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Provvedimento del 22 giugno 2023 [9910270]

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[doc. web n. 9910270]

Provvedimento del 22 giugno 2023

Registro dei provvedimenti
n. 265 del 22 giugno 2023

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, ed il dott. Claudio Filippi, vice segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, al Garante e regolarizzato in data 5 aprile 2022 con il quale i signori XX e XX, in qualità di genitori della minore - all’epoca dei fatti e della presentazione del reclamo -  XX, rappresentati dall’avvocato XX, hanno chiesto di vietare a More News società cooperativa a r.l., in qualità di gestore della testata telematica www.torinooggi.it, l’ulteriore trattamento o l’anonimizzazione dei dati personali riferiti alla medesima contenuti all’interno di un articolo pubblicato in data XX - dal titolo, peraltro ritenuto offensivo, "XX” – nel quale erano presenti due fotografie che la ritraevano in prossimità del posto di blocco dei Carabinieri, oltre ad un video nel quale appariva evidente “il (…) disagio e i (…) tentativi di non essere riconosciuta abbassando e voltando la faccia” tenuto anche conto del fatto che i genitori della medesima non erano a conoscenza di tale circostanza;

CONSIDERATO che l’interessata ha, in particolare, rilevato:

che la predetta pubblicazione ha determinato la propria identificabilità da parte di amici e conoscenti, causandole un grave imbarazzo anche in considerazione della connotazione negativa che l’articolo imprime a tutti i XX;

di aver avanzato all’editore richiesta di rimozione delle immagini, ricevendo un riscontro nel quale lo stesso si riservava di procedere alle dovute valutazioni, ma senza dare poi notizia dell’esito di esse;

l’avvenuta violazione del principio di essenzialità dell’informazione di cui all’art. 137 del Codice, tenuto conto del fatto che la pubblicazione delle immagini che la ritraggono non potevano ritenersi essenziali ai fini della narrazione del fatto di cronaca;

che la raccolta delle immagini è avvenuta in assenza di consenso e con modalità tali da non rendere palese la ripresa effettuata dal giornalista e che la successiva pubblicazione è avvenuta senza adottare misure idonee a garantirne l’anonimato, considerata anche la minore età, violando con ciò anche l’art. 7 delle Regole deontologiche che richiama anche la Carta di Treviso la quale contiene le disposizioni poste a tutela dei diritti dei minori nel contesto dell’esercizio del diritto di cronaca giornalistica;

VISTA la nota del 14 aprile 2022 con la quale l’Autorità ha chiesto al titolare del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto introduttivo del procedimento e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste della reclamante;

VISTA la comunicazione del 4 maggio 2022 con la quale il titolare del trattamento ha rappresentato:

di aver reso il racconto del lento deflusso dei XX svoltosi in provincia di XX, rilevando che la notizia aveva un indubbio rilievo pubblico posto che l’XX, XX, aveva visto la partecipazione di XX, per di più in spregio alle prescrizioni imposte per il XX;

che la documentazione fotografica era funzionale a supportare la notizia, riportando l’epilogo dell’XX e, in particolare, le operazioni di polizia dirette ad identificare i XX;

l’inquadramento della reclamante è stato del tutto casuale, posto che l’obiettivo non era quello di consentirne l’identificabilità, ma quello di dare evidenza del lungo XX, tra cui la medesima, lungo la via pubblica, nonché alle attività di controllo svolte dalla polizia;

gli scatti, contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, sono avvenuti a distanza ravvicinata rispetto ai soggetti interessati e il giornalista ha reso palese la sua presenza;

le immagini della reclamante sono state rimosse, pur senza alcun riconoscimento di responsabilità;

VISTA la nota del 26 ottobre 2022 con la quale l’interessata ha ribadito l’avvenuta violazione del principio di essenzialità dell’informazione, rilevando la contraddittorietà del riscontro reso dal titolare laddove afferma, da un lato, che l’inquadramento della medesima sarebbe stato del tutto casuale e, contestualmente, che la ripresa sarebbe invece avvenuta a distanza ravvicinata tale da rendere palese la presenza del giornalista ed il ruolo da esso svolto; l’interessata ha preso atto dell’avvenuta rimozione delle immagini pubblicate a corredo dell’articolo, ma ha rilevato la perdurante presenza di un video sulla piattaforma YouTube contenente diversi fotogrammi che la riguardano e del quale ha chiesto la rimozione;

VISTA la nota del 10 gennaio 2023 con la quale l’Autorità ha inviato la predetta memoria al titolare del trattamento chiedendo di fornire eventuali ulteriori osservazioni che, tuttavia, non sono pervenute;

VISTA la nota del 24 marzo 2023 con la quale, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, l’Autorità ha comunicato a More News società cooperativa a r.l. l’avvio del procedimento per l’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento e le presunte violazioni di legge, individuate, nel caso di specie, nella violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), e 12, par. 4, del Regolamento e dell’art. 137, comma 3, del Codice e degli artt. 6 e 7 delle Regole deontologiche;

VISTA la memoria del 22 aprile 2023 con la quale il titolare del trattamento ha rilevato che:

il procedimento muove dall’avvenuta pubblicazione su Torinooggi.it di una notizia di indubbio interesse pubblico in quanto, “XX”;

il giornalista autore del servizio giungeva sul luogo al momento dell’epilogo della XX “e con la propria telecamera professionale munita di vistoso monopiede, palesandosi apertamente e condividendo con gli astanti la pubblica via dell’XX, realizzava un video con cui veniva data evidenza del loro lento incedere e dei controlli di polizia”;

dal filmato venivano estratti alcuni frame, poi pubblicati in formato ridotto in calce all’articolo, due dei quali facevano riferimento ad una donna, poi rivelatasi una diciassettenne, in compagnia di altra persona che appariva sullo sfondo della pubblica via e che, per tale ragione, non risultava identificabile, tenuto anche conto del formato ridotto delle immagini; in un altro dei frame compariva uno degli agenti di polizia impegnati nelle attività di accertamento ed, infine, in un altro campeggiava la vettura della polizia;

nel video, della durata complessiva di circa 3’30”, l’interessata veniva inquadrata alcuni secondi, per lo più di profilo o di spalle, e solo al minuto 1’33” e 1’35” il volto della ragazza, mai decontestualizzato dall’XX, appariva frontalmente, ma sempre in secondo piano;

la realizzazione del filmato avveniva in un contesto pubblico e la raccolta dell’immagine dell’interessata avveniva del tutto casualmente nell’ambito delle operazioni di controllo che la polizia stava svolgendo nei riguardi di XX ed il cui contesto non era idoneo a rendere evidente al giornalista la minore età della medesima (peraltro prossima alla maggiore età), né tanto meno tale valutazione preventiva poteva essere effettuata dall’editore;

la finalità del servizio non era quella di rendere i XX identificabili e, in ogni caso, il giornalista ha agito in totale trasparenza senza celare in alcun modo la propria identità, contrariamente a quanto asserito dalla reclamante, collocandosi nel luogo indicato dagli agenti onde non intralciare le operazioni di controllo;

di aver comunque provveduto, senza per questo nulla riconoscere, ad eliminare anche dal proprio archivio non solo le immagini, ma anche l’intero filmato al fine di impedire un’ulteriore diffusione;

che, in considerazione del carattere incolpevole della breve ripresa avvenuta in un contesto pubblico, dell’assenza di precedenti e della condotta fattiva, chiede l’archiviazione del procedimento a proprio carico;

VISTA la nota del 24 maggio 2023 con la quale l’Autorità ha chiesto al titolare del trattamento un ulteriore chiarimento in merito al video la cui diffusione on line è stata lamentata nell’atto di reclamo ed ulteriormente ribadita nel corso del procedimento, nonché la successiva nota datata 31 maggio 2023 con la quale More News ha comunicato di aver immediatamente rimosso, a seguito del reclamo, non solo le fotografie, ma l’intero filmato relativo all’XX che non risulta più disponibile al link indicato dalla reclamante, come da schermata che ha allegato;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

RILEVATO che – come più volte sostenuto dall’Autorità – al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per finalità giornalistiche, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e ss. e art. 102, comma 2, lett. a), del Codice) e sempreché si svolgano nel rispetto del principio dell’essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (art. 6 delle Regole deontologiche);

RILEVATO, con riguardo alla vicenda descritta nel reclamo, che:

i fatti narrati nell’articolo contestato presentano un indubbio rilievo pubblico tenuto conto, in particolare, del periodo storico in cui l’XX si è verificato, ovvero nel XX;

le riprese effettuate dal giornalista in tale circostanza sono state effettuate, per stessa ammissione dell’editore, a distanza ravvicinata, modalità quest’ultima idonea a favorire, in assenza dell’adozione di specifici accorgimenti, l’identificazione delle persone presenti;

pur se con riguardo al trattamento di dati personali per finalità giornalistiche non è, di regola, richiesto il consenso della persona ritratta, è tuttavia necessario che detto trattamento si muova nel perimetro del principio di essenzialità dell’informazione, nonché, nel caso in cui la notizia coinvolga soggetti minori di età, delle specifiche norme a tutela di questi ultimi (nello specifico, l’art. 7 delle Regole deontologiche e la Carta di Treviso), specie laddove il contesto della narrazione sia idoneo a produrre, come nel caso di specie, un riflesso negativo sulla rappresentazione dei medesimi, incidendo in tal modo sul loro sviluppo;

nel caso in esame, pur ipotizzando che la minore età delle persone riprese non fosse immediatamente percepibile dal giornalista, l’editore ha tuttavia avuto informazione di tale circostanza nel momento in cui ha ricevuto la specifica richiesta di rimozione da parte dei genitori della minore, anteriormente alla presentazione del reclamo;

nonostante l’intervenuto interpello, il titolare del trattamento ha fornito un riscontro generico che non è stato poi seguito da alcuna comunicazione integrativa nei confronti dell’interessata, né dall’adozione di alcuna misura diretta ad escludere la diretta riconoscibilità della medesima sia nelle immagini pubblicate a corredo dell’articolo segnalato nel reclamo che nel video, senz’altro più completo, riconducibile al medesimo editore;

la diretta identificabilità della minore, tenuto anche conto della connotazione negativa attribuita ai fatti come desumibile dal titolo utilizzato per veicolare la notizia, rilevava quale circostanza idonea a determinare un pregiudizio in capo alla medesima, senza che ciò risultasse giustificato da specifici motivi di interesse pubblico tali da far ritenere superabile, nel caso concreto, il generale principio di anonimato dei minori (cfr. art. 7 delle Regole deontologiche relative ai trattamenti con finalità giornalistiche);

RITENUTO che la condotta posta in essere dal titolare del trattamento sia idonea a configurare una violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), 137, comma 3, del Codice, 6 e 7 delle Regole deontologiche, nonché dell’art. 12, par. 4, del Regolamento, con specifico riferimento alla genericità del riscontro fornito a seguito di interpello preventivo;

PRESO ATTO delle misure adottate nel corso del procedimento dall’editore il quale ha provveduto alla rimozione delle immagini contestate e che, pertanto, in ordine a tale profilo non sussistono i presupposti per l’adozione di provvedimenti in merito da parte dell’Autorità;

RITENUTO di dover disporre nei confronti di More News società cooperativa a r.l., ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), del Regolamento, la misura del divieto di ulteriore trattamento, anche on line ivi compreso l’archivio storico, dei dati identificativi della minore nel cui interesse è stato attivato il presente procedimento, eccettuata la mera conservazione degli stessi ai fini di un loro eventuale utilizzo in sede giudiziaria;

RICORDATO che, in caso di inosservanza della misura del divieto di trattamento disposta dal Garante, può trovare applicazione la sanzione penale di cui all’art. 170 del Codice, oltre alla sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento;

RITENUTO, tuttavia, di dover adottare, con riguardo all’accertata violazione un’ordinanza ingiunzione ai sensi dell’art. 166, comma, 7 del Codice e 18 della legge n. 689/1981 per l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 83, par. 5 del Regolamento;

RILEVATO che, per la determinazione dell’ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tener conto degli elementi indicati nell’art. 83, par. 2, del Regolamento e che, nel caso di specie, devono essere prese in considerazione quali circostanze aggravanti:

a) la gravità della violazione (art. 83, par. 2, del Regolamento), tenuto conto del pregiudizio subìto dall’interessata – minore di età all’epoca della pubblicazione – a causa della  pubblicazione del video integrale dell’XX sia nel contesto dell’articolo che in un canale Youtube riconducibile al medesimo editore;

b) la mancata adozione di misure dirette a mitigare il pregiudizio subìto dalla minore successivamente alla ricezione dell’interpello preventivo inviato dalla reclamante – al quale è stato peraltro fornito un riscontro generico disattendendo con ciò le indicazioni di cui all’art. 12, par. 4, del Regolamento – momento in cui il titolare ha avuto conoscenza certa della minore età della medesima;
e, quali fattori attenuanti:

c) l’adozione di misure idonee ad eliminare le conseguenze della violazione (art. 83, par. 2, lett. c), del Regolamento), avendo il titolare rimosso, nel corso del procedimento, le immagini contenute nell’articolo contestato ed essendo intervenuta anche la rimozione del video; 

d) la collaborazione mostrata nell’ambito del procedimento (art. 83, par. 2, lett. f), del Regolamento);

e) l’assenza di precedenti violazioni commesse con riferimento al trattamento di dati personali in quanto si tratta di un caso isolato (art. 83, par. 2, lett. e), del Regolamento);

RITENUTO che, in base al complesso degli elementi sopra indicati e dei principi di effettività, proporzionalità e dissuasività indicati nell’art. 83, par. 1 del Regolamento, debba applicarsi alla medesima la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 5.000,00 (cinquemila);

RITENUTO che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie nei confronti di More News società cooperativa a r.l. in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE l’avv. Guido Scorza;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento:

a) prende atto delle misure adottate dal titolare del trattamento nel corso del procedimento al fine di rimuovere le immagini contestate dall’interessata;

b) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f) del Regolamento, dispone il divieto di ulteriore trattamento dei dati sopra indicati con riferimento alla loro ulteriore diffusione, anche on line ivi compreso l’archivio storico, eccettuata la mera conservazione di essi ai fini di un loro eventuale utilizzo in sede giudiziaria;

ORDINA

ai sensi degli artt. 58, comma 2, lett. i) e 83 del Regolamento, a More News società cooperativa a r.l., titolare della testata giornalistica Torinooggi.it, con sede a Cuneo, Corso Nizza 36 (CAP 12100), C.F. 03401570043, nella persona del rappresentante pro tempore, di pagare la somma di euro 5.000,00 (cinquemila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione, rappresentando che il contravventore, ai sensi dell’art. 166, comma 8 del Codice, ha facoltà di definire la controversia, mediante il pagamento, entro il termine di trenta giorni, di un importo pari alla metà della sanzione irrogata;

INGIUNGE

a More News società cooperativa a r.l., in caso di mancata definizione della controversia ai sensi del citato art. 166, comma 8, del Codice, di pagare la somma di euro 5.000 (cinquemila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’art. 27 della legge n. 689/1981.

DISPONE

ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle misure adottate nei confronti di More News società cooperativa a r.l., in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 22 giugno 2023

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Scorza

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Filippi