g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 1° giugno 2023 [9916670]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 9916670]

Provvedimento del 1° giugno 2023

Registro dei provvedimenti
n. 224 del 1° giugno 2023

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia, componente, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (di seguito “Codice”);

VISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione n. 98 del 4 aprile 2019, pubblicato in G.U. n. 106 dell’8 maggio 2019 e in www.gpdp.it, doc. web n. 9107633 (di seguito “Regolamento del Garante n. 1/2019”);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, doc. web n. 1098801;

Relatore il prof. Pasquale Stanzione;

PREMESSO

1. Introduzione.

Con reclamo presentato, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, nei confronti del Comune di Guardiagrele (di seguito, il “Comune”), il sig. XX ha rappresentato a questa Autorità di aver esercitato, in data XX, il diritto di accesso di cui all’art. 15 del Regolamento nei confronti del Comune e di non avere ricevuto idoneo riscontro.

In particolare, il reclamante ha rappresentato:

- “come assegnatario di alloggio di edilizia popolare, a seguito di comunicazione ATER CHIETI del XX ho effettuato alla stessa richiesta di acquisto dell’alloggio in data XX […] In data XX ricevo, come copia per conoscenza, una comunicazione interna ATER, […] nella quale viene praticamente affermato di non poter procedere alla vendita dell’immobile in quanto ceduto in data XX al Comune di Guardiagrele”;

- “venuto anche a conoscenza che in data XX il Comune di Guardiagrele ha provveduto a mettere in vendita gli alloggi presenti nel mio stesso condominio tranne che al sottoscritto, in data XX ho effettuato formale richiesta di motivazione per tale esclusione [… al] Comune di Guardiagrele […] In data XX la risposta che mi viene fornita dal […] Comune di Guardiagrele è che proprietario dell’alloggio non è il Comune di Guardiagrele ma ATER CHIETI”.

Al fine di comprendere, pertanto, il soggetto proprietario dell’immobile, nonché titolare del trattamento, il reclamante si è rivolto, in numerose occasioni, informalmente al Comune, senza aver ottenuto un chiarimento definitivo. Da ultimo, il reclamante ha esercitato, nei confronti del Comune, il diritto di accesso senza ottenere riscontro.

2. L’attività istruttoria.

A fronte della richiesta dell’Autorità (nota prot. XX dell’XX), formulata ai sensi dell’art. 15 del Regolamento n. 1/2019, concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali (doc. web n. 9107633), il Comune, con nota prot. XX del XX, ha dato un parziale riscontro all’interessato, dichiarando in particolare “nonostante le innumerevoli interlocuzioni con l’ATER, non è riuscito a definire, in così pochi giorni, la proprietà dell’immobile in questione. L’alternarsi, in corso degli anni, delle diverse amministrazioni e dei diversi funzionari sia in Comune che nell’ATER rendono la soluzione al problema molto complessa e delicata. Ad ogni modo la volontà […] è di fare chiarezza una volta per tutte sul tema in questione, per questa ragione affiderà ad un professionista esterno l’incarico di definire l’ubicazione degli immobili intestati al Comune […] Il professionista ha 60 giorni di tempo per fornire una relazione dettagliata sullo stato dei luoghi. Sarà premura del Comune di Guardiagrele informare tempestivamente dei risultati di tale relazione il [… reclamante]”.

Al fine di definire l’istruttoria, l’Autorità, ai sensi dell’art. 157 del Codice, ha chiesto al Comune (nota prot. XX del XX), aggiornamenti sulla vicenda in esame e sull’eventuale esito della relazione tecnica in merito all’individuazione del proprietario dell’immobile, senza ricevere alcun riscontro.

Con nota del XX (prot. n. XX), l’Ufficio, sulla base degli elementi acquisiti, dalle verifiche compiute e dei fatti emersi a seguito dell’attività istruttoria, ha notificato al Comune, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento:

per aver fornito riscontro alla richiesta dell’interessato, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento, oltre il termine massimo di un mese previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, senza aver informato lo stesso, entro il medesimo termine, dei motivi dell'inottemperanza e della possibilità di proporre reclamo a un'autorità di controllo o ricorso giurisdizionale, in violazione del principio di “liceità, correttezza e trasparenza” e degli artt.  12, parr. 3 e 4, 15 del Regolamento;

per il mancato riscontro nei termini previsti della richiesta di informazioni formulata dall’Ufficio con nota prot. XX del XX, in violazione dell’art. 157 del Codice.

Con la medesima nota, il Comune è stato invitato a produrre al Garante scritti difensivi o documenti ovvero a chiedere di essere sentito dall’Autorità (art. 166, commi 6 e 7, del Codice, nonché art. 18, comma 1, dalla l. 24 novembre 1981, n. 689).

Con nota del XX (prot. n. XX), il Comune ha presentato la propria memoria difensiva, dichiarando, tra l’altro, che:

- “gli uffici comunali di concerto con l’ATER hanno attenzionato, fin dai primi mesi di insediamento dell’amministrazione, XX, la controversia questione relativa alla proprietà comunale di alcuni alloggi ubicati nel condominio “Fonte Nuova” (oggetto dell’attuale reclamo) ma soprattutto di accertare in generale il patrimonio comunale e risolvere problematiche che si trascinano da oltre un decennio”;

- “pertanto, come anticipato nella nota di risposta all’Autorità Garante del XX, è stato affidato con determinazione […] ad un professionista esterno […] l’incarico di individuare gli alloggi di proprietà del Comune nel Condominio […] oggetto dell’attuale controversia”;

- “[…] nominava Responsabile Esterno del trattamento art. 28 GDPR per l’individuazione degli immobili di proprietà del Comune per i quali il Comune stesso è Titolare del Trattamento, il Geometra […]”;

- “l’oggetto dell’incarico del professionista era quello di individuare l’esatta individuazione degli alloggi di proprietà del Comune presenti nel condominio e la corrispondenza con quelli censiti nel catasto ovviamente nello svolgere il suo compito in alcuni casi poteva essere necessario chiedere informazioni tecniche e non certamente legati alla privacy delle persone fisiche, a utilizzatori di alloggi presenti nel condominio”;

- “in data XX, l’Ufficio Demanio e Patrimonio del Comune di Guardiagrele ha incaricato due agenti della Polizia Municipale ad effettuare una ricognizione delle unità abitative e l’individuazione dell’esatta dislocazione nel condominio degli alloggi”;

- “dalla ricognizione degli agenti della Polizia Municipale e dal lavoro svolto dal professionista incaricato sono stati individuati gli alloggi di proprietà comunale e la loro corrispondenza in catasto ma, è anche emerso che un alloggio non sarebbe stato censito in catasto e tale alloggio presumibilmente era in uso [… al reclamante]”;

- “la risultanza dell’indagine effettuata sia tramite l’ausilio degli agenti di Polizia locale che tramite l’attività del tecnico esterno incaricato ha messo in luce le ragioni per le quali, a suo tempo, non era stato venduto l’alloggio occupato dal [… reclamante] e le ragioni per cui i funzionari comunali precedenti non avevano alienato il bene vendendolo”;

- “in data XX, prima del sopralluogo del professionista, il [… reclamante] contestava la nomina del Comune di Guardiagrele al geometra […] di Responsabile Esterno del Trattamento, perché a suo dire il Comune di Guardiagrele, tramite i propri responsabili, in passato aveva sempre affermato che il Comune non era proprietario del suo alloggio”;

- “questa presa di posizione, ha impedito al consulente nominato dal Comune di accedere all’unità abitativa da lui occupato. Tale sopralluogo era indispensabile per definire con certezza se l’immobile era censito in catasto o meno e se la proprietà era comunale o meno”;

- “l’ostruzionismo del [… reclamante] è stato solo pretestuoso ed aveva come unico obiettivo impedire al Comune di procedere con la conclusione del procedimento amministrativo che avrebbe portato a individuare esattamente i subalterni presenti nel Condominio e successivamente censire in catasto quelli mancanti”;

- “nonostante l’atteggiamento ostruzionistico del [… reclamante], l’Ente ha riscontrato che l’alloggio occupato dal [… reclamante] non è censito in catasto e per questo in passato non è stato messo nella disponibilità patrimoniale del Comune”;

- “si conclude che nel corso degli ultimi 10 anni la questione relativa alla proprietà degli alloggi ubicati nel condominio menzionato è stata mal gestita. L’ente, come da atto notarile, è proprietario di alcuni alloggi ma, si evidenzia che solo l’attuale amministrazione si è fatta carico di risolvere una questione, come illustrato, molto articolata”;

- “l’ente ha agito e agirà sempre nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali.

Si sostiene che incaricare un professionista per individuare gli alloggi di proprietà dell’Ente, il quale in ragione dell’incarico chiede informazioni o la cortesia di vedere la planimetria dell’appartamento ad alcuni utilizzatori degli alloggi del condominio menzionato hanno dimostrato piena disponibilità e collaborazione nell’attività di accertamento intrapresa dall’Ente, perché la soluzione della questione è e deve essere obiettivo di tutti, pubblica amministrazione e privati”;

- “allo stesso tempo, l’Ente è tenuto ad agire nel pieno rispetto dei principi di buon andamento ed efficacia ed efficienza dell’agire amministrativo che contempla una buona gestione del patrimonio comunale, al fine di evitare responsabilità erariali”;

- “l’amministrazione porterà avanti tale approccio anche sulla questione della proprietà degli alloggi ubicati nel condominio [… oggetto del reclamo] l’ente di concerto con l’ATER deve poter concludere il procedimento attivato”;

- “per la risoluzione del problema, il Comune e l’ATER dovranno trovare un accordo per chi dovrà censire in catasto gli alloggi mancanti soprattutto per chi si accollerà le eventuali spese economiche, attività indispensabile per permettere successivamente al Comune di inserirlo nel proprio Patrimonio Comunale (previa cessione dell’immobile dall’ATER al Comune al titolo gratuito) ed eventualmente procedere con l’alienazione in futuro”;

- “per la conclusione di questa spiacevole situazione, si confida anche nella collaborazione del [… reclamante], che fino ad oggi ha mostrato un atteggiamento ostruzionistico, che è sempre stato informato su ogni attività che l’Ente stava portando avanti proprio secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza, considerando che il [… reclamante] è un consulente del Comune e quindi quotidianamente è presente negli uffici comunali e ha rapporti quotidiani e confidenziali con amministratori e funzionari comunali e come si evince anche dalla corrispondenza intercorsa con l’Ente”;

- “per le motivazioni sopra riportate l’Ente non è in accordo con quanto scritto dal Garante con la nota […] perché ha sempre operato con liceità, correttezza e trasparenza e non ha violato in nessun modo il GDPR”.

Con nota del XX (prot. n.XX), il Comune ha rappresentato che “in data XX, […] si è tenuto un incontro tra il Sindaco e […il reclamante]; “le parti dopo un ampio scambio di vista e una valutazione/analisi degli atti in possesso sia dell’Ente che del [reclamante] prendono atto:

- Delle difficoltà riscontrate nell’attività di accertamento della proprietà dell’immobile, della contestuale identificazione della Titolarità di trattamento dati e dell’esatto ruolo e funzione degli altri Enti quali Responsabili di trattamento incaricati;

- Che tali difficoltà sono da ricondursi a problematiche documentali, lungaggini burocratiche, avvicendamenti Dirigenziali e di personale, errori interpretativi di atti e regolamenti ed una sottostimata valutazione del problema in tutti i suoi aspetti, che nel corso degli ultimi 15 anni hanno impedito a quest’Ente e causato a quest’Amministrazione un attento e risolutivo accertamento e gestione della proprietà e che hanno portato [… al reclamante] ad essere non tutelato sia sull’aspetto privatistico in generale sia sull’aspetto della tutela della privacy in particolare;

- Della volontà dell’attuale Amministrazione di sanare definitivamente e correttamente questa situazione avvalendosi anche della disponibilità di collaborazione del [… reclamante] nel passato più volte espressa e rinnovata in quest’incontro”;

- “con particolare riferimento alle affrettate ed errate “dichiarazioni di ostruzionismo” riferite al [… reclamante] per le quali, accettando da parte di quest’Amministrazione le scuse ufficiali che esprimiamo anche in questo documento, ne rinuncia mediante apposizione di firma autografa nella presente, a sollevare ulteriori questioni dinanzi all’autorità giudiziaria per la valutazione di eventuali dichiarazioni diffamatorie”;

- “il Sindaco a nome di questa Amministrazione e dell’Ente che rappresenta […] ribadisce la volontà di sostenere pienamente ed in tutti gli aspetti il [… reclamante] quale cittadino di questo Comune nonché meritevole di ottenere quanto da Lui richiesto, auspicato e di diritto […] conferma l’impegno assunto da parte di questa Amministrazione con il documento […] anche con ulteriori interventi presso ATER Chieti al fine di sanare tutte le emerse problematiche catastali, cessioni e gestioni di proprietà, attribuzioni di titolarità e responsabilità per il trattamento dati affinché il [reclamante] possa risolvere definitivamente la problematica in oggetto”.

Da ultimo si rappresenta che, con nota del XX (n. prot. XX), l’ATER Chieti ha fornito elementi istruttori all’Autorità specificando, tra l’altro, di aver invitato il Comune a partecipare a “un incontro formale […]  al fine di definire la proprietà dell'alloggio del [… reclamante] e dare allo stesso indicazioni chiare e precise sulla possibilità di acquisto” e allegando le visure storiche dell’immobile dalle quali si evince che la proprietà oggetto della vicenda in esame è tuttora in capo al Comune (all. 4).

3. Esito dell’attività istruttoria.

Il trattamento dei dati personali, da parte dei soggetti pubblici, deve avvenire nel rispetto delle disposizioni del Regolamento e del Codice.

Il trattamento dei dati personali effettuato da soggetti pubblici è, di regola, lecito solo se necessario “per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” o “per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento” (art. 6, par. 1, lett. c) ed e), del Regolamento). Il titolare del trattamento, pur in presenza di una condizione di liceità, è poi, in ogni caso, tenuto a rispettare i principi in materia di protezione dei dati personali, tra i quali, il principio di “liceità, correttezza e trasparenza” in base al quale i dati devono essere “trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato” (art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento).

Ai sensi dell’art. 15 del Regolamento l’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento o (come nel caso in esame, il presunto titolare del trattamento), “la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: a) le finalità del trattamento; b) le categorie di dati personali in questione; c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati […]”.

L’art. 12, par. 3, del Regolamento stabilisce che il titolare del trattamento deve dare riscontro alla richiesta dell’interessato senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della stessa. Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste, fermo restando che l’interessato deve essere informato di tale proroga e dei motivi del ritardo entro un mese dal ricevimento della richiesta (cons. 59 e art. 12, par. 4, del Regolamento).

Nel corso dell’istruttoria è stata accertato il mancato riscontro all’esercizio dei diritti degli interessati (nello specifico, il diritto di accesso di cui all’art. 15 del Regolamento), in violazione degli artt. 5 e 12 del Regolamento medesimo. Giova chiarire che, nella vicenda in esame, l’interessato, al fine di poter beneficiare del diritto di prelazione all’acquisto dell’alloggio a lui assegnato, aveva necessità di individuare il soggetto proprietario dell’immobile -nonché titolare del trattamento dei dati personali inerenti alla gestione dell’alloggio. Per tali motivi, dopo numerose e infruttuose interlocuzioni con il Comune, il reclamante ha esercitato, il diritto di accesso nei confronti del Comune che, in ogni caso, non ha fornito riscontro nel termine stabilito dal Regolamento.

L’Autorità di controllo, nell’ambito dei compiti e poteri attribuiti dal Regolamento, tratta i reclami svolgendo le opportune indagini, anche sulla corretta applicazione della disciplina di protezione dei dati (art. 57 par.1, lett. a), f) ed h) e 58 del Regolamento). A tale scopo l’Autorità ha il potere di ingiungere al titolare del trattamento e al responsabile del trattamento di fornire ogni informazione di cui necessiti per l’esecuzione dei suoi compiti (art. 58 par.1, lett. a), del Regolamento).

L’art. 157 del Codice inoltre prevede che, in relazione ai poteri di cui all’art. 57 del Regolamento e per l’espletamento dei propri compiti, il Garante può richiedere al titolare, al responsabile, al rappresentante del titolare o del responsabile, all’interessato o anche a terzi, di fornire informazioni e di esibire documenti e che il mancato riscontro a tale richiesta, entro il termine indicato, rende applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 83, par. 5 del Regolamento (v. art.166, comma 2, del Codice).

Nel caso di specie è stato accertato il mancato riscontro da parte del Comune alla richiesta di informazioni dell’Autorità (nota prot. XX del XX) risultando, pertanto, accertata la violazione dell’art. 157 del Codice. A tal proposito, si osserva che, anche alla luce dei principi generali di buon andamento, efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost., nonché art. 9, comma 1 e 10, comma 3, del Regolamento interno del Garante n. 1/2019 del 4 aprile 2019, doc. web n. 9107633), il mancato riscontro ha inciso sulla completezza e celerità dell’attività istruttoria. In relazione a tale contestazione si osserva che il Comune non ha presentato memorie difensive.

4. Conclusioni.

Alla luce delle valutazioni sopra richiamate, si rileva che le dichiarazioni rese dal Comune del trattamento nel corso dell’istruttoria ˗ della cui veridicità si può essere chiamati a rispondere ai sensi dell’art. 168 del Codice ˗ seppure meritevoli di considerazione, non consentono di superare i rilievi notificati dall’Ufficio con l’atto di avvio del procedimento e risultano insufficienti a consentire l’archiviazione del presente procedimento, non ricorrendo, peraltro, alcuno dei casi previsti dall’art. 11 del Regolamento del Garante n. 1/2019.

Si confermano, pertanto, le valutazioni preliminari dell’Ufficio e si rileva l’illiceità del trattamento di dati personali effettuato dal Comune, per aver fornito all’interessato un riscontro tardivo e parziale all’istanza di accesso, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 12, parr. 3 e 4 e 15 del Regolamento e per non aver fornito riscontro alla richiesta di elementi formulata dal Garante, in violazione dell’art.157 del Codice.

5. Adozione dell’ordinanza ingiunzione per l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e delle sanzioni accessorie (artt. 58, par. 2, lett. i), e 83 del Regolamento; art. 166, comma 7, del Codice).

Il Garante, ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i), e 83 del Regolamento nonché dell’art. 166 del Codice, ha il potere di “infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 83, in aggiunta alle [altre] misure [correttive] di cui al presente paragrafo, o in luogo di tali misure, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso” e, in tale quadro, “il Collegio [del Garante] adotta l’ordinanza ingiunzione, con la quale dispone altresì in ordine all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sua pubblicazione, per intero o per estratto, sul sito web del Garante ai sensi dell’articolo 166, comma 7, del Codice” (art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019).

Al riguardo, tenuto conto dell’art. 83, par. 3, del Regolamento, nel caso di specie, la violazione delle disposizioni citate è soggetta all’applicazione della stessa sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento. La predetta sanzione amministrativa pecuniaria inflitta, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso, va determinata nell’ammontare tenendo in debito conto gli elementi previsti dall’art. 83, par. 2, del Regolamento, in relazione ai quali si osserva quanto segue.

Il ritardo e l’incompletezza dei riscontri forniti al reclamante, nonché il mancato riscontro alla richiesta di informazioni del Garante, hanno inciso negativamente sulla completezza e celerità dell’attività istruttoria.

Di contro, si osserva che il Comune si è attivato al fine di porre rimedio alla violazione e attenuarne i possibili effetti negativi e che non risultano a carico del Comune precedenti violazioni pertinenti commesse o precedenti provvedimenti di cui all’art. 58 del Regolamento. Si rileva, altresì, il carattere colposo della violazione. In ragione dei suddetti elementi, valutati nel loro complesso, si ritiene di determinare l’ammontare della sanzione pecuniaria, nella misura di euro 5.000 (cinquemila) per la violazione degli artt. 5, 12 e 15 del Regolamento e 157 del Codice quale sanzione amministrativa pecuniaria ritenuta, ai sensi dell’art. 83, par. 1, del Regolamento, effettiva, proporzionata e dissuasiva.

Si ritiene, altresì, che debba applicarsi la sanzione accessoria della pubblicazione sul sito web del Garante del presente provvedimento, prevista dall’art. 166, comma 7, del Codice e dall’art. 16 del Regolamento del Garante n. 1/2019.

Si ritiene, infine, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), del Regolamento, dichiara illecita la condotta tenuta dal Comune di Guardiagrele, descritta nei termini di cui in motivazione, consistente nella violazione degli artt. 5, 12 e 15 del Regolamento e 157 del Codice.

ORDINA

Al Comune di Guardiagrele, con sede in Piazza San Francesco, n. 12 66016 (CH) - C.F. 00239980691 - ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i), e 83, par. 5, del Regolamento e dell’art. 166, comma 2, del Codice, di pagare la somma di euro 5.000 (cinquemila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione;

INGIUNGE

Al Comune di Guardiagrele, di pagare la somma di euro 5.000 (cinquemila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della l. n. 689/1981.

Al riguardo, si ricorda che resta salva la facoltà per il trasgressore di definire la controversia mediante il pagamento – sempre secondo le modalità indicate in allegato – di un importo pari alla metà della sanzione irrogata, entro 30 giorni dalla data della notifica del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice (cfr. anche art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 150 dell’1/9/2011);

DISPONE

la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice;

l’annotazione del presente provvedimento nel registro interno dell’Autorità, previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle violazioni e delle misure adottate in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento.

Ai sensi degli artt. 78 del Regolamento, 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 1° giugno 2023

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei

Scheda

Doc-Web
9916670
Data
01/06/23

Argomenti


Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca

Vedi anche (10)