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Provvedimento del 22 giugno 2023 [9924481]

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[doc. web n. 9924481]

Provvedimento del 22 giugno 2023

Registro dei provvedimenti
n. 332 del 22 giugno 2023

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti ed il dott. Claudio Filippi, vice segretario generale;

VISTO il  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTE le Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica” di cui all’allegato 1 del Codice (di seguito “Regole deontologiche”);

VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data 22 dicembre 2021 da XX, il quale ha lamentato una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali in relazione all’articolo pubblicato da “Futuro Molise” dal titolo "XX”, reperibile al link https://.... In tale articolo si richiamava la circostanza della sua mobilitazione presso il Ministro competente sul problema dell’installazione di pannelli fotovoltaici nei centri storici, in relazione ai lavori di ristrutturazione della propria abitazione e si rendeva noto, in particolare, il paese ed il quartiere di ubicazione della stessa, pubblicando altresì una fotografia che riportava il nome della strada ed evidenziava l’ingresso dell’immobile;

CONSIDERATO che nel chiedere la limitazione definitiva del trattamento con riguardo “all’ulteriore diffusione delle immagini ritraenti l’abitazione (..) poste a corredo del summenzionato articolo”, il reclamante ha evidenziato:

- la carenza di un interesse pubblico alla conoscenza della notizia, stante l’assenza di ogni nesso tra il contenuto dell’articolo e la funzione di XX dallo stesso rivestita;

- il carattere denigratorio dell’articolo nei confronti della sua persona e del partito politico di appartenenza, dato il suo ruolo di portavoce e Capogruppo del XX in seno al XX del XX;

- la violazione del principio di essenzialità dell’informazione di cui all’art. 6 delle sopra menzionate Regole deontologiche rispetto alla pubblicazione della foto ritraente la sua abitazione, nonché del precedente art. 3 con riguardo alla prevista tutela del domicilio e dei luoghi di privata dimora;

- la possibilità, anche in ragione dell’ubicazione dell’immobile in una zona caratterizzata da una ridotta densità abitativa, della sua immediata riconoscibilità e del rischio di pregiudizio alla sicurezza ed alla riservatezza propria e dei familiari;

- l’elevato numero di visualizzazioni on-line dell’articolo registrato al momento del reclamo;

VISTA la nota del 12 aprile 2022 con la quale l’Autorità ha chiesto a Futuro Molise S.r.l.  – editore della testata on line “Futuro Molise”, responsabile della pubblicazione dell’articolo oggetto di reclamo − di fornire osservazioni in relazione al reclamo stesso;

VISTA la successiva nota del 20 aprile 2022 con cui la Società per il tramite del direttore responsabile della testata, nel richiedere il rigetto del reclamo, rilevando l’inconsistenza dei motivi alla base dell’atto, ha rappresentato che:

- la sussistenza di un interesse pubblico alla diffusione della notizia perché la stessa “riguarda un’attività di un soggetto che riveste una carica pubblica” ed evidenzia altresì “l’atteggiamento di un esponente politico candidatosi alla Presidenza della XX e a capo della principale forza di opposizione alla XX”;

- l’assenza, nell’articolo in questione, di profili denigratori relativi al reclamante, risultando evidente l’interesse della cittadinanza a conoscere il fatto che “il Consigliere XX, soggetto che ricopre una carica pubblica, si sia rivolto al Governo (…) per ottenere un risultato che gli stessi cittadini, da lui rappresentati, molto difficilmente riescono (…) ad ottenere per i noti problemi burocratici”;

- l’assenza di profili di violazione, nel caso di pubblicazione di immagini esterne di abitazioni di esponenti politici, come attestato anche da altri articoli pubblicati pure da testate a diffusione nazionale (ad es. l’articolo de Il Sole 24ore del 21.03.2014 in cui compare finanche l’indirizzo, il numero civico e il piano dell’abitazione di XX);

- la circostanza che l’immagine pubblicata raffigura la parte esterna dello stabile visibile dalla strada ed è “lo screenshot delle immagini ottenute da Google Maps” che risultano pertanto presenti nel sistema informatico di Google e accessibili a chiunque;

- la considerazione che la ripresa in esame non viola alcuna norma a tutela del domicilio o dei luoghi di privata dimora, in quanto tale tutela opera solo se i luoghi siano adeguatamente schermati e sottratti alla normale osservazione dall’esterno;

- il carattere strumentale del reclamo, ben potendo l’interessato rispondere ai rilievi dell’articolo e “far conoscere la verità alla cittadinanza”;

VISTA la nota del 28 aprile 2023 con la quale il reclamante ha ribadito le proprie doglianze evidenziando:

- l’assenza di elementi volti a dimostrare sia l’interesse pubblico nella diffusione della notizia che l’essenzialità della pubblicazione della foto dell’abitazione come riprodotta e corredata da elementi identificativi, stante, in particolare, l’insussistenza di ogni nesso tra tale pubblicazione e l’incarico politico svolto;

- la circostanza che l’articolo, più che espressione di una “legittima critica politica”, aveva l’obiettivo di screditarne l’immagine sotto il profilo morale e politico, stante anche il titolo, e di rendere nota a tutti la propria abitazione, esponendolo con la famiglia “ad un concreto pericolo per la nostra incolumità”;

VISTA la nota dell’Ufficio del 7 ottobre 2022 con la quale, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, è stato comunicato a Futuro Molise S.r.l., titolare del trattamento lamentato con l’atto di reclamo, l’avvio del procedimento per l’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, rilevando la presunta violazione delle seguenti disposizioni:

- i principi generali del trattamento di cui all’art. 5, par. 1 del Regolamento e, in particolare, i principi di “liceità e correttezza” (lett. a) e di “minimizzazione” dei dati (lett. c);

- l’art. 137, comma 3, del Codice, e l’art. 6 delle “Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica”;

VISTA la memoria difensiva del 4 novembre 2022, con la quale la Società, nel ribadire la propria posizione, ha evidenziato che:

- la notizia, diffusa con linguaggio continente e proporzionato, riguardava un fatto di interesse pubblico, considerata la carica rivestita dal reclamante e la rilevanza locale della testata giornalistica;

- il richiamo di alcuni dettagli nell’articolo contestato deve essere ritenuto come condizione essenziale per garantire un’informazione chiara e trasparente al cittadino con riguardo al diritto ad essere informati, tanto più in ragione della qualificazione soggettiva dell’interessato quale esponente pubblico e rappresentante della collettività in seno alla XX;

- la condotta dell’interessato deve considerarsi rilevante rispetto al suo ruolo o alla sua vita pubblica, avendo nella sua veste istituzionale, interpellato il Ministro competente proprio per porre l’attenzione su “un problema strettamente connesso ai fatti privati oggetto di notizia all’interno dell’articolo”;

- l’articolo non solo risponde ai requisiti di continenza e veridicità della notizia, ma presenta commenti ed opinioni tipiche dell’attività giornalistica che appartengono alla libertà di informazione;

- l’informazione relativa all’abitazione del reclamante e la foto ritraente la strada in cui è situato l’immobile ed il relativo ingresso, come da prassi in uso presso testate di respiro nazionale, si è limitata alla mera ubicazione dell’edificio di un personaggio di rilevanza pubblica locale, senza violarne il domicilio ed acquisendo l’immagine dal web, né vi è stato alcun ricorso a tecniche invasive;

- l’informazione, in considerazione della circostanza che il Sig. XX è molto legato al paese di XX (di appena 4.500 abitanti) di cui risulta originario come si evince da una semplice ricerca sul web, non può ritenersi riservata in via assoluta potendo considerarsi già nota alla collettività XX e, in ragione della rilevanza pubblica dell’interessato, anche da buona parte della collettività regionale;

- lo scarso rilievo dell’informazione contestata per l’incolumità dell’interessato che, in quanto personaggio pubblico di rilevanza regionale, non sarebbe vittima di ipotetici attentati alla sua persona per via della sola, mera pubblicazione della facciata del suo edificio, peraltro già noto ai più;

VISTA la nota dell’Ufficio del 13 dicembre 2022 con la quale si comunicavano al titolare le modalità di svolgimento della audizione richiesta con la suddetta memoria;

VISTA la successiva comunicazione del titolare del 18 gennaio 2023 con la quale nel dare atto dell’avvenuto decesso del direttore responsabile della testata e della conseguente richiesta di rinvio dell’audizione si rendeva nota, altresì, l’avvenuta rimozione della foto reperibile al sopra menzionato link;

VISTA, l’ultima nota del 7 giugno 2023 con la quale si comunicava, da parte della nuova direzione della testata, la rinuncia alla richiesta audizione;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

VISTA la normativa applicabile al caso di specie ed in particolare:

- l’art. 5, par. 1 lett.a) e c) del Regolamento con riguardo ai principi generali di liceità e correttezza , nonché di minimizzazione del trattamento dei dati personali;

- l’art. 137, comma 3 del Codice che prevede che la diffusione dei dati per finalità giornalistiche deve avvenire nel rispetto dei limiti del diritto di cronaca e del principio dell’”essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico”;

- l’art. 6 delle “Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica” che individua i presupposti e i limiti per il trattamento di dati personali in ambito giornalistico, in rapporto al richiamato principio di “essenzialità dell’informazione”;

CONSIDERATO che il rispetto delle citate Regole deontologiche costituisce condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali (art. 2–quater del Codice);

CONSIDERATO che la suddetta foto con il nome della strada in cui si trova l’abitazione del reclamante e l’evidenza dell’ingresso, in ragione dell’ubicazione dell’immobile in una zona caratterizzata da una ridotta densità abitativa ne consentiva a chiunque l’immediata riconoscibilità in contrasto con il principio di essenzialità dell’informazione e ha comportato un trattamento di dati personale non adeguato  rispetto alle finalità di informazione pure legittimamente perseguite (cfr. anche provv. del Garante n. 212 del 27 novembre 2019, doc . web n. 9236666);

RITENUTO, per le ragioni sopra esposte, che, nel caso di specie, la diffusione della foto sia da reputarsi in contrasto con l’art. 5, par. 1, lett. a) e c), del Regolamento, con l’art. 137, comma 3, del Codice, nonché con l’art. 6 delle Regole deontologiche e che il relativo trattamento, in quanto posto in essere con le predette modalità, sia da reputarsi illecito;

RITENUTO pertanto di dover disporre nei confronti di Futuro Molise S.r.l., ai sensi dell’art. 58, par.2, lett. f) del Regolamento, la misura del divieto di ulteriore trattamento della fotografia oggetto del presente procedimento con riferimento all’ulteriore diffusione della stessa anche on line, ivi compreso l’archivio storico, eccettuata la mera conservazione di essa ai fini di un eventuale utilizzo in sede giudiziaria;

RICORDATO che, in caso di inosservanza della misura del divieto di trattamento disposta dal Garante, può trovare applicazione la sanzione di cui all’art. 170 del Codice, oltre alla sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e) del Regolamento;

RITENUTO, inoltre, che, in ragione delle violazioni sopra riscontrate, debba essere adottata nei confronti di Futuro Molise S.r.l. una specifica ordinanza-ingiunzione ai sensi degli artt. 166, comma 7, del Codice e 18 della legge n. 689/1981, per l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 2-quater, 166, comma 2, del Codice, e 83, par. 5 del Regolamento;

RILEVATO che per la determinazione dell’ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto degli elementi indicati nell’art. 83, par. 2, del Regolamento e che nel caso di specie occorre prendere in considerazione quale circostanza aggravante:

a) la lesività, per la riservatezza dell’interessato, della condotta che ha comportato la diffusione della foto della sua abitazione con l’indicazione del nome della strada e l’evidenza dell’ingresso, tenuto conto dell’ubicazione dell’immobile in una zona caratterizzata da una ridotta densità abitativa e della conseguente immediata riconoscibilità da parte di chiunque (art. 83, par 2, lett. a) del Regolamento);

e quali circostanze attenuanti:

a) le finalità perseguite dal titolare, riconducibili all’esercizio del diritto di cronaca e alla libertà di informazione (cfr. art, 83, par.2, lett. a) del Regolamento), tenuto conto anche della qualificazione soggettiva dell’interessato e, pertanto, la necessità di assicurare, in questo ambito, il relativo bilanciamento con i diritti fondamentali degli interessati alla tutela della riservatezza, secondo quanto stabilito dal Regolamento (art. 85) e dal Codice (artt. 136 e ss.);

b) la carenza di elementi volti a comprovare l’impatto negativo sulla vita privata dell’interessato e della famiglia ed il pregiudizio alla relativa sicurezza e tranquillità (cfr. art, 83, par.2, lett. a) del Regolamento);

c) il dichiarato convincimento del titolare circa la legittimità del trattamento, senza volontà di ledere la sfera giuridica dell’interessato, tenuto conto delle caratteristiche della fotografia e della conoscibilità degli elementi riferibili all’abitazione da parte della comunità locale di riferimento (cfr. art. 83, par.2, lett. b) del Regolamento;

d) le misure adottate dal titolare del trattamento, avendo la società provveduto a rimuovere, nel corso del procedimento, la foto in questione (cfr. art. 83, par.2, lett. c) del Regolamento);

e) l’assenza di precedenti analoghe violazioni commesse dal medesimo titolare (cfr. art. 83, par. 2, lett. e) del Regolamento);

f) le condizioni economiche e professionali del contravventore (art. 83, par 2, lett. k), tenuto conto del carattere locale della realtà editoriale e di quanto emerso dai dati di bilancio della Società;

CONSIDERATI i parametri di cui sopra ed i principi di effettività, proporzionalità e dissuasività indicati nell’art. 83, par. 1, del Regolamento;

RITENUTO che, in base al complesso degli elementi sopra indicati, tenute in debito conto le diverse circostanze attenuanti emerse, debba applicarsi la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di euro 2.000,00 (duemila), pari allo 0,01% del massimo edittale, nei confronti di Futuro Molise S.r.l.;

RITENUTO altresì che, ai sensi degli artt. 166, comma 7, del Codice, e 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019, si debba procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante, a titolo di sanzione accessoria;

RITENUTO che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par.1, lett. u) del Regolamento, in ordine e alle violazioni e alle misure adottate nel caso d specie in conformità all’art. 58, par.2, del Regolamento medesimo;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n.1/2000;

RELATORE il dott. Agostino Ghiglia;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f) del Regolamento, dichiara il reclamo fondato per le ragioni di cui in premessa e, in particolare:

ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), del Regolamento, dispone nei confronti di Futuro Molise S.r.l. la misura del divieto di ulteriore trattamento della fotografia oggetto del presente procedimento con riferimento all’ulteriore diffusione della stessa anche on line, ivi compreso l’archivio storico, eccettuata la mera conservazione di essa ai fini di un eventuale utilizzo in sede giudiziaria;

ORDINA

ai sensi degli artt. 58, comma 2 lett. i) e 83 del Regolamento a Futuro Molise S.r.l., con sede in Sesto Campano (IS), Contrada Mazzarello s.n.c. - P.IVA:00925370942 di pagare la somma di euro 2.000,00 (duemila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione, rappresentando che il contravventore, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice ha facoltà di definire la controversia, mediante il pagamento, entro il termine di trenta giorni, di un importo pari alla metà della sanzione irrogata.

INGIUNGE

alla predetta Società, in caso di mancata definizione della controversia ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice di pagare la somma di euro 2.000,00 (duemila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della legge n. 689/1981.

DISPONE

a) ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice, la pubblicazione del presente provvedimento nel sito web del Garante e

b) ai sensi dell’art. 17 del Regolamento n. 1/2019 del Garante l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 22 giugno 2023

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Ghiglia

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Filippi