g-docweb-display Portlet

Parere su uno schema di regolamento recante la disciplina dei criteri e delle modalità di attribuzione e di utilizzo della “Carta della cultura Giovani” e della “Carta del merito” - 31 agosto 2023 [9929134]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

 

VEDI ANCHE Newsletter del 26 settembre 2023

 

[doc. web n. 9929134]

Parere su uno schema di regolamento recante la disciplina dei criteri e delle modalità di attribuzione e di utilizzo della “Carta della cultura Giovani” e della “Carta del merito” - 31 agosto 2023

Registro dei provvedimenti
n. 386 del 31 agosto 2023

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vice presidente, l’avv. Guido Scorza e il dott. Agostino Ghiglia, componenti e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministero della cultura;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito: “Regolamento”) e, in particolare, l’articolo 36, paragrafo 4;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito: “ Codice”) e, in particolare, l’articolo 154, comma 5;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni del segretario generale, rese ai sensi dell’articolo 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Pasquale Stanzione;

PREMESSO

Il Ministero della cultura ha richiesto il parere del Garante su di uno schema di regolamento recante la disciplina dei criteri e delle modalità di attribuzione e di utilizzo della “Carta della cultura Giovani” e della “Carta del merito”, da adottarsi in attuazione del comma 357 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come novellato dall’articolo 1, comma 630, lettera a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023).

Il novellato comma 357, pur confermando la già pervista misura della carta elettronica dello studente, ne modifica in alcune parti la disciplina disponendo che, dal 2023, essa venga sostituita da due strumenti, cumulabili tra loro: la “Carta della cultura Giovani” e la “Carta del merito”. Quest’ultima, in particolare, rappresenta un beneficio da assegnare agli studenti i quali abbiano conseguito il diploma di maturità con una votazione di almeno 100 centesimi.

La novella individua poi, con il comma 357-bis, il requisito patrimoniale necessario per l’assegnazione del beneficio nella titolarità di un ISEE non superiore a 35.000 euro.

In relazione al sistema dei controlli, si attribuisce al Ministero della cultura il potere di vigilanza sul corretto funzionamento delle carte, con possibilità di disattivazione in caso di usi difformi o violazioni delle disposizioni attuative, anche con la sospensione o cancellazione dall’elenco delle strutture, delle imprese o degli esercizi commerciali accreditati. E’, invece, attribuito al Prefetto il potere d’irrogazione delle sanzioni previste per le violazioni della disciplina considerata, che integrino gli estremi di illeciti amministrativi.

Il nuovo comma 357-ter demanda, poi, a un decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione e del merito, la definizione degli importi nominali da assegnare nel rispetto del limite di spesa stanziato, nonché dei criteri e delle modalità di attribuzione e utilizzo delle Carte.  Ai sensi del comma 358- e in continuità con la disciplina previgente- è demandata inoltre, a un’apposita convenzione tra il Ministero della cultura e il Corpo della Guardia di finanza la regolamentazione delle modalità di accesso ai dati e alle informazioni relativi all’assegnazione e all’uso delle carte, per il loro utilizzo da parte del medesimo Corpo, nell’ambito delle autonome attività di polizia economico-finanziaria di cui al d.lgs. n. 68 del 2001.

Lo schema di regolamento disciplina dunque, in attuazione di quest’ultima disposizione, le modalità generali per il riconoscimento della misura – oggi duplice- in favore dei ragazzi che compiano diciotto anni a decorrere dall’anno 2023. L’iniziativa s’inserisce nel contesto delle precedenti edizioni della misura di cui, come è noto, hanno già beneficiato i ragazzi che hanno compiuto 18 anni negli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, ai sensi delle disposizioni susseguitesi a partire dall’articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che ha introdotto il bonus cultura, successivamente confermato dalle leggi di bilancio per gli anni seguenti.

Il Ministero infine, in continuità con la procedura già seguita in occasione delle precedenti edizioni dell’iniziativa, ha sottoposto al parere del Garante anche lo schema di decreto del Segretario generale recante la disciplina delle modalità e dei tempi di gestione e conservazione dei dati personali, comprensivo degli Allegati 1, 2 e 3, relativi alle misure tecniche e organizzative adottate dal titolare e dai responsabili del trattamento, aggiornate alla nuova edizione dell’iniziativa.

RILEVATO

Il presente schema di regolamento, nel normare presupposti e modalità di attribuzione delle carte per i giovani, riflette l’impianto complessivo della misura, consolidatosi nel corso degli anni in virtù di discipline già sottoposte al parere del Garante.

L’articolazione essenziale della misura viene, tuttavia, adeguata alla duplicità degli strumenti oggi previsti e all’esigenza di superare alcune criticità riscontrate nell’applicazione della disciplina previgente.
Da un lato, dunque, restano invariate le disposizioni riferite ai soggetti responsabili, alle rispettive attribuzioni e alle modalità operative per la registrazione, da parte di beneficiari e operatori commerciali, nonché all’utilizzo del bonus.

Dall’altro lato, lo schema di regolamento introduce alcune variazioni alla disciplina contenuta nel d.M. 26 settembre 2022 n. 184, attualmente vigente, tra le quali si segnalano, in particolare, le seguenti.
L’articolo 3, comma 3, nella parte relativa all’accertamento (attraverso SPID o CIE) dei dati anagrafici dei beneficiari è integrato con riferimento all’ipotesi in cui i beneficiari non abbiano piena capacità di agire, con conseguente legittimazione all’autenticazione, con le stesse modalità, del loro rappresentante legale.

Al fine di limitare gli usi difformi delle carte l’articolo 5, comma 4, elenca i prodotti insuscettibili di acquisto con il bonus, quali gli abbonamenti a canali o piattaforme che offrono contenuti audiovisivi, a fronte, invece, dell’inclusione (al comma 3) dei corsi di danza tra i servizi suscettibili di conseguimento.

Per la stessa esigenza di contrasto degli usi difformi delle carte, l’articolo 6 disciplina i termini di utilizzo dei buoni di spesa – da destinarsi esclusivamente all’acquisto di uno o più beni rientranti nelle categorie espressamente indicate dal regolamento- non più suscettibili di conversione, da parte dell’esercente, in buoni di spesa generici.   L’articolo 6, comma 2, nel recepire le indicazioni espresse dal Garante con il parere del 12 maggio 2022 sul precedente provvedimento prevede peraltro, espressamente, che il controllo dell’identità del beneficiario da parte dell’esercente debba essere condotto nel rispetto dei principi di cui all’articolo 5, par. 1, lett. a) e c), del Regolamento.

In ordine alla registrazione degli esercenti tramite SPID o CIE sulla piattaforma informatica dedicata, l’articolo 7, comma 4, prevede che i titolari o i legali rappresentanti delle strutture indichino al momento della registrazione - oltre al numero di iscrizione al registro delle imprese, alla partita IVA, al codice ATECO, alla denominazione e ai luoghi dove viene svolta l'attività- anche l’indirizzo di posta elettronica certificata.

Lo schema di decreto del Segretario generale, concernente la disciplina delle modalità e dei tempi di gestione e conservazione dei dati personali relativi alla presente edizione dell’iniziativa, corredato dalle misure tecniche e organizzative da adottarsi da parte del titolare e dei responsabili del trattamento (allegati 1, 2 e 3), contiene disposizioni analoghe a quelle del corrispondente provvedimento del Segretario generale, relativo all’edizione del bonus cultura 2021 (sul cui schema il Garante ha reso parere con provvedimento n. 349 del 29 settembre 2021).

RITENUTO

Le modifiche introdotte dall’odierno provvedimento non presentano particolari criticità sotto il profilo della protezione dei dati personali e le misure di sicurezza, previste dal decreto del Segretario generale del Ministero e dai relativi allegati, devono ritenersi adeguate al grado di rischio connesso ai trattamenti considerati.

Residua, tuttavia, un aspetto sul quale un’ulteriore precisazione potrebbe essere utile a evitare dubbi interpretativi o criticità in sede applicativa.

In particolare, l’articolo 12, comma 2, dello schema di regolamento onera il Ministero della cultura dell’effettuazione della verifica dell’impatto della regolamentazione (“VIR”) mediante somministrazione, “su base volontaria”, di appositi questionari “a beneficiari ed esercenti, anche potenziali nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, e dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali”. Gli esiti della VIR sono poi trasmessi dal Ministero della cultura, oltre che ai Dipartimenti per gli affari giuridici e legislativi e per le politiche giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche al Ministero dell’economia e delle finanze, al Ministero dell’istruzione e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (art. 12, comma 3).
Ai sensi dell’articolo 3, comma 4, dello schema di decreto del Segretario generale, peraltro, la VIR si basa anche sull’elaborazione statistica dei dati raccolti, i cui risultati “anonimi nel loro complesso, potranno essere diffusi, in forma aggregata, dal MiC per attività connesse alle proprie attività istituzionali”.

Anche in ragione di tale prevista divulgazione è, pertanto, opportuno precisare, nell’ambito dell’articolato, che il trattamento realizzato attraverso i suddetti questionari deve riguardare esclusivamente dati aggregati.

IL GARANTE

ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 4 del Regolamento, esprime parere favorevole sul proposto schema di regolamento e sul correlato schema di decreto del Segretario generale del Ministero della cultura, con la condizione, esposta nel “Ritenuto”, relativa all’esigenza di precisare che il trattamento di dati personali, realizzato attraverso i questionari di cui all’articolo 12, comma 2, dello schema di regolamento, deve riguardare esclusivamente dati aggregati.

Roma, 31 agosto 2023

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei