g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 15 ottobre 2020 [9491061]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

 

VEDI ANCHE NEWSLETTER DEL 1° dicembre 2020

 

[doc. web n. 9491061]

Provvedimento del 15 ottobre 2020

Registro dei provvedimenti
n. 192 del 15 ottobre 2020

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti ed il dott. Claudio Filippi, vice segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data 4 marzo 2020 con il quale XX ha chiesto di ordinare a Google LLC la rimozione dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nominativo di alcuni URL collegati ad articoli riguardanti un’inchiesta giudiziaria relativa a condotte contestate, in via principale, ad altri soggetti e rispetto alla quale il medesimo è risultato estraneo;

CONSIDERATO che l'interessato ha lamentato, in particolare, il pregiudizio derivante alla propria reputazione personale e professionale dalla perdurante reperibilità in rete di contenuti relativi a vicende giudiziarie che non hanno avuto nei suoi riguardi alcun seguito;

VISTA la nota dell’11 giugno 2020 con la quale l’Autorità ha chiesto al titolare del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto di reclamo e di comunicare l’eventuale intenzione di aderire alle richieste dell’interessato;

VISTA la nota del 1° luglio 2020 con la quale Google LLC ha comunicato di non poter aderire alle richieste dell’interessato tenuto conto del fatto che:

nel caso in esame non possono ritenersi sussistenti i presupposti per l’esercizio del diritto all’oblio trattandosi di articoli recenti – risalenti al 2018 – e riguardanti indagini condotte dalla Guardia di Finanza nei confronti di diversi soggetti, tra i quali il padre del reclamante, accusati di corruzione;

il nome dell’interessato sarebbe emerso in quanto indicato dal gip come percettore di redditi da parte di un imprenditore che avrebbe corrisposto tangenti per assicurarsi l’aggiudicazione di appalti di fornitura di prodotti sanitari;

in ragione di quanto sopra sarebbe tuttora sussistente l’interesse del pubblico a conoscere della vicenda;

VISTA la nota del 14 luglio 2020 con la quale l’Autorità ha chiesto all’interessato di fornire elementi in ordine alla propria dichiarata estraneità all’indagine giudiziaria indicata negli articoli oggetto di reclamo e visto il riscontro da questi inviato il 22 luglio successivo con il quale è stato prodotto il certificato dei carichi pendenti caratterizzato dall’assenza di iscrizioni nei suoi riguardi;

CONSIDERATO, preliminarmente, che:

nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall’art. 3, par. 1;

il trattamento di dati personali connesso all’utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;

tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell’art. 55, par. 1, del Regolamento, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

CONSIDERATO, con riguardo all’istanza di rimozione degli URL indicati nell'atto introduttivo avanzata nei confronti di Google LLC, che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per ritenere legittimamente esercitato il diritto all’oblio, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 a seguito della citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea;

RILEVATO che:

gli articoli reperibili attraverso gli URL oggetto di richiesta di rimozione, pur se di epoca recente, riguardano un’inchiesta giudiziaria riferita, in via principale, ad altri soggetti;

tale vicenda - secondo le dichiarazioni rese dall’interessato, confermate peraltro da articoli molto recenti nei quali si dà atto delle condanne inflitte ai soggetti coinvolti senza fare menzione del nominativo del medesimo - risulta ad oggi conclusa senza alcun coinvolgimento del reclamante, come comprovato anche dal certificato dei carichi pendenti prodotto dal medesimo nel corso del procedimento;

la perdurante reperibilità in rete di tali articoli in associazione al nominativo dell’interessato risulta pertanto idonea a creare un impatto sproporzionato sulla sfera giuridica di quest’ultimo (cfr. punto 8 parte II delle Linee guida) che non appare allo stato attuale bilanciato da un interesse del pubblico a conoscere notizie rispetto alle quali non risulta esservi stato alcun seguito giudiziario a carico del reclamante;

RITENUTO di dover pertanto considerare il reclamo fondato in ordine alla richiesta di rimozione degli URL oggetto di richiesta e di dover, per l’effetto, ingiungere a Google LLC, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, di rimuovere lo stesso quale risultato di ricerca reperibile in associazione al nominativo, contestualmente al cognome, dell’interessato, nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

RITENUTO che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie nei confronti di Google LLC in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

RILEVATO, tuttavia, che la misura adottata nel caso in esame nei confronti della predetta società discende da una valutazione effettuata dall’Autorità sulla base delle specificità del singolo caso e che, pertanto, l’iscrizione di essa nel registro interno sopra citato non potrà essere ritenuta, in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, quale precedente pertinente ai fini previsti dall’art. 83, par. 2) lett. c), del Regolamento;

RILEVATO che, in caso di inosservanza di quanto disposto dal Garante, può trovare applicazione la sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal vice segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE l’avv. Guido Scorza;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento dichiara il reclamo fondato nei confronti di Google LLC e, per l’effetto, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, ingiunge alla medesima società di rimuovere gli URL indicati nell’atto introduttivo del procedimento quale risultato di ricerca reperibile in associazione al nominativo, contestualmente al cognome, dell'interessato, nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento.

Ai sensi dell'art. 157 del Codice, si invita Google LLC a comunicare, entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto ivi prescritto. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 166 del Codice.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 15 ottobre 2020

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Scorza
                        
IL VICE  SEGRETARIO GENERALE
Filippi