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Parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro della salute, il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro dell'economia e delle finanze, in tema di certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-covid-19 - 27 gennaio 2022 [9742129]

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[doc. web n. 9742129]

Parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro della salute, il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro dell'economia e delle finanze, in tema di certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-covid-19 - 27 gennaio 2022

Registro dei provvedimenti
n. 18 del 27 gennaio 2022

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l'avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, di seguito “Codice”);

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19” e, in particolare l’art. 9-bis, comma 3;

VISTO il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”, e, in particolare, gli articoli 3-ter, 4, 4-bis e 4-ter, 4 -quater, e 4-sexies;

VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, e, in particolare l’art. 34, comma 9-quater che prevede l’esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, per i soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione anti Covid-19, sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute;

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”, che prevede che le disposizioni in materia di estensione dell’ambito di applicazione delle certificazioni verdi Covid-19, introdotte dallo stesso, non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute;

VISTO il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”;

VISTA la circolare del Ministero della salute del 4 agosto 2021, n. 35309 relativa alle “Certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19”, che individua le condizioni cliniche documentate necessarie a ottenere l’esenzione dalla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 e le modalità di rilascio delle certificazioni di esenzione in formato cartaceo;

VISTA la circolare del Ministero della salute del 25 settembre 2021, n. 43366, relativa alla “Proroga della validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19” al 30 novembre 2021;

VISTA la circolare del Ministero della salute del 25 novembre 2021, n. 53922, relativa alla “Proroga della validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19” al 31 dicembre 2021;

VISTA la circolare del Ministero della salute del 23 dicembre 2021, n. 59069, relativa alla “Proroga della validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19” al 31 gennaio 2022;

VISTO il provvedimento n. 229 del 9 giugno 2021 (doc. web n. 9668064), con il quale il Garante ha reso il parere sul predetto schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato il 17 giugno 2021, di attuazione della Piattaforma nazionale-DGC per l'emissione, il rilascio e la verifica delle certificazioni verdi Covid-19;

VISTO il provvedimento n. 306 del 31 agosto 2021 (doc. web n. 9694010), con il quale il Garante ha reso il parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato il 10 settembre 2021, che ha introdotto specifiche modalità di verifica del possesso da parte del personale scolastico della certificazione verde Covid-19 in corso di validità;

VISTO il provvedimento n. 363 del 11 ottobre 2021 (doc. web n. 9707431), con il quale il Garante ha reso il parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato il 12 ottobre 2021, che ha introdotto specifiche modalità di verifica del possesso da parte del personale nei contesti lavorativi pubblici e privati della certificazione verde Covid-19 in corso di validità;

VISTO il provvedimento n. 430 del 13 dicembre 2021 (doc. web n. 9727220), con il quale il Garante ha reso il Parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato il 17 dicembre 2021, in tema di certificazione verde Covid-19 e obblighi vaccinali per talune categorie di lavoratori;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE l'avv. Guido Scorza;

PREMESSO

Il Ministero della salute, con la nota del 14 gennaio 2022, successivamente integrata con nota del 20 gennaio 2022, ha trasmesso al Garante, per il prescritto parere, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare, di concerto con il Ministro della salute, il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dall’art. 9-bis, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”.

Nella nota di trasmissione del 14 gennaio 2021 il Ministero della salute ha segnalato l’urgenza di acquisire il prescritto parere del Garante in ragione del fatto che “l’uso delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 in formato cartaceo è stato in ultimo prorogato fino al 31 gennaio 2022, con circolare dello scrivente Ministero n. 59069 del 23 dicembre 2021 e che si rende sempre necessario l’uso degli strumenti digitali per le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19, al fine di garantire non solo una corretta gestione del procedimenti di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 ma anche dell’adempimento dell’obbligo di vaccinazione nei casi previsti, in maniera sempre più estesa , dalla vigente normativa”.

Lo schema di decreto trasmesso all’Autorità – formulato anche sulla base delle interlocuzioni dell’Ufficio con il Ministero della salute che hanno avuto carattere d’urgenza in considerazione dell’esigenza di introdurre la certificazione di esenzione in formato digitale– si compone di 16 articoli, nonché di 3 allegati (allegato A “Dati trattati per le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19”, Allegato B “Funzioni e servizi della Piattaforma Nazionale-DGC (PN-DGC) per le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 e struttura del QR code”, Allegato C “Documento tecnico Sistema TS: funzionalità di acquisizione dati per i certificati di esenzione alla vaccinazione anti Covid-19. Dati e relativo trattamento”).

Le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti Covid-19 sono state introdotte dall’art. 9-bis, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, secondo cui le disposizioni relative all’uso delle certificazioni verdi non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le certificazioni di esenzione alla vaccinazione, al fine di consentirne la verifica digitale e assicurare contestualmente la protezione dei dati personali in esse contenuti. Nelle more dell’adozione del predetto decreto possono essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo.

Ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, il 4 agosto 2021, la Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute ha adottato una circolare che ha definito i criteri per il rilascio delle predette certificazioni di esenzione necessarie per consentire l’accesso ai servizi e all’attività indicate dalla normativa vigente ai soggetti che, per condizione medica, non possono ricevere o completare la vaccinazione e quindi ottenere la relativa certificazione verde Covid-19 (Circolare del 4 agosto 2021, prot. n. 35309). In tale circolare, il Ministero ha stabilito che, nelle more dell’adozione del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, le certificazioni di esenzione alla vaccinazione sono rilasciate in formato cartaceo dai soggetti ivi indicati con una validità massima fino al 30 settembre 2021 e che le stesse “non possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (es. motivazione clinica della esenzione)”.

Con successiva circolare del 25 settembre 2021 (prot. n. 43366), il Ministero della salute ha esteso la validità delle predette certificazioni cartacee sino al 30 novembre 2021. Tale circolare ha inoltre previsto un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse qualora “le stesse contengano dati del soggetto interessato, ulteriori rispetto a quelli indicati per la loro compilazione, a carattere sensibile (es. motivazione clinica della esenzione)”.

Il 25 novembre 2021 il Ministero della salute ha adottato un’ulteriore circolare (prot. n. 53922) con la quale è stata disposta la proroga della validità delle certificazioni di esenzione cartacee sino al 31 dicembre 2021, ulteriormente prorogata al 31 gennaio 2022 con circolare del 23 dicembre 2021 (n. 59069).

In materia, analogamente a quanto previsto in relazione ai casi di obbligo di vaccinazione anti Covid-19 per alcune categorie professionali, il d.l. n. 1/2022, nell’introdurre l’estensione dell'obbligo di vaccinazione agli ultra cinquantenni, ha previsto che lo stesso non sussista in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell’assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle predette circolari del Ministero della salute (art. 1, comma 2 che introduce l’art. 4-quater al decreto legge 1° aprile 2021, n. 44).

Il d.l. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 106/2021, ha inoltre previsto l’esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 per i soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione anti Covid-19, sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute (art. 34, comma 9-quater).

OSSERVA

Con riferimento alle certificazioni mediche che attestano una condizione temporanea o definitiva di esenzione alla vaccinazione anti Covid-19, l’Autorità, nell’immediatezza della relativa previsione normativa, ha evidenziato al Ministero della salute che, alla luce dei principi di correttezza del trattamento, di minimizzazione e di integrità e riservatezza dei dati (art. 5, par. 1, lett. a), c) e f), del Regolamento), il suddetto periodo transitorio doveva essere limitato al tempo strettamente necessario all’adozione del previsto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Ciò, in quanto la presentazione di un documento cartaceo di esenzione alla vaccinazione anti Covid-19, diverso dalla certificazione verde, avrebbe inevitabilmente rivelato a terzi la sussistenza di una condizione di salute dell’interessato che gli impedisce, in via temporanea o definitiva, di sottoporsi alla predetta vaccinazione (cfr. parere dell’11 ottobre 2021, doc. web n. 9707431).

Nel provvedimento del 13 dicembre 2021, il Garante ha ribadito la necessità di intervenire prioritariamente per assicurare che i soggetti esenti dalla vaccinazione, in caso di accesso ai servizi e alle attività per le quali è richiesta la certificazione verde, possano presentare un documento digitale dotato di QR Code che, attraverso l’uso dei sistemi di verifica previsti dalla normativa vigente, riveli le medesime informazioni delle certificazioni verdi Covid-19, ovvero quelle relative all’autenticità, alla validità e all’integrità della certificazione e alle generalità dell’interessato, senza che siano anche visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione. In conformità ai principi applicabili al trattamento dei dati personali, l’Autorità ha evidenziato che il soggetto deputato al controllo della certificazione digitale di esenzione non deve, quindi, venire a conoscenza non solo della condizione di salute alla base della quale è stata emessa la certificazione di esenzione e data di fine della validità della stessa, ma soprattutto che trattasi di una certificazione diversa da quella verde.

In tali occasioni il Garante ha rappresentato che tali misure di garanzia si rendevano ancor più necessarie in ragione dell’estensione dell’uso delle certificazioni verdi Covid-19 per l’accesso ai luoghi di lavoro e alle nuove modalità di impiego delle stesse (cfr., nello specifico, d.l. n. 111/2021, d.l. n. 127/2021, d.l. n. 172/2021 e, da ultimo, d.l. n. 1/2022; cfr. citati pareri dell’11 ottobre 2021 e del 13 dicembre 2021). In particolare, nel citato parere del 13 dicembre 2021, l’Autorità, alla luce dell’estensione dell’uso delle certificazioni verdi Covid-19, nonché dell’estensione dell’obbligo vaccinale a numerose categorie professionali, considerati i maggiori rischi per gli interessati nel contesto lavorativo, ha evidenziato l’estrema urgenza dell’adozione del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e ha rinnovato la disponibilità dell’Ufficio a collaborare ai fini dell’individuazione delle modalità di emissione della certificazione digitale di esenzione rispettose della disciplina sulla protezione dei dati.

Lo schema di decreto in esame è stato elaborato tenendo conto delle predette sollecitazioni e indicazioni fornite dall’Autorità, anche nell’ambito di interlocuzioni informali con il Ministero della salute, con particolare riferimento alle previsioni secondo cui:

nella facciata delle certificazioni di esenzione che include il QR code sono riportati i medesimi dati presenti nelle certificazioni verdi Covid-19 (nome e cognome, data di nascita e identificativo univoco) e che gli ulteriori dati di dettaglio sono riportati nelle facciate interne della stessa, al fine di garantire che il soggetto deputato al controllo della certificazione digitale di esenzione non venga a conoscenza della condizione di salute alla base della quale è stata emessa la certificazione di esenzione (art. 3 dello schema di decreto e allegato A). Lo schema di decreto prevede inoltre che la facciata esterna delle certificazioni di esenzione abbia lo stesso layout grafico di quella delle certificazioni verdi Covid-19, al fine di assicurare che il verificatore non possa distinguere se trattasi di certificazione di esenzione o di certificazione verde per avvenuta vaccinazione o guarigione o esito negativo di test anti Covid-19 (art. 3 dello schema di decreto). Lo schema precisa inoltre che l’indicazione del codice univoco esenzione vaccinale (CUEV) nella facciata interna della certificazione è necessaria per consentire al farmacista/operatore sanitario di verificare la sussistenza dei requisiti per usufruire dei tamponi antigenici gratuiti (allegato C);

le certificazioni digitali di esenzione sono rilasciate, su richiesta dell’interessato, anche in favore dei soggetti a cui sia stata già rilasciata, prima dell’entrata in vigore del decreto in esame, una certificazione di esenzione sulla base delle richiamate circolari del Ministero della Salute (art. 5, comma 4, dello schema di decreto e allegato A). Al fine di assicurare l’uniformità delle misure di garanzia per il trattamento dei dati connessi alla generazione delle certificazioni di esenzione e di garantire una corretta applicazione delle disposizioni in tema di inosservanza dell’obbligo vaccinale ove previsto, lo schema di decreto stabilisce un periodo transitorio di validità delle certificazioni di esenzione precedentemente emesse in modalità cartacea (cfr. artt. 4 quater, comma 2, e 4 sexies, comma 3, d.l. n. 44/2021 introdotti dall’art. 1, d.l. n. 1/2022);

le certificazioni di esenzione, eventualmente già rilasciate e in corso di validità, sono revocate nei medesimi casi previsti per le certificazioni verdi (sopraggiunta positività dell’interessato e rilascio o acquisizione fraudolenta), nonché qualora venga meno la specifica condizione clinica che ne ha giustificato il rilascio (art. 5, commi 8 e 9, dello schema di decreto e allegato B);

in relazione alle diverse finalità perseguite (sanità pubblica, aggiornamento delle anagrafi regionali vaccinali, epidemiologiche, profilassi o di monitoraggio sulla correttezza, veridicità e congruità dei dati), sono puntualmente indicati i soggetti che trattano i dati delle certificazioni di esenzione, specificando, per ciascuna finalità perseguita, la tipologia dei dati trattati (artt. 4 e 6 dello schema di decreto e allegato C);

sono definite le modalità di accesso al Sistema Tessera Sanitaria (TS) da parte del personale autorizzato del Ministero della salute, delle regioni e province autonome, e degli operatori sanitari indicati nello schema di decreto, nonché il dettaglio delle informazioni che sono trattate nell’ambito di ciascuna finalità perseguita (art. 6 dello schema di decreto e allegato C);

sono individuate le modalità attraverso le quali le certificazioni di esenzione sono messe a disposizione dell’interessato direttamente o tramite i soggetti intermediari (portale della Piattaforma nazionale-DGC, Fascicolo Sanitario Elettronico, App Immuni, App IO e Sistema TS) (artt. 8 e 9 dello schema di decreto);

in caso di possesso di una certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-Covid-19 in corso di validità, le verifiche, effettuate con le modalità automatizzate previste per l’impiego delle certificazioni verdi in ambito scolastico e lavorativo (SIDI, portale Inps, piattaforma NoiPA, interoperabilità applicativa con le amministrazioni con più di mille dipendenti), forniscono il medesimo esito di quelle relative al possesso di una certificazione verde Covid-19 in corso di validità, al fine di assicurare la parità di trattamento e l’uniformità delle misure di garanzia per gli interessati (art. 10, comma 2, dello schema di decreto);

in caso di possesso di una certificazione di esenzione in corso di validità, le verifiche del rispetto dell’obbligo vaccinale per le diverse categorie di lavoratori interessati, effettuate con le modalità automatizzate (SIDI, portale Inps, piattaforma NoiPA, interoperabilità applicativa con le Federazioni nazionali degli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie), forniscono il medesimo esito dell’avvenuta vaccinazione, al fine di assicurare la parità di trattamento e l’uniformità delle misure di garanzia per gli interessati (art. 10, comma 5, dello schema di decreto);

ai fini dell’esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 ai soggetti esenti dalla vaccinazione, il personale preposto alla verifica delle certificazioni di esenzione deve essere appositamente autorizzato dal titolare della farmacia o dal responsabile della struttura sanitaria, nella qualità di titolare del trattamento, e deve ricevere le necessarie istruzioni in merito al trattamento dei dati connesso all’attività di verifica, con particolare riferimento alla possibilità di utilizzare tale funzionalità esclusivamente per le finalità previste dal quadro normativo di settore (art. 11, comma 3, dello schema di decreto);

per i vari soggetti coinvolti nel trattamento sono definiti chiaramente i ruoli di titolare e di responsabile del trattamento dei dati relativi alle certificazioni digitali di esenzione trattati nella Piattaforma nazionale-DGC (art. 12 dello schema di decreto);

sono definiti i tempi conservazione dei dati relativi alle certificazioni di esenzione, le modalità per l’esercizio dei diritti dell’interessato e quelle per fornire allo stesso le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (art. 13 dello schema di decreto);

pur tenendo conto della specifica disciplina prevista per le certificazioni di esenzione, sono uniformati i dati trattati per la generazione delle certificazioni di esenzione rispetto a quelli relativi alle certificazioni di guarigione, al fine di assicurare la parità di trattamento e l’uniformità delle misure di garanzia per gli interessati (allegati A e C allo schema di decreto);

in analogia a quanto previsto per le certificazioni verdi Covid-19, sono tracciati nei log delle operazioni svolte dai soggetti che a vario titolo accedono tramite il Sistema TS ai dati relativi alle certificazioni di esenzione informazioni che consentono di risalire all’intestatario delle stesse, al fine di garantire, in particolare, la possibilità di individuare le certificazioni di esenzione che siano state oggetto di eventuali accessi illeciti o non autorizzati (allegato C allo schema di decreto).

RITENUTO

In ragione della manifestata esigenza di dare attuazione alle disposizioni che hanno previsto la generazione di una certificazione digitale di esenzione dalla vaccinazione anti-SARS-CoV-2, l’Autorità prende atto del complesso delle misure di garanzia sopra descritte, ritenute appropriate per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi delle persone fisiche.

Ciò premesso, non vi sono rilievi da formulare, sotto il profilo della protezione dei dati personali.

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

ai sensi dell’art. 58, par. 3, lett. b), del Regolamento, esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro della salute, il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro dell'economia e delle finanze, in tema di certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-Covid-19 di cui al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, art. 9-bis, comma 3.

Roma, 27 gennaio 2022

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Scorza

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei