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Provvedimento del 17 maggio 2023 [9908394]

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[doc. web n. 9908394]

Provvedimento del 17 maggio 2023

Registro dei provvedimenti
n. 205 del 17 maggio 2023

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, ed il dott. Claudio Filippi, vice segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTE le Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica (G.U. del 4 gennaio 2019, n. 3, di seguito “Regole deontologiche”);

VISTO il Regolamento del Garante n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante.;

VISTA la nota inviata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di XX in data 28 gennaio 2022, con la quale è stata segnalata, in relazione ad un processo in corso di celebrazione dinanzi alla Corte XX:

- l’avvenuta diffusione, in data 22 gennaio 2022, nell’edizione cartacea del quotidiano La Gazzetta di Parma (alla pag. 12), a corredo di un articolo dal titolo “XX”, di un’immagine che ritraeva - in contrasto con le norme di settore - il presunto colpevole di un omicidio, con in volto un dispositivo di protezione individuale anti-Covid, tra due agenti di polizia penitenziaria, in evidente stato di costrizione fisica, nell’atto di accedere agli Uffici giudiziari;

- la circostanza che, a differenza di un’altra foto, analoga ma non identica, presente nella versione on-line del quotidiano del 21 gennaio 2022 (giorno dell’udienza) sull’edizione cartacea le manette non erano neppure pixellate, accorgimento in ogni caso ritenuto inidoneo sulla base di quanto previsto dal Garante nel provvedimento n. 85 del 25 febbraio 2021;

VISTA la documentazione allegata alla predetta nota ed in particolare la foto posta a corredo del richiamato articolo pubblicato nell’edizione cartacea del quotidiano, nonché l’ulteriore fotografia dell’imputato sempre in manette (seppure pixellate), presente nella versione on line dell’altro articolo edito da La Gazzetta di Parma il 21 gennaio 2022, dal titolo “XX”;

CONSIDERATO che dalle ricerche successivamente svolte dall’Ufficio è risultato che a corredo di tale ultima pubblicazione, reperibile al link: https://..., è stata posta una fotografia, diversa da quella oggetto della richiamata segnalazione, che ritrae, invece, il soggetto seduto in parte di spalle, sempre con in volto un dispositivo di protezione individuale previsto dalla normativa anti-Covid;

CONSIDERATO, altresì, che la versione on line dell’articolo, già comparso nell’edizione cartacea della Gazzetta di Parma, e reperibile al link: https://.../, non risulta attualmente corredata da alcuna fotografia;

VISTA la nota di questa Autorità del 24 novembre 2022, con la quale, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, pur dandosi atto di tale ultima circostanza, nonché del fatto che l’immagine posta a corredo dell’altro articolo on-line richiamato nella nota della Procura, fosse stata rimossa e sostituita con altra e diversa fotografia, è stato comunicato al titolare del trattamento l’avvio del procedimento per l’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par.2, del Regolamento e sono state altresì notificate, al medesimo titolare, le violazioni di legge, individuate nel caso di specie nella violazione dell’art. 5, par.1, lett. a), del Regolamento, anche tenuto conto di quanto previsto dall’art. 144, comma 6-bis del Codice di procedura penale, nonché dell’art. 137, comma 3 del Codice e degli artt. 6 e 8 delle Regole deontologiche;

VISTA la nota del 9 dicembre 2022 con la quale la Gazzetta di Parma ha rappresentato che:

la predetta comunicazione di avvio del procedimento non è risultata inaspettata in ragione della presa d’atto dell’avvenuta, erronea pubblicazione dell’immagine;

lo stesso direttore responsabile è stato convocato dal Consiglio di disciplina dell’Ordine dei giornalisti di Bologna per rispondere di tale pubblicazione;

le risposte fornite in quell’occasione, pur nella consapevolezza del mancato rispetto delle regole deontologiche, sono state contestualizzate sulla base di un comportamento impulsivo assunto “nell’immediatezza di un evento che aveva molto scosso tutta la comunità parmense”;

pure riguardo alla pubblicazione della foto pixellata, si è compreso di non aver tutelato sufficientemente la dignità del soggetto coinvolto, ritenendosi, erroneamente, che nella stessa “potesse esserci una rappresentazione plastica dell’atrocità del gesto e che servisse da monito”;

l’erronea pubblicazione è stata sorretta da “un sottile condizionamento ambientale” legato al desiderio di informare correttamente i lettori;

si è trattato di “una leggerezza che non si è ripetuta”, cui hanno fatto seguito “comunicazioni verbali alla redazione per raccomandare prudenza in casi simili”;

nei giorni immediatamente successivi si è intervenuti “per la rimozione tempestiva dell’immagine contestata“ e si è provveduto “a fare sostituire sia la foto che corredava la versione web dell’articolo sia l’edizione digitale (accessibile a pagamento a tutti gli abbonati)”, nel convincimento di aver attutito gli effetti di una scelta sbagliata;

il management della società editoriale si è confrontato con il DPO al fine di esaminare l’accaduto ed individuare le misure tecnico-organizzative più idonee ad escludere il verificarsi di episodi analoghi;

in particolare è stata implementata la procedura interna per l’esame e l’approvazione delle immagini  da pubblicare nelle diverse edizioni del giornale, relativamente ai casi di cronaca nei quali i dati personali coinvolti potrebbero ledere i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, attraverso un doppio livello di valutazione che tiene conto delle istruzioni relative al trattamento dei dati personali e del rispetto delle regole deontologiche, in primo luogo da parte del giornalista cui è affidata la redazione dell’articolo, in seguito, da parte dell’ufficio centrale e del direttore responsabile, con la possibilità di confronto con il DPO nei casi dubbi;

si è inoltre proceduto “ad avviare un arricchimento delle istruzioni operative assegnate ai giornalisti della redazione, integrandole con esempi pratici” ed il richiamo alle regole deontologiche, “esemplificato attraverso i provvedimenti  (…) adottati dall’Autorità”;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

CONSIDERATO che:

la fattispecie in esame deve essere ricondotta ai trattamenti effettuati per finalità giornalistiche e che pertanto trovano applicazione nella loro integralità gli artt. 136-139 del novellato Codice e le menzionate Regole deontologiche;

l’art. 137, comma 3, del Codice e l’art. 6 delle Regole deontologiche individuano come limite alla diffusione dei dati personali per le finalità descritte il principio della “essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico”, al cui rispetto il giornalista è tenuto nell’ambito dell’esercizio del diritto di cronaca;

l’art. 8 delle citate Regole deontologiche impone, specificamente, salva l’essenzialità dell’informazione, di non fornire informazioni o pubblicare immagini o fotografie che risultino lesive della dignità dei soggetti coinvolti in fatti di cronaca, prevedendo, in caso di persone in stato di detenzione, che il giornalista si astenga dal riprendere o riprodurre immagini e foto in assenza del relativo consenso e la stessa Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. II, sentenza 6 giugno 2014, n. 12834) ha avuto modo di affermare che “la pubblicazione su un quotidiano della foto di una persona in coincidenza cronologica con il suo arresto deve rispettare, ai fini della sua legittimità, non soltanto i limiti della essenzialità per illustrare il contenuto della notizia e del legittimo esercizio dl diritto di cronaca (…) ma anche le particolari cautele imposte a tutela della dignità della persona ritratta dall’art. 8, primo comma del codice deontologico dei giornalisti, che costituisce fonte normativa integrativa”. Nella medesima pronuncia la Suprema Corte ha inoltre rilevato che “l’indagine sul rispetto dei suddetti limiti nella pubblicazione della foto va condotta con maggior rigore rispetto a quella relativa alla semplice pubblicazione della notizia, tenuto conto della particolare potenzialità lesiva della dignità della persona, connessa alla enfatizzazione tipica dello strumento visivo e della maggiore idoneità dello stesso ad una diffusione decontestualizzata e insuscettibile di controllo da parte della persona ritratta”;

CONSIDERATO che il rispetto delle citate Regole deontologiche costituisce condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali (art. 2–quater del Codice);

CONSIDERATO, altresì, che l’art. 114, comma 6-bis del Codice di procedura penale, vieta espressamente “la pubblicazione dell’immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all’uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta";

RITENUTO, per le ragioni sopra esposte, che, nel caso di specie, la diffusione delle foto ritraenti la persona interessata in evidente stato di costrizione fisica sia da reputarsi in contrasto con l’art. 5, par. 1, lett. a), del Regolamento, con l’art. 137, comma 3, del Codice, nonché con gli artt. 6 e 8, delle Regole deontologiche e che il relativo trattamento, in quanto posto in essere con le predette modalità, sia da reputarsi illecito;

CONSIDERATO che nell’ambito del procedimento è emerso che :

nei giorni immediatamente successivi alla pubblicazione, il titolare del trattamento ha tempestivamente provveduto a rimuovere l’immagine segnalata a corredo dell’articolo cartaceo dalla versione on-line del medesimo articolo ;

oltre alla rimozione, il titolare ha provveduto anche a sostituire la foto che corredava la versione on-line dell’altro articolo, pure richiamato nella nota della Procura;

ha ammesso di aver agito sulla base di un’erronea valutazione, nel legittimo esercizio del diritto di cronaca, senza alcun intento di ledere la sfera giuridica del soggetto ripreso;

ha dato atto di aver implementato misure tecnico-organizzative interne per evitare il ripetersi di episodi analoghi a quello contestato;

CONSIDERATO, tuttavia, che la Gazzetta di Parma si è già resa responsabile di una precedente violazione della normativa di settore in relazione all’indebita pubblicazione delle generalità e della fotografia di una minore deceduta a seguito di malattia ed è stata destinataria di un provvedimento di divieto del trattamento da parte dell’Autorità rispetto all’ulteriore diffusione anche on line e nell’archivio storico della testata di tali dati (cfr. provv. n. 90 del 4 aprile 2019, doc. web n. 9113909);

RITENUTO pertanto:

in ragione delle violazioni sopra riscontrate, di dover adottare nei confronti de La Gazzetta di Parma S.r.l. una specifica ordinanza-ingiunzione ai sensi degli artt. 166, comma 7, del Codice e 18 della legge n. 689/1981, per l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 2-quater, 166, comma 2, del Codice, e 83, parr. 3, 5 del Regolamento  e

di dover disporre, nei confronti del medesimo titolare, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), del Regolamento, la misura del divieto di ulteriore trattamento delle immagini oggetto del presente procedimento o di altre eventuali immagini analoghe, in quanto lesive della dignità del soggetto ritratto, in ragione dello stato di costrizione fisica in cui si trovava, eccettuata la mera conservazione ai fini di un eventuale utilizzo in sede giudiziaria;

RILEVATO che per la determinazione dell’ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto degli elementi indicati nell’art. 83, par. 2, del Regolamento e che nel caso di specie occorre prendere in considerazione quali circostanze aggravanti:

a) la lesività, per la dignità e la riservatezza dell’interessato, della condotta che ha comportato la diffusione di fotografie che lo ritraevano in evidente stato di costrizione fisica (art. 83, par 2, lett. a) del Regolamento) ;

b) la sussistenza di una precedente violazione commessa dal titolare del trattamento con riguardo all’illecita diffusione di foto a corredo di un articolo giornalistico (cfr. art. 83, par. 2, lett. e) del Regolamento e quali circostanze attenuanti:

c) la portata limitata della violazione che ha riguardato solo un soggetto (cfr. art. 83, par. 2, lett. a) del Regolamento);

d) le finalità perseguite dal titolare, riconducibili all’esercizio del diritto di cronaca e alla libertà di informazione (cfr. art, 83, par.2, lett. a) del Regolamento) e, pertanto, la necessità di assicurare, in questo ambito, il relativo bilanciamento con il diritto fondamentale dell’interessato alla tutela della sua dignità e riservatezza, secondo quanto stabilito dal Regolamento (art. 85) e dal Codice (artt. 136 e ss.);

e) il riconoscimento da parte del titolare di aver operato sulla base di un’erronea valutazione delle circostanze e comunque senza intenzione di ledere la sfera giuridica dell’interessato (cfr. art, 83, par2, lett. b) del Regolamento;

f) le misure adottate dal titolare del trattamento, avendo la società provveduto, nei giorni immediatamente successivi alla pubblicazione, a rimuovere tempestivamente l’immagine segnalata posta a corredo dell’articolo cartaceo nella relativa versione on line, nonché a  sostituire la foto che corredava la versione on line anche dell’altro articolo richiamato nella nota della Procura (cfr. art. 83, par.2, lett.c) del Regolamento);

g) le condizioni economiche e professionali del contravventore (art. 83, par 2, lett. k), tenuto conto di quanto emerso nel bilancio di esercizio riferito all’anno 2021 e nel prospetto relativo ai dati gestionali pre-closing 2022;

CONSIDERATI i parametri di cui sopra ed i principi di effettività, proporzionalità e dissuasività indicati nell’art. 83, par. 1, del Regolamento;

RITENUTO che, in base al complesso degli elementi sopra indicati, debba applicarsi la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di euro 10.000,00 (diecimila), pari allo 0,05 % del massimo edittale, nei confronti de La Gazzetta di Parma S.r.l ;

RITENUTO altresì che, ai sensi degli artt. 166, comma 7, del Codice, e 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019, si debba procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante, a titolo di sanzione accessoria;

RITENUTO che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal vice segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE l’avv. Guido Scorza;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), del Regolamento, dispone nei confronti de La Gazzetta di Parma S.r.l. la misura del divieto di ulteriore trattamento delle immagini oggetto del presente procedimento o di altre eventuali immagini analoghe, in quanto lesive della dignità del soggetto ritratto, in ragione dello stato di costrizione fisica in cui si trovava, eccettuata la mera conservazione ai fini di un eventuale utilizzo in sede giudiziaria;

ORDINA

ai sensi degli artt. 58, comma 2 lett. i) e 83 del Regolamento a La Gazzetta di Parma S.r.l. con sede in Parma, Via Mantova, 68. C.F./P.IVA 02361510346 di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione, rappresentando che il contravventore, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice ha facoltà di definire la controversia, mediante il pagamento, entro il termine di trenta giorni, di un importo pari alla metà della sanzione irrogata;

INGIUNGE

alla predetta Società, in caso di mancata definizione della controversia ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della legge n. 689/1981.

DISPONE

a) ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice, la pubblicazione per intero del presente provvedimento nel sito web del Garante e

b) ai sensi dell’art. 17 del Regolamento n. 1/2019 del Garante l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 17 maggio 2023

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Scorza

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Filippi