi elementi degli atti dello stato civile e, in particolare, alla disciplina degli atti di nascita riferita alla madre ed al padre – di cui agli artt. 17, 30, 33 34 del D.P.R. n. 396/2000 – nonché dei relativi registri”. La modifica, quindi, “introduce nella disciplina di emissione della CIE e nel relativo layout le diciture “madre” e “padre” in luogo di “genitori” così operando un adeguamento dei dati anagrafici riportati sulla carta di identità alle specifiche disposizioni dello stato civile sopra richiamate, nell’ambito di un necessario contesto di armonizzazione dei profili anagrafici dei soggetti richiedenti”. 

2. Profili di protezione dei dati personali e criticità rilevate.

Per quanto riguarda i profili di protezione dei dati personali, considerato che la situazione giuridica soggettiva che rileva è la titolarità della responsabilità genitoriale o della potestà tutoria, si evidenzia che la modifica in esame è suscettibile di introdurre, ex novo, profili di criticità nei casi in cui la richiesta della carta di identità, per un soggetto minore, è presentata da figure esercenti la responsabilità genitoriale che non siano esattamente riconducibili alla specificazione terminologica “padre” o “madre” . Ciò, in particolare, nel caso in cui sia prevista la richiesta congiunta (l’assenso) di entrambi i genitori del minore (documento valido per l’espatrio).

Le ipotesi sono quelle in cui la responsabilità genitoriale e la successiva trascrizione nei registri dello stato civile conseguano a una pronuncia giurisdizionale (sentenza di adozione in casi particolari, ex art. 44 l. 184/1983, trascrizione di atti di nascita formati all’estero, riconoscimento in Italia di provvedimento di adozione pronunciato all’estero, rettificazione di attribuzione di sesso, ex l. n. 164/1982), oppure è effettuata direttamente dal Sindaco, senza necessità di ricorso all’autorità giudiziaria. 

In tali ipotesi, ove la modifica dovesse essere attuata con le modalità ipotizzate, non risulterebbe contemplata, nel decreto, la possibilità di una richiesta congiunta della carta di identità per il minore (valida per l’espatrio) da parte di figure genitoriali non esattamente riconducibili alla specificazione terminologica “padre” o “madre”. In tutti i predetti casi l’esercizio del diritto potrebbe essere impedito dall’ufficio – in violazione di legge - oppure, potrebbe essere subordinato a una dichiarazione non corrispondente alla realtà, da parte di uno degli esercenti la responsabilità genitoriale. Infatti, nella richiesta del documento, nella ricevuta rilasciata dall’ufficio e, soprattutto, nel documento d’identità rilasciato per il minore – in quest’ultimo caso ove richiesto ai sensi dell’art. 3, comma 5 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 recante “Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza” –, il dato relativo a uno dei genitori risulterà essere necessariamente indicato in un campo riportante una specificazione di genere non corretta, non adeguata e non pertinente alla finalità perseguita, ove ciò che rileva è unicamente l’assenso di entrambi i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale al rilascio di un documento valido per l’espatrio (cfr. art. 3, comma 1, lett. b), legge n. 1185/1967 in materia di rilascio dei passaporti a soggetti minori). 

La disposizione, pertanto, nel sostituire in più parti del decreto del 23 dicembre 2015 e dei relativi allegati, il termine “genitori” con le parole “padre” e “madre” rischierebbe di imporre in capo ai dichiaranti, all’atto della richiesta del rilascio del documento di identità del minore, in relazione all’obbligatoria riconducibilità alle nozioni di “padre” e “madre”, il conferimento di dati inesatti o di informazioni non necessarie di carattere estremamente personale, arrivando in alcuni casi a escludere la possibilità di rilasciare il documento a fronte di dichiarazioni che non rispecchiano la veridicità della situazione di fatto derivante dalla particolare composizione del nucleo familiare.

3.  Conclusioni e integrazioni richieste.

Come ben evidenziato nella relazione illustrativa, il documento di identità deve riportare i dati anagrafici “come risultanti dalla relativa scheda anagrafica tenuta dal Comune di residenza, conformi ai rispettivi elementi degli atti dello stato civile e, in particolare, alla disciplina degli atti di nascita riferita alla madre ed al padre … nonché dei relativi registri”. Nella procedura prevista per il rilascio della carta di identità, la verifica della correttezza dei dati e della sussistenza della responsabilità genitoriale (o della potestà tutoria) è oggetto di uno specifico accertamento da parte del funzionario comunale preposto, per quanto attiene alla loro corrispondenza con quanto risulta nei registri anagrafici e di stato civile. 

Per le ragioni sopra esposte, è necessario, quindi, che le norme che disciplinano il rilascio della carta di identità elettronica siano idonee ad assicurare l’esattezza dei dati verificati dall’ufficiale di stato civile nei relativi registri. 

TUTTO CIO’ PREMESSO IL GARANTE:

ai sensi dell’art. 58, par. 3, lett. b) del Regolamento, esprime parere nei termini di cui in motivazione.

Roma, 31  ottobre 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia