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Provvedimento del 27 aprile 2023 [9908362]

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[doc. web n. 9908362]

Provvedimento del 27 aprile 2023

Registro dei provvedimenti
n. 174 del 27 aprile 2023

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione n. 98 del 4 aprile 2019, pubblicato in G.U. n. 106 dell’8 maggio 2019 e in www.gpdp.it, doc. web n. 9107633 (di seguito “Regolamento del Garante n. 1/2019”);

VISTO il reclamo presentato in data 13 maggio 2020 con il quale il signor XX, cittadino italiano, ha lamentato la ricezione di telefonate indesiderate promozionali di servizi di trading on-line da parte di XX, società che, a detta dell’operatore telefonico nel corso del contatto del 23 aprile 2020, sarebbe stata collegata a Trade.com, riconducibile alla società Trade Capital Markets Limited, con sede legale a Cipro;

VISTI gli atti della procedura preliminare di cooperazione europea ai sensi dell’art. 56 del Regolamento in base al quale il caso è stato sottoposto al meccanismo dello sportello unico;

CONSIDERATO che l’autorità cipriota ha dichiarato, in un primo momento, il reclamo inammissibile, non avendo rinvenuto elementi sostanziali che collegassero la società XX con Trade.com, quest’ultima stabilita a Cipro;

VISTI gli atti della procedura di assistenza reciproca ai sensi dell’art. 61 del Regolamento con cui il Garante ha inviato all’autorità cipriota una comunicazione evidenziando che il reclamo era rivolto a Trade.com e non a XX e che il reclamante aveva rappresentato di aver parlato al telefono con due dipendenti di Trade.com;

CONSIDERATO che, a seguito di tali precisazioni, l’11 aprile 2022, l’autorità cipriota ha confermato di agire in qualità di capofila in quanto il titolare del trattamento ha stabilimento unico in Nicosia, Cipro e ha avviato l’istruttoria sul caso;

VISTI gli atti con i quali l’autorità capofila ha condiviso con il Garante gli esiti dell’istruttoria avviata;

VISTA, in particolare, la documentazione dalla quale è emerso che Trade.com aveva già informato il reclamante, in risposta ad un’istanza di quest’ultimo del 15 ottobre 2020, di non detenere alcun suo dato personale e aveva comunicato al medesimo l’intenzione di procedere, in ogni caso, con un’ulteriore indagine all’esito della quale, nell’eventualità in cui fossero stati rintracciati i suoi dati personali, si sarebbe proceduto alla loro immediata cancellazione;

VISTI gli atti della procedura di cooperazione informale ai sensi dell’art. 60, par. 1, del Regolamento con cui l’autorità capofila ha condiviso una proposta preliminare di archiviazione del caso;

CONSIDERATO che il Garante, nel comunicare la condivisione della proposta preliminare di decisione cipriota, ha chiesto in ogni caso all’autorità capofila di monitorare il fenomeno delle chiamate indesiderate volte a promuovere attività di trading on-line e di predisporre misure adeguate ad espletare un’efficace azione di controllo necessaria in caso di riscontri ad ulteriori doglianze da parte di interessati italiani;

VISTI gli atti della procedura di cooperazione ai sensi dell’art. 60, par. 3, del Regolamento con cui l’autorità capofila ha trasmesso alle autorità di controllo che si sono dichiarate interessate, ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 22, del Regolamento, il progetto di decisione al fine di ottenere il loro parere;

PRESO ATTO che nessuna obiezione pertinente e motivata è stata sollevata dalle autorità di controllo interessate rispetto a tale progetto di decisione e che, pertanto, tale atto è da ritenersi vincolante ai sensi dell’art. 60, par. 6, del Regolamento;

RITENUTO, pertanto, di dover adottare la decisione finale ai sensi dell’art. 60, par. 8, del Regolamento in quanto l’autorità capofila ha deciso l’archiviazione della procedura per le seguenti ragioni:

“Having in mind the above facts, and specifically that:

(a) The complainant received calls from telephone numbers that we cannot examine their origin (not registered in Cyprus),

(b) The controller stated that does not recognize the phone numbers or the people which presented themselves as being their representatives, and in any event it strictly prohibits their online affiliates from using offline methods, particularly phone calls, to contact potential clients,

(c) The controller stated that it searched into their systems and found no data regarding the complainant,

We are of the opinion that the complaint cannot be established and consequently that shall be rejected as unsubstantial.”;

VISTO il combinato disposto di cui all’art. 18, comma 5, del Regolamento del Garante n. 1/2019 secondo cui quando il Garante è autorità interessata in quanto destinataria di un reclamo, il procedimento si conclude, nel rispetto dell’art. 60, parr. 8 o 9, del Regolamento, con provvedimento di cui agli artt. 14, 14 e 16 del Regolamento 1/2019;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

DISPONE

ai sensi dell’art. 60, par. 8, del Regolamento, per i sopra indicati motivi, l'archiviazione della procedura di cooperazione avviata nei confronti di Trade Capital Markets Limited, sulla base del reclamo presentato da XX in data 13 maggio 2020.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 78 del Regolamento, 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente atto può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del medesimo ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 27 aprile 2023

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Cerrina Feroni

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei