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Provvedimento dell'8 giugno 2023 [9907956]

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[doc. web n. 9907956]

Provvedimento dell'8 giugno 2023

Registro dei provvedimenti
n. 246 dell'8 giugno 2023

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTE le Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica” di cui all’allegato 1 del Codice (di seguito “Regole deontologiche”);

VISTA la segnalazione presentata al Garante, ai sensi dell’art. 144 del Codice, in data 9 luglio 2021, con cui la sig.ra XX, tramite il proprio legale, ha lamentato la violazione di disposizioni di legge in relazione alla diffusione − sul numero 18 della rivista “Oggi”, edito da RCS Mediagroup S.p.a. (edizione del 6 maggio 2021, distribuito in data 29 aprile 2021) − di immagini che la ritraevano mentre si trovava all'interno della sua abitazione, chiedendo al Garante di vietarne l’ulteriore diffusione;

CONSIDERATO, in particolare che nella segnalazione è stato rappresentato che:

- le fotografie ritraevano momenti di vita privata, risalenti al mese di dicembre 2020, «scattate ad insaputa e, ovviamente, senza il consenso della Sig.ra XX né dei soggetti immortalati», la cui acquisizione e diffusione ha determinato un'evidente violazione della riservatezza della sfera personale della segnalante e dei suoi ospiti;

- l'abitazione dell’interessata si trova al quarto piano di una palazzina sita in Milano, le cui finestre si trovano ad un’altezza di circa 20 metri dal suolo, circostanza per cui «senza l'ausilio di teleobiettivi particolarmente potenti e in grado di superare la naturale distanza posta tra chi scatta la fotografia ed il soggetto della stessa, appare impossibile avere contezza di ciò che accade all'interno delle mura domestiche»;

- le fotografie pubblicate – per la sgranatura dell’immagine – evidenziano l’uso di uno zoom potente, utilizzato da una distanza dalla quale un comune osservatore non avrebbe potuto prendere contezza di ciò che avveniva all'interno dell'abitazione e quindi consentono di apprendere ciò che accade all'interno dell'abitazione e anche di riconoscere, con ragionevole certezza, l'identità dei soggetti ripresi;

- le immagini immortalano un momento di intimità della segnalante (lo scambio di un bacio condiviso con un conoscente); peraltro, il lancio pubblicitario del 28 aprile 2021 che ha preceduto la distribuzione della rivista (29 aprile 2021) non specificava l’epoca di scatto delle immagini, sì da «far credere ai lettori che le immagini potessero essere contemporanee alla divulgazione della notizia e che, quindi celassero un tradimento sentimentale»; la violazione della riservatezza così concretizzatasi è stata peraltro amplificata dalla diffusione su un giornale a massima tiratura;

- «preso atto dell'esistenza e dell'avvenuta divulgazione delle fotografie solo in data 28.04.2021 in pari data, la segnalante, inviava diffida a mezzo e-mail e PEC al settimanale OGGI, così come all'editore RCS Mediagroup S.p.a. ed intimava loro di astenersi dall'ulteriore divulgazione delle immagini contestando l'avvenuta violazione della privacy»; diffida non riscontrata dall’Editore, il quale procedeva alla distribuzione della rivista il giorno successivo;

- l’acquisizione e la divulgazione delle fotografie configura un trattamento illecito di dati personali in violazione dei principi di liceità e correttezza di cui all’art. 11 [ora abrogato dal d.lgs. n.101/2018 N.d.r.] del Codice, richiamati anche dall’art. 5 del Regolamento, e una violazione dell’art. 3 del Codice deontologico (ora Regole deontologiche, N.d.r.], oltre ad integrare la fattispecie penale di interferenza illecita nella vita privata, ex art 615 bis c.p. «avendo gli agenti, rispettivamente, captato e divulgato illecitamente immagini attinenti alla sfera personale della segnalante» e dei suoi ospiti «mediante l'impiego di sofisticati e potenti teleobiettivi in grado di vincere la naturale distanza tra il fotografo e il soggetto fotografato» e di riprendere immagini di vita privata non altrimenti liberamente osservabili dall’esterno; ciò, a nulla valendo la circostanza evidenziata nell’articolo che le finestre non fossero state "schermate da tende e tapparelle";

- la fondatezza delle doglianze trova conforto in diverse e recenti pronunce della Cassazione e dello stesso Garante il quale ha potuto esprimersi in termini di illiceità del trattamento rispetto a fattispecie del tutto paragonabili a quella oggetto di segnalazione (pronunce citate nell’istanza);

- non può essere invocato, nel caso di specie, l’esercizio del diritto di cronaca al fine di considerare non rilevante il consenso dell’interessata, posto che «l'interesse pubblico alla divulgazione di immagini di un soggetto notorio che scambia effusioni con un proprio conoscente all'interno delle proprie mura domestiche non può in alcun modo prevalere, in sede di bilanciamento, sul diritto alla riservatezza del soggetto immortalato» riguardo a quanto questi compie in un luogo di privata dimora; nel caso di specie pertanto la divulgazione delle fotografie ha comportato, oltre ad una lesione dell’immagine della segnalante, quale tutelata dall’art.10 cod. civ. e dagli artt. 96 e 97 della legge n.633/1941, anche una violazione dell’art. 8 CEDU che sancisce il rispetto della vita personale e familiare;

VISTA la nota del 28 dicembre 2021 (prot.64041) con cui l’Ufficio ha chiesto a RCS Mediagroup S.p.a. di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nella segnalazione;

VISTA la nota del 17 gennaio 2022 (a cui hanno fatto seguito alcune pec integrative di pari data) con cui la Società ha fornito un riscontro eccependo:

- di aver ricevuto l’istanza della segnalante del 28 aprile 2021 (inviata al direttore responsabile) e di non avervi dato riscontro perché, oltre a ritenerla infondata, perveniva comunque il giorno prima della distribuzione della rivista; di aver poi risposto alla successiva istanza della segnalante del 6 maggio il giorno successivo, rappresentando di non poter dare i dati dell’autore degli scatti in nome delle disposizioni che tutelano il segreto professionale;

- l’infondatezza delle doglianze relative all’illecita acquisizione delle immagini, la cui realizzazione è avvenuta senza l'uso di alcuno strumento invasivo, in quanto le stesse sono state realizzate dal fotografo, dall'interno della sua auto parcheggiata sulla strada «il quale ha usato uno zoom 70-200, cioè un normalissimo obiettivo, che sì trova in qualsiasi negozio»; non dunque un teleobiettivo ultra-invasivo o addirittura un "drone", come sostenuto dalla segnalante, i quali avrebbero prodotto invece delle immagini più nitide rispetto a quelle utilizzate «nelle quali i soggetti riprodotti non sarebbero stati autonomamente riconoscibili, senza il commento che le accompagnava»; i soggetti ritratti erano perfettamente visibili dalla strada e quindi riproducibili anche dal telefonino, in quanto posizionati davanti alla finestra illuminata non "schermata" da alcuna tenda;

- l’infondatezza delle doglianze relative alle modalità di proposizione del servizio, con riferimento allo scarto temporale tra lo scatto delle fotografie e la pubblicazione della notizia (che, secondo la segnalante, non sarebbe stato correttamente evidenziato dall’Editore); al contrario, la scelta dei tempi «non è affatto casuale e conferma ulteriormente la correttezza del direttore della testata che, avendole ricevute al momento della loro realizzazione, non le aveva pubblicate, non avendo avuto dati precisi dal fotografo sull'identità dell'uomo, non riconoscibile dalle immagini in suo possesso, che si trovava in compagnia della segnalante, della cui identità, invece, era certo, essendo state le foto realizzate attraverso le vetrate non schermate della sua abitazione»; la pubblicazione è quindi avvenuta solo quando il direttore della testata ha avuto elementi confermativi dei fatti, grazie alle notizie fornite da altri organi di informazione, «indicando la data di realizzazione delle foto, anche allo scopo di evidenziare come si trattasse di una relazione duratura ed ancora in corso»;

- l’ininfluenza del mancato consenso dell’interessata alla pubblicazione delle fotografie, «vista la loro rilevanza, che le ha rese essenziali per un'informazione completa; e vista la frequenza con la quale notizie ed immagini, aventi ad oggetto affettuose frequentazioni della segnalante, occupano i mass media specializzati»; la stessa, d’altra parte, «non ha mai fatto mistero della propria vita sentimentale, né ha mai protestato per la diffusione di articoli ed immagini che se ne sono occupati» e ciò è altresì documentato da un'ampia e recente rassegna stampa (allegata alla nota della Società) che «illustra inequivocabilmente la presenza di numerosi fidanzati, nella vita della affascinante presentatrice, a conferma del fatto che la circolazione di notizie ed immagini, attinenti alla sua vita privata non sono mai stati per lei un problema, se non - non si spiega il perché - nel caso in esame, il che consente di presumere un consenso implicito e reiterato»;

VISTA la nota del 2 febbraio 2022 con cui la segnalante ha replicato alle osservazioni di RCS Mediagroup S.p.a. evidenziando:

- l’inadeguatezza delle argomentazioni in ordine ai tempi e ai contenuti del riscontro alle istanze della segnalante del 28 aprile e 6 maggio;

- l’assenza di prove riguardo alla liceità dell’acquisizione delle immagini, non essendo valida a tal fine la fotografia fornita da RCS Mediagroup S.p.a. con la nota del 17 gennaio 2021 «la quale dimostra tutto il contrario di quanto sostenuto da controparte, ovverosia che con uno strumento di cattura ordinario, quale un cellulare, non è assolutamente possibile distinguere alcunché di quanto accade nell'appartamento della segnalante» né attribuire una identità ad eventuali individui ivi presenti; ciò viene dimostrato dalle ulteriori fotografie (allegate alle repliche della segnalante) «realizzate in condizioni logistiche e di illuminazione del tutto assimilabili a quelle che erano presenti al momento della realizzazione delle fotografie poi pubblicate sul settimanale OGGI» attraverso un cellulare di ultima generazione, (i-Phone 13), le quali «attestano come non sia affatto possibile, nonostante l'impiego dello zoom di elevata qualità di cui dispone il predetto cellulare, distinguere i tratti e le sembianze di soggetti presenti in casa della Sig.ra XX giacché. ingrandendo le immagini, anche in tali condizioni non si ottiene altro che un agglomerato quasi indecifrabile di pixel»;

- la pretestuosità delle affermazioni in ordine alla tempistica della pubblicazione, posto che la segnalante non affermava che non vi fosse indicazione della data dello scatto (dicembre 2020) nell’articolo bensì che non risultasse al momento del lancio pubblicitario, sì da indurre il pubblico -prima facie- a ritenere che fosse in atto un tradimento da parte della segnalante rispetto alla relazione che effettivamente era in corso al momento della pubblicazione del servizio (aprile 2021); l’aver atteso alcuni mesi prima di pubblicare le foto, in altri termini, lungi dall’essere motivato dalle ragioni di cautela espresse dall’Editore, era funzionale a sollecitare la curiosità del pubblico sensibile a questo tipo di notizie e quindi ad un massimo risultato nelle vendite della rivista;

- l’inconferenza del richiamo ad altre pubblicazioni ritraenti la segnalante, anche attinenti alla sua vita sentimentale, posto che si tratta di immagini spesso scattate in luoghi pubblici; l’ampia rassegna stampa fornita dall’Editore d’altra parte conferma come la segnalante «non si sia mai lamentata della presenza di fotografi e fotografie che ritraessero la sua vita e anche quella dei suoi compagni» purché lecitamente carpite; invece, nel caso di specie «la stessa, per la prima volta in molti anni, si è sentita violata nella sua sfera privata e nella sua riservatezza. fatto senza precedenti, nonostante le decine di pubblicazioni di cui è stata oggetto»; circostanza che non consente di ricondurre il trattamento all’esercizio del diritto di cronaca e alle relative disposizioni del Codice che consentono di prescindere dal consenso dell’interessato ai fini del trattamento stesso;

VISTO l’ulteriore scambio di comunicazioni tra l’Ufficio e il legale della segnalante in data 15 e 16 marzo 2023;

VISTA la nota dell’Ufficio del 27 marzo 2023 (prot. n. 51825) con la quale, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, è stato comunicato al titolare del trattamento l’avvio del procedimento per l’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, rilevando la possibile violazione delle seguenti disposizioni:

- i principi generali del trattamento di cui all’art. 5 par.1 del Regolamento (UE) 2016/679 e, in particolare, i principi di cui alle lett. a) e c) (liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione);

- gli artt.136 e ss. del Codice che disciplinano il trattamento dei dati per finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero, con particolare riferimento all’art. 137, comma 3 che prescrive che la diffusione dei dati avvenga nel rispetto del parametro dell’“essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico”;

- le Regole deontologiche di cui all’allegato A1 del Codice e in particolare gli artt. 3 e 6;

- l’art. 2 quater del Codice che dispone che il rispetto delle Regole deontologiche costituisce «condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento»;

- l’art. 12 del Regolamento in relazione al dovere di riscontro ai diritti esercitati ai sensi degli artt. 15-22 del Regolamento e ai relativi termini per adempiervi;

VISTA la nota del 21 aprile 2023 con cui RCS Mediagroup S.p.a., nel richiamarsi alle difese espresse nelle precedenti memorie, ha precisato che:

- la preventiva richiesta formulata dalla segnalante il 28 aprile 2021 non poteva ricondursi a profili attinenti al trattamento dei suoi dati in quanto indirizzata al direttore del periodico e volta ad impedire l’ulteriore diffusione del servizio e ad anticipare pretese risarcitorie; inoltre perveniva il giorno in cui il periodico era stato già distribuito presso le edicole e dunque inutile si rivelava qualsiasi riscontro;

- la successiva richiesta del 6 maggio 2021, anch’essa non riconducibile ai diritti ex artt. 15-22 del Regolamento, «è stata puntualmente riscontrata, dal solo soggetto che poteva rispondere alla richiesta di conoscere il nome del fotografo, il che esclude la violazione contestata»;

- la segnalante ha ipotizzato l’uso di teleobiettivi più potenti di quelli che abitualmente si montano sulle macchine fotografiche, se non addirittura un drone e – per contestare le argomentazioni del titolare e sostenere le proprie − ha offerto delle fotografie scattate non con lo strumento che la Società ha indicato nelle sue memorie (Canon EOS 5d Mark III con teleobiettivo 70-200 mm) bensì, attraverso lo zoom di un cellulare «strumento del tutto diverso ed inadeguato al confronto»;

- la documentazione fotografica integrativa fornita dalla Società dimostra la visibilità dal piano strada di «un bacio fra le due persone, presenti nella stanza e la donna è inequivocabilmente la ricorrente, visto che si tratta della sua abitazione e questo anche se non si distinguono i suoi lineamenti: dunque il passante quella sera, se avesse alzato gli occhi verso quella finestra illuminata, avrebbe avuto netta la percezione di quel bacio e, conoscendo l’identità della proprietaria, avrebbe capito anche che era proprio la ricorrente a baciare l’uomo che stava con lei, il 20 dicembre 2020»;

- la segnalante, d’altra parte, non ha adottato alcun accorgimento (tende) volte a precludere la visibilità dall’esterno di ciò che avveniva nella sua abitazione, vicino alla sua finestra, di sera, con la luce accesa;

- appurata la liceità dell’acquisizione delle immagini, è da ritenersi parimenti lecita la loro diffusione: la notizia rivestiva infatti interesse pubblico, «almeno per gli amanti della materia», posto che «l’interessata non ha mai celato flirt e relazioni sentimentali, oggi tenendoli al corrente anche della sua gravidanza, con foto più o meno posate»; le immagini sono state pubblicate, non al momento in cui sono state scattate, ma solo dopo che il direttore della rivista aveva appreso l’identità dell’uomo e la coppia aveva reso nota la relazione sentimentale, rivelandosi quindi «essenziali per corroborare la risalenza di quella relazione» senza arrecare pregiudizio all’immagine o alla reputazione dell’interessata;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

PRECISATO che il Garante è chiamato a valutare se, nel caso di specie, vi sia stato un trattamento di dati personali non conforme alla vigente disciplina in materia, non potendo invece pronunciarsi in ordine alla eventuale sussistenza della violazione di cui all’art. 615 bis cod. pen. −ipotesi pure prospettata nella segnalazione − essendo questo un profilo di competenza dell’autorità giudiziaria;

CONSIDERATO, in particolare, che la pubblicazione oggetto di doglianza deve essere valutata alla luce dei principi generali del trattamento (art. 5 del Regolamento) e delle specifiche disposizioni che regolano l’attività giornalistica, ai sensi degli artt. 136 − 139 del Codice e delle Regole deontologiche di cui all’art. 139 del Codice medesimo;

RILEVATO, dagli elementi istruttori emersi, che le immagini oggetto di segnalazione:

- sono state acquisite (e memorizzate) con un dispositivo a distanza;

- in base a quanto affermato dallo stesso titolare, la natura delle stesse – per la visuale offerta dalla posizione dello scatto − da sole non consentivano di individuare l’identità dei soggetti ripresi, la quale è stata invece “integrata” al trattamento e rivelata dal titolare in occasione della pubblicazione del servizio giornalistico, avvenuta quattro mesi dopo la ripresa;

- ritraggono, ad insaputa della segnalante, momenti di vita privata svoltisi in alcuni ambienti del suo appartamento sito ad un’altezza (quarto piano) idoneo, in quanto tale, a far presumere un certo riserbo rispetto allo sguardo di chi si trovi a transitare sul piano strada;

RITENUTO, per le caratteristiche descritte, che il servizio fotografico riveli un uso non corretto di “tecniche invasive” (art.3 delle Regole deontologiche) – quale si può porre in essere con dispositivi più o meno comuni e più o meno sofisticati – e, quindi, una raccolta di dati personali, anche strettamente privati, in violazione dei principi generali di correttezza e trasparenza (art.5, par. 1, lett. a) del Regolamento) che operano anche con riferimento ai trattamenti effettuati per finalità  giornalistiche;

RITENUTO d’altra parte, non sussistenti nel caso di specie i presupposti per potersi derogare a tali principi per una eventuale impossibilità di perseguire altrimenti la funzione informativa (art. 2 delle Regole deontologiche), ove si tenga anche conto di quanto è stato evidenziato dallo stesso titolare nelle sue memorie e cioè della circostanza che, assai spesso, è la segnalante stessa a rendere noti i fatti relativi alla sua vita privata e sentimentale attraverso comportamenti o dichiarazioni in pubblico;

CONSIDERATO a tale proposito che la disponibilità mostrata dalla segnalante di sottoporsi ai "riflettori mediatici" non vale di per sé, come sostenuto invece da RCS Mediagroup S.p.a., a legittimare qualsiasi forma di raccolta e di utilizzo di dati e immagini che la riguardano, dovendosi invece caso per caso valutare la sussistenza dei presupposti che rendono lecito il trattamento (circostanza già rappresentata al titolare in relazione a fattispecie analoga: provv. 22 dicembre 2009, doc. web n. 1686747, cfr. anche per la stessa fattispecie, Cass. civile sez. I, 16 giugno 2021, n.17217 e Cass. Civ. sez. I, 23 gennaio 2019, n. 1875);

RILEVATO che le fotografie si riferiscono a fatti risalenti ad alcuni mesi prima rispetto al periodo temporale di uscita del servizio giornalistico – circostanza peraltro non immediatamente percepibile alla luce di come è stato realizzato il lancio e il successivo confezionamento del servizio stesso – periodo nel quale, peraltro, la situazione personale e affettiva della reclamante – in base a quanto reso noto dalla stessa attraverso dichiarazioni e comportamenti in pubblico – non presentava  corrispondenza con i fatti proposti nel servizio oggetto di segnalazione;

RITENUTO, sotto il profilo della loro diffusione, che la finalità dichiarata dal titolare − corroborare l’ipotesi di una relazione sentimentale tra la segnalante e l’uomo ritratto nelle fotografie (ancora) in atto al momento della pubblicazione del servizio – per quanto possa farsi rientrare in un tipo di informazione giornalistica di interesse pubblico (quantomeno con riferimento ad una determinata utenza), non possa giustificare la compressione del diritto al rispetto della vita privata dell’interessata, pur se personaggio pubblico, anche alla luce del citato scarto temporale tra i fatti e la pubblicazione del servizio e quindi dell’interferenza di tale scelta editoriale nella vita di relazione della segnalante;

RITENUTO che – fermo restando quanto sopra rilevato in ordine alle modalità di raccolta −  il successivo utilizzo delle immagini configuri un trattamento di dati personali, di natura anche strettamente privata, eccedente e tale da determinare un sacrificio della sfera privata dell’interessata non proporzionato e non giustificato rispetto alla finalità giornalistica perseguita (a beneficio degli “amanti della materia”, per citare le parole del titolare medesimo), dunque in contrasto anche con i principi di minimizzazione dei dati (art. 5, par. 1 lett. c) del Regolamento e di “essenzialità dell’informazione” di cui all’art. 137, comma 3 del Codice e art. 6 delle Regole deontologiche;

RITENUTO dunque che il trattamento oggetto di segnalazione, sotto il profilo della raccolta dei dati e della loro diffusione, configuri una violazione dei principi generali di liceità, correttezza e trasparenza nonché di minimizzazione dei dati personali di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) e c) del Regolamento, quali poi declinati − con riferimento ai trattamenti per finalità giornalistiche − dall’art. 137, comma 3 del Codice e dalle Regole deontologiche (artt. 2, 3 e 6, comma 2), la osservanza delle quali costituisce «condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento» (art. 2 quater del Codice);

RITENUTO pertanto, ai sensi degli artt. 57 par. 1, lett. f) del Regolamento, in ragione delle violazioni riscontrate, di dover disporre, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), nei confronti di RCS Mediagroup S.p.a. il divieto di ulteriore diffusione − anche on-line, ivi compreso l’archivio storico − eccettuata la mera conservazione ai fini di un loro eventuale utilizzo in sede giudiziaria;

RICORDATO che, in caso di inosservanza delle disposizioni del Garante contenute nel presente provvedimento, può trovare applicazione la sanzione penale di cui all’art. 170 del Codice, oltre alla sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento;

RITENUTO, con riguardo all’accertata violazione, di dover adottare un’ordinanza ingiunzione ai sensi dell’art. 166, comma, 7 del Codice e 18 della legge n. 689/1981 per l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 83, par. 5 del Regolamento;

RILEVATO che, per la determinazione dell’ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tener conto degli elementi indicati nell’art. 83, par. 2, del Regolamento e che, nel caso di specie, devono essere prese in considerazione,
quali circostanze aggravanti:

a) la gravità della violazione (art. 83, par. 2, del Regolamento), tenuto conto della modalità di acquisizione dei dati personali e della natura dei dati raccolti, afferenti a momenti di vita strettamente privata svoltisi nel domicilio dell’interessata;

b) la durata della violazione, attesa la perdurante reperibilità delle immagini oggetto di doglianza e la mancata adozione di misure volte a limitare gli effetti del trattamento, unitamente al riscontro parziale alle richieste formulate dalla segnalante in occasione della prima pubblicazione delle immagini stesse;

c) la sussistenza di precedenti violazioni afferenti alle disposizioni relative all’attività giornalistica, commesse dal titolare del trattamento a far data dall’entrata in vigore del Regolamento (art, 83, par. 2 lett. c);

d) le condizioni di rilievo sul piano organizzativo, economico e professionale, del contravventore (art. 83, par. 2, lett. k), del Regolamento) tenuto conto di quanto emerso nel bilancio d’esercizio relativo all’anno 2021;

e, quali circostanze attenuanti:

e) le finalità perseguite dal titolare, riconducibili – in termini generali - alla libertà di informazione (art. 85) e dal Codice (artt. 136 e ss.);

f) la cooperazione con l’Autorità nel corso dell’istruttoria;

RILEVATO che, in applicazione dell’art. 83, par. 5, del Regolamento, il massimo edittale applicabile, in base al fatturato della Società risultante dal bilancio di esercizio del 2021, vada individuato nella cifra di euro 20.329.539;

RITENUTO che, in base al complesso dei fattori sopra indicati e dei principi di effettività, proporzionalità e dissuasività indicati nell’art. 83, par. 1 del Regolamento, debba applicarsi alla medesima la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 40.660,00 (quarantamilaseicentosessanta/00)), pari allo 0,2% del massimo edittale sopra indicato;

RITENUTO che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Pasquale Stanzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO

ai sensi degli artt. 57 par. 1, lett. f) del Regolamento, dichiara la segnalazione fondata per le ragioni di cui in premessa e, in particolare:

a) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), dispone nei confronti di RCS Mediagroup S.p.a. il divieto di ulteriore diffusione − anche on-line, ivi compreso l’archivio storico – delle fotografie della segnalante, in quanto in violazione dei principi generali di liceità, correttezza e trasparenza nonché di minimizzazione dei dati personali di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) e c) del Regolamento, quali poi declinati - con riferimento ai trattamenti per finalità giornalistiche - dall’art. 137, comma 3 del Codice e dalle Regole deontologiche (artt. 2, 3 e 6, comma 2), la osservanza delle quali costituisce «condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento» (art. 2 quater del Codice), restando salva la mera conservazione della stessa ai fini di un eventuale utilizzo in sede giudiziaria;

b) ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, dispone l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle misure adottate nei confronti di RCS Mediagroup S.p.a. in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo.

ORDINA

ai sensi degli artt. 58, comma 2 lett. i) e 83 del Regolamento a RCS Mediagroup S.p.a., con sede in Milano, via Angelo Rizzoli, 8 – c.a.p.20132, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 40.660,00 (quarantamilaseicentosessanta/00), a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione, rappresentando che il contravventore, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice ha facoltà di definire la controversia, mediante il pagamento, entro il termine di trenta giorni, di un importo pari alla metà della sanzione irrogata;

INGIUNGE

a RCS Mediagroup S.p.a., in caso di mancata definizione della controversia ai sensi del citato art. 166, comma 8, del Codice, di pagare la somma di euro 40.660,00 (quarantamilaseicentosessanta/00), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della legge n. 689/1981.

Ai sensi dell'art. 157 del Codice, si invita RCS Mediagroup S.p.a.a comunicare, entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto ivi prescritto. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 166 del Codice.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 8 giugno 2023

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei