g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 25 febbraio 2021 [9568222]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

 

VEDI ANCHE NEWSLETTER DEL 29 MARZO 2021

 

[doc. web n. 9568222]

Provvedimento del 25 febbraio 2021

Registro dei provvedimenti
n. 84 del 25 febbraio 2021

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTE le Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (G.U. del 4 gennaio 2019, n. 3, di seguito “Regole deontologiche”);

RILEVATA l’avvenuta diffusione in data 25 ottobre 2019 sul sito internet www.tg3.rai.it, riconducibile a Rai-Radiotelevisione S.p.A. (di seguito Rai), di immagini ritraenti due soggetti che, posti in stato di fermo in relazione ad un grave fatto di cronaca avvenuto a Roma il 24 ottobre 2019, appaiono ripresi in evidente stato di costrizione fisica;

VISTO il provvedimento del 25 ottobre 2019 con il quale il Presidente dell’Autorità, in virtù dei poteri ad esso conferiti dall’art. 5, comma 8, del Regolamento n. 1/2000, ha disposto in via d’urgenza nei riguardi di Rai la misura della limitazione provvisoria del trattamento, di cui all’art. 58, par. 2, lett. f), riferita ad ogni ulteriore diffusione, anche on line, delle immagini aventi le caratteristiche sopra individuate, o di altre eventuali immagini analoghe riconducibili al medesimo titolare, in quanto prive di adeguate misure volte a circoscrivere la visibilità di dettagli non essenziali da reputarsi lesivi della dignità dei soggetti ripresi; detto provvedimento è stato poi ratificato dal Collegio nell’adunanza del 31 gennaio 2019;

CONSIDERATO che il predetto provvedimento è stato adottato tenendo conto che:

l’art. 137, comma 3, del Codice prevede che in caso di diffusione o di comunicazione di dati personali per finalità giornalistiche restino fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti e delle libertà delle persone e, nello specifico, il limite dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico;

l'art. 8 delle Regole deontologiche prevede che, fatto salvo il limite dell'essenzialità dell'informazione, il giornalista non fornisca notizie, né pubblichi immagini che possano risultare lesive della dignità della persona;

l’art. 114, comma 6-bis, del codice di procedura penale vieta "la pubblicazione dell’immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all’uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta";

l´art. 42-bis, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354 prevede che "nelle traduzioni sono adottate le opportune cautele per proteggere i soggetti tradotti dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità, nonché per evitare ad essi inutili disagi…";

l’immagine diffusa, ad una prima analisi, è apparsa idonea, anche in virtù del suo impatto visivo, a porsi in contrasto con la dignità dell’interessato, tenuto conto della particolarità della situazione oggetto di ripresa;

VISTA la nota del 25 ottobre 2019 con la quale è stato trasmesso al titolare il menzionato provvedimento di limitazione del trattamento chiedendo al medesimo di comunicare, nel termine di quindici giorni successivi all’avvenuta notifica, le iniziative intraprese al fine di dare attuazione a quanto prescritto dall’Autorità;

VISTA la nota dell’8 novembre 2019 con la quale la Rai ha dichiarato di aver dato seguito a quanto disposto nel citato provvedimento avendo provveduto “a rimuovere tempestivamente le immagini oggetto del provvedimento pubblicate sul sito www.tg3.rai.it”;

VISTA la nota del 25 febbraio 2020 con la quale l'Autorità, sulla base delle evidenze emerse, ha comunicato al titolare del trattamento l’avvio del procedimento di cui all’art. 166, comma 5, del Codice per l’eventuale adozione dei provvedimenti correttivi e sanzionatori di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, notificando le presunte violazioni di legge individuate, nel caso di specie, nella rilevata diffusione di dati personali dei soggetti ripresi in evidente stato di costrizione fisica;

VISTA la nota del 12 marzo 2020 con la quale il titolare del trattamento, in riscontro a quanto contestato dall’Autorità, ha rappresentato che:

il TG3 ha acquisito il video da fonti autorevoli quali la Polizia di Stato e i Carabinieri, come è possibile notare dai loghi sovraimpressi a sinistra e a destra della foto;

la provenienza del video, da cui sono state tratte le immagini contestate, ha generato il legittimo affidamento in merito alla possibilità di diffonderla, considerata la pre-valutazione operata dalle istituzioni circa la possibile e legittima pubblicazione;

la testata giornalistica ha provveduto a oscurare il volto e le mani con le manette ai polsi dell’unico detenuto ritratto al fine di tutelare pienamente la dignità della persona;

le immagini in questione, in considerazione delle cautele adottate e delle garanzie assunte circa la loro legittima provenienza, sono state trasmesse nei limiti dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico e in ottemperanza ai principi della continenza, non eccedenza, della pertinenza e soprattutto della minimizzazione dei dati con modalità lecite, corrette e trasparenti in piena ottemperanza a quanto previsto dall’art. 5 del Regolamento, pertanto la predetta diffusione è da ritenersi lecita;

CONSIDERATO che la limitazione imposta al titolare del trattamento, tenuto anche conto delle caratteristiche dello specifico procedimento utilizzato per la sua adozione, consiste in un provvedimento a carattere temporaneo che, al fine del consolidamento dei relativi effetti, deve essere seguito da un ulteriore provvedimento che, sulla base di un esame compiuto nel merito, disponga in modo stabile sulla liceità e correttezza del trattamento effettuato;

RILEVATO che, nel corso del procedimento, non sono emersi nuovi elementi tali da modificare le valutazioni preliminari già espresse da questa Autorità nel citato provvedimento del 25 ottobre 2020, tenuto conto che:

-  le immagini in questione, che ritraggono i due soggetti in uno stato di costrizione, senza renderne irriconoscibili il volto, sono idonee a ledere la loro dignità e, non risultando contenere un’informazione di natura essenziale, sono pubblicate in violazione dell’art. 137, comma 3, del Codice e del divieto di cui all’art. 8, comma 1, delle citate regole deontologiche, specificamente riferito alla diffusione di immagini di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona. Ciò anche considerando quanto affermato dalla Corte di Cassazione (Cassazione civile, sez. III, sentenza 6 giugno 2014, n. 12834), secondo cui «la pubblicazione su un quotidiano della foto di una persona in coincidenza cronologica con il suo arresto deve rispettare, ai fini della sua legittimità, non soltanto i limiti della essenzialità per illustrare il contenuto della notizia e del legittimo esercizio del diritto di cronaca […] ma anche le particolari cautele imposte a tutela della dignità della persona ritratta dall'art. 8, primo comma, del codice deontologico dei giornalisti, che costituisce fonte normativa integrativa”. Nella medesima pronuncia la Corte di Cassazione ha rilevato altresì che “l'indagine sul rispetto dei suddetti limiti nella pubblicazione della foto va condotta con maggior rigore rispetto a quella relativa alla semplice pubblicazione della notizia, tenuto conto della particolare potenzialità lesiva della dignità della persona connessa alla enfatizzatone tipica dello strumento visivo, e della maggiore idoneità di esso ad una diffusione decontestualizzata e insuscettibile di controllo da parte della persona ritratta»;

- i divieti di cui all’art. 114, comma 6-bis, del codice di procedura penale e di cui all’art. 8, comma 3, delle Regole deontologiche, si riferiscono entrambi alla riproduzione di immagini delle “persone”, vietando che esse siano diffuse con ferri o manette ai polsi, salvo che vi sia il consenso dell’interessato o che ciò sia necessario per segnalare abusi. Visto che nel caso di specie non vi è stato il consenso degli arrestati – né questo può indirettamente desumersi dall’atteggiamento tenuto davanti alle telecamere – e che non sono stati segnalati abusi, la sola pixellatura delle manette e dei polsi delle persone arrestate, i cui volti risultano invece pienamente visibili, non è evidentemente sufficiente ad assicurare il rispetto, da parte del titolare del trattamento, dei suddetti divieti;

RILEVATO, pertanto, che, nel caso di specie, la diffusione delle immagini ritraenti due soggetti in evidente stato di costrizione fisica sia da reputarsi in contrasto con l’art. 5, par. 1, lett. a), del Regolamento, con l’art. 137, comma 3, del Codice, nonché con l’8, delle regole deontologiche, e che il relativo trattamento, in quanto posto in essere con le predette modalità, sia da reputarsi illecito;

CONSIDERATO, tuttavia, che nel corso del procedimento è emerso che:

-  il titolare del trattamento si è adeguato tempestivamente alle misure disposte dall’Autorità mediante il provvedimento di limitazione provvisoria;

- il titolare del trattamento ha disposto la pubblicazione di dette immagini non con l’intento di ledere la sfera giuridica dei soggetti ripresi, ma nel legittimo esercizio del diritto di cronaca e nel rispetto del principio di essenzialità dell'informazione, tenuto conto dell'originalità del fatto e della necessità di documentare quanto avvenuto; 

- le predette immagini sono state diffuse da fonti autorevoli quali la Polizia di Stato e i Carabinieri, tanto da indurre il titolare a fare affidamento su una valutazione di liceità già condotta da parte di soggetti particolarmente qualificati;

- la valutazione complessiva degli elementi sopra descritti, ovvero il tempestivo adeguamento del titolare del trattamento alle misure disposte dall’Autorità mediante il provvedimento di limitazione provvisoria, l’assenza di dolo, la mancanza di analoghe precedenti violazioni commesse dal medesimo titolare, porta a ritenere proporzionata, nel caso in esame, l’applicazione della misura dell’ammonimento;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre nei confronti di  Rai ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), del Regolamento, la misura del divieto di ulteriore trattamento delle immagini oggetto del presente procedimento, o, di altre eventuali immagini analoghe riconducibili al medesimo titolare, in quanto prive di misure adeguate al fine di escludere la visibilità di dettagli non essenziali da reputarsi lesivi della dignità dei soggetti ripresi, quali lo stato di costrizione in cui gli stessi si trovavano, eccettuata la mera conservazione ai fini di un loro eventuale utilizzo in sede giudiziaria; 

RICORDATO che, in caso di inosservanza della misura del divieto di trattamento disposta dal Garante, può trovare applicazione la sanzione penale di cui all’art. 170 del Codice, oltre alla sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento;

RITENUTO altresì che il titolare, ai sensi di cui all’art. 58, par. 2, lett. b), del Regolamento, debba essere ammonito in ordine all’esigenza di adeguarsi integralmente alle disposizioni previste in materia di trattamento dei dati in ambito giornalistico, con particolare riguardo alle misure da adottare per salvaguardare la riservatezza e la dignità degli interessati;

RITENUTO che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, in ordine alle violazioni e alle misure adottate nel caso di specie in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

RITENUTO di disporre altresì l’invio di copia del presente provvedimento al Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti per l’inoltro al competente Consiglio regionale;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Pasquale Stanzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), del Regolamento, dispone nei confronti di Rai-Radiotelevisione S.p.A.  la misura del divieto di ulteriore trattamento delle immagini oggetto del presente procedimento, o, di altre eventuali immagini analoghe riconducibili al medesimo titolare, in quanto prive di misure adeguate al fine di escludere la visibilità di dettagli non essenziali da reputarsi lesivi della dignità dei soggetti ripresi, quali lo stato di costrizione in cui gli stessi si trovavano, eccettuata la mera conservazione ai fini di un loro eventuale utilizzo in sede giudiziaria; 

b) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), del Regolamento, con riferimento alle violazioni accertate nel corso del presente procedimento, ammonisce Rai-Radiotelevisione S.p.A.   in ordine all’esigenza di adeguarsi integralmente alle disposizioni previste in materia di trattamento dei dati in ambito giornalistico, con particolare riguardo alle misure da adottare per salvaguardare la riservatezza e la dignità degli interessati;

c)  ritenuto che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, in ordine alle violazioni e alle misure adottate nel caso di specie in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

d) dispone l’invio del presente provvedimento al Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti per l’inoltro al competente Consiglio regionale.

Il Garante invita, ai sensi degli artt. 157 del Codice e 58, par. 1, lett. a), del Regolamento (UE) 2016/679, Rai-Radiotelevisione S.p.A., entro 30 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, a comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto ivi prescritto e di fornire comunque riscontro adeguatamente documentato. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui agli artt. 166 del Codice e dell’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento (UE) 2016/679.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 25 febbraio 2021

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei