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Provvedimento del 31 agosto 2023 [9944538]

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[doc. web n. 9944538]

Provvedimento del 31 agosto 2023

Registro dei provvedimenti
n. 390 del 31 agosto 2023

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo ai sensi dell’art. 77 del Regolamento presentato al Garante in data 13 giugno 2022 con il quale la sig.ra XX ha lamentato una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali – e in particolare delle disposizioni a tutela dei minori - in relazione alla pubblicazione, da parte della testata “Il Giorno”,  di una fotografia posta a corredo di una articolo del 4 giugno 2022 che riportava la notizia delle molestie subite sul treno da alcune ragazze, tra cui la figlia, nel viaggio di ritorno da Gardaland; viaggio nel quale si erano imbattute in un gruppo di ragazzi che avevano partecipato ad un raduno nella zona, degenerato in risse e atti di violenza;

VISTA la documentazione posta a corredo dell’istanza, riferibile nello specifico alla testata on-line “ilgiorno.it”;

CONSIDERATO che la reclamante ha, in particolare, rappresentato che:

- la fotografia ritraeva le protagoniste della vicenda, tra cui la figlia, «grossolanamente pixellata sugli occhi, rendendo lei e le altre ragazze riconoscibili nella cerchia di conoscenti e familiari, aggravando così ulteriormente il disagio già arrecato loro dall’esperienza vissuta»; la fotografia sarebbe stata scattata da una giornalista della testata, XX, mentre le minori si trovavano nella sala di aspetto della Polizia ferroviaria, senza alcuna autorizzazione dei genitori, in violazione dell’art. 7 delle Regole deontologiche;

- la fotografia così acquisita sarebbe poi stata utilizzata da diverse testate e ampiamente rinvenibile in rete, peraltro in certi casi associata all’informazione (pericolosa per l’incolumità delle interessate) che le minori sarebbero state in grado di riconoscere i molestatori;

- in data 4 giugno 2022 ha chiesto alla citata giornalista la rimozione della fotografia e poi, essendo la richiesta rimasta inevasa, ha inviato – parimenti senza successo - una formale richiesta all’editore della testata in data 5 giugno 2022;

CONSIDERATO che la reclamante muove analoghe doglianze nei confronti di altra testata, la quale è stata poi oggetto di un autonomo esposto e pertanto, viene trattata con separato provvedimento;

CONSIDERATO altresì che, per la natura del trattamento, il reclamo presentato dalla signora XX viene esaminato anche a titolo di segnalazione con riferimento alle altre minori ritratte nella fotografia allegata al reclamo;

VISTA la comunicazione del 5 luglio 2022 con cui Robin S.r.l. -Editore e titolare del trattamento de quo -ha fornito un riscontro alla richiesta di informazioni formulata da questo Ufficio il 28 giugno 2022 (nota prot. 35139), specificando che:

- l'articolo pubblicato sulla testata “Il Giorno” è stato oggetto di ampia rassegna da parte di tutti i giornali a tiratura locale e nazionale e dei media televisivi; sia sulla stampa cartacea sia su quella online, la cronaca è avvenuta nel rispetto delle vittime e della loro età;

- con particolare riferimento alla fotografia posta a corredo dell’articolo online, le ragazze ivi ritratte erano state rese «irriconoscibili dalle pixellature degli occhi e dalle mascherine ffp2 che coprivano a tutte buona parte del volto»;

- a seguito della richiesta della reclamante, pervenuta il 5 giugno 2022 alle ore 16,41, «il quotidiano si è immediatamente attivato per individuare la foto e procedere alla rimozione dagli archivi e dall'articolo on line» sì che «alle ore 21.30 del 5.06.2022 la foto risultava rimossa dagli archivi e non più visibile a corredo dall'articolo on line»:

VISTA la mail del 19 settembre 2022 con cui la reclamante ha integrato le proprie doglianze evidenziando il forte disagio vissuto dalla figlia, dovuto alla circolazione delle foto scattate dalla citata giornalista ed affermando che:

- la giornalista si sarebbe presentata «sotto mentite spoglie di avvocato» della madre di un’altra delle ragazze coinvolte nella vicenda realizzando gli scatti, non solo senza il consenso dei loro genitori, ma anche con l’inganno;

- sarebbero circolate in rete anche fotografie senza alcuna forma di mascheramento del volto delle ragazze, presumibilmente fornite dalla menzionata giornalista la quale avrebbe effettuato alcuni scatti prima di consigliare alle ragazze di indossare le mascherine ffp2;

VISTA la successiva mail del 3 ottobre 2022 con cui la reclamante, ricevute le osservazioni di Robin S.r.l., ha replicato che:

- corrisponde al vero che, dopo le sue lamentele, il giorno 5 giugno 2022 la foto delle ragazze era stata rimossa dal quotidiano "Il Giorno", sostituita dall'immagine di due agenti di Polizia, tuttavia «neppure 36 ore dopo, il quotidiano on-line "il Giorno" ave[va] ripristinato la foto delle ragazze, sempre corredata dal sottotitolo "cinque delle sei ragazze vittime della violenza sul treno"»;

- la giornalista ha scattato delle foto in varie modalità, anche senza mascherina, e presumibilmente le ha vendute ad altri giornali «tanto è vero che diverse testate giornalistiche, porgendo le loro scuse, hanno dichiarato di averle acquisite dalla signora XX»

- la figlia, di fatto, è stata riconosciuta da diverse persone: vicini di casa, parenti, amici e, soprattutto, ragazzi del liceo da lei frequentato; ciò anche in virtù di «una maglietta particolare, che portava di sovente, personalizzata da lei con un pennarello glitterato, che solo una testata ha avuto la cura di oscurare»;

VISTA la nota dell’Ufficio del 7 febbraio 2023 (prot. n. 21170/23) con la quale, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, è stato comunicato a Robin S.r.l. l’avvio del procedimento per l’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento in relazione alla presunta violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), del Regolamento, art.114, comma 6 cod. proc. pen., art. 137, comma 3, del Codice e 7 delle Regole deontologiche;

VISTE le osservazioni del 16 febbraio 2023 con cui Robin S.r.l., difesa dall’Avv. XX, oltre a richiamare le argomentazioni già esposte a sostegno della liceità del trattamento contestato, ha eccepito che:

- la Società è editore di alcuni siti online, tra cui “ilgiorno.it” mentre non è editore dell’edizione cartacea del quotidiano;

- il testo dell’articolo del 4 giugno 2022 indicato dalla reclamante non conteneva alcuna informazione idonea ad identificare le sei ragazze che avevano vissuto episodi di violenza, essendo in esso presente solo il dato relativo alle (grandi) città in cui esse vivevano, senza pubblicarne le iniziali;

- non può correttamente parlarsi di “limitate” misure di protezione dell’identità delle ragazze –  come rilevato nella citata comunicazione del Garante del 7 febbraio 2023 – essendo i volti pixellati e coperti dalle mascherine ffp2; pertanto la circostanza – affermata dalla reclamante – secondo la quale la figlia sarebbe stata riconosciuta è piuttosto da ricondursi alla circolazione di altre fotografie scattate e pubblicate senza forme di protezione, circolazione a cui la stessa reclamante fa più volte esplicito riferimento nelle sue dichiarazioni, ma che in alcun modo è riconducibile alla Robin S.r.l.,; così, anche lo scatto di immagini delle ragazze prive di mascherina non è imputabile alla giornalista chiamata in causa dalla reclamante;

- «non è vero e viene fermamente smentito» che la predetta giornalista si fosse presentata alle ragazze come “avvocato”;

- se è vero che la fotografia, dopo essere stata prontamente rimossa è stata erroneamente ripubblicata, è altrettanto vero che – sebbene non si ravvisasse l’illiceità della sua diffusione − è stata nuovamente e tempestivamente rimossa;

- se qualcuno ha riconosciuto la figlia della reclamante (ed eventualmente le altre ragazze) è da imputarsi, non alla natura della fotografia, inidonea a renderla riconoscibile, bensì alle notizie presenti su altri siti e al fatto di sapere che la ragazza con le amiche sarebbe stata a Gardaland quel giorno;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

CONSIDERATO che l’articolo oggetto di contestazione deve essere ricondotto ai trattamenti effettuati nell’esercizio della libertà di espressione e pertanto trovano applicazione nella loro integralità gli artt. 136 − 139 del Codice e le Regole deontologiche di cui all’art. 139 del Codice medesimo;

RILEVATO che – come più volte sostenuto dall’Autorità – al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati nell’ambito della libertà di manifestazione del pensiero, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e ss. e art. 102, comma 2, lett. a), del Codice) e sempreché si svolgano nel rispetto del principio dell’essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (art. 137, comma 3, del Codice; art. 6 delle Regole deontologiche);

CONSIDERATO che il rispetto del predetto principio di essenzialità dell’informazione è da interpretarsi con maggior rigore nei casi in cui le notizie riguardano soggetti minori di età, il cui superiore interesse deve ritenersi prevalente sulla base di quanto desumibile dai principi e dai limiti stabiliti dalla Carta di Treviso richiamata dall’art. 7 delle Regole deontologiche relative ai trattamenti con finalità giornalistiche;

CONSIDERATO altresì che la protezione dei minori opera a maggior ragione quando questi si trovino coinvolti in fatti di cronaca in qualità di vittime di azioni criminose, fattispecie nelle quali deve essere garantito il loro anonimato, evitando qualsiasi elemento informativo idoneo a consentirne l’identificazione anche indiretta (art. 114, comma 6 cod. proc. pen.; art. 7, comma 1 Regole deontologiche);

RILEVATO che, pur se la notizia riportata dalla testata oggetto di reclamo riguarda una vicenda di cronaca di particolare interesse pubblico, oggetto di attenzione da parte di ampia stampa locale e nazionale, l’immagine ad essa corredata, quale pubblicata a corredo dell’articolo del 4 giugno indicato dalla reclamante, non appare giustificata da specifiche esigenze informative ed è da considerarsi eccedente considerato che:

- ritrae in primo piano delle minori di cui viene sgranata (cd. pixelatura) la sola parte del volto, lasciando ampiamente visibili altri elementi − capelli, struttura fisica e abbigliamento – idonei a renderle identificabili, quantomeno nel loro ambiente sociale;

- è associata a fatti di violenza di cui le stesse sono state vittime;

- documenta la loro presenza in un contesto del tutto particolare - gli uffici della polizia – di per sé pregiudizievole per loro;

PRESO ATTO delle misure di rimozione adottate dalla Società in riscontro alla richiesta formulata dalla reclamante in data 5 giugno 2022, invero non esaustive in ragione della avvenuta ripubblicazione dell’immagine a distanza di poco tempo; preso tuttavia atto del nuovo intervento volto a rimediare all’accaduto (imputabile -secondo la Società - ad un errore accidentale) e che, pertanto, in ordine a tale profilo non sussistono i presupposti per l’adozione di provvedimenti in merito da parte dell’Autorità;

RITENUTO di non poter entrare nel merito delle affermazioni rese dalla reclamante riguardo a presunte condotte scorrette o “ingannevoli” alla base dell’acquisizione delle immagini oggetto di reclamo, stante l’assenza di qualsivoglia elemento comprovante tale circostanza;

RITENUTO d’altra parte che la pubblicazione di tali immagini, quali allegate presente reclamo, configuri una violazione degli artt. 137, comma 3, e 139 del Codice, 6 e 7 delle Regole deontologiche, nonché dei principi generali di liceità e correttezza del trattamento dei dati personali di cui all’art. 5, par. 1 lett. a), del Regolamento, alla luce anche di quanto previsto all’art. 114, comma 6, cod. proc. pen.;

CONSIDERATO che il rispetto delle citate Regole deontologiche costituisce condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali (art.2 – quater del Codice);

RITENUTO pertanto, ai sensi dell’art. 57 par. 1, lett. f), del Regolamento di dover valutare il reclamo fondato e per l’effetto di dover disporre nei confronti di Robin S.r.l. r.l., ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), del Regolamento, la misura del divieto di ulteriore trattamento, anche on line ivi compreso l’archivio storico, dei dati personali della minore nel cui interesse è stato presentato reclamo, da estendersi ai dati delle altre minori ivi ritratte, eccettuata la mera conservazione degli stessi ai fini di un loro eventuale utilizzo in sede giudiziaria;

RICORDATO che, in caso di inosservanza della misura del divieto di trattamento disposta dal Garante, può trovare applicazione la sanzione penale di cui all’art. 170 del Codice, oltre alla sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento;

RITENUTO di dover adottare, con riguardo all’accertata violazione un’ordinanza ingiunzione ai sensi dell’art. 166, comma, 7 del Codice e 18 della legge n. 689/1981 per l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 83, par. 5 del Regolamento;

RILEVATO che, per la determinazione dell’ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tener conto degli elementi indicati nell’art. 83, par. 2, del Regolamento e che, nel caso di specie, devono essere prese in considerazione quali circostanze aggravanti:

a) la gravità della violazione (art. 83, par. 2, del Regolamento) e il pregiudizio subìto, tenuto conto della natura dei dati trattati, riferibili a minori di età nel contesto di una vicenda di violenza perpetrata ai loro danni;

b) l’adozione di misure inadeguate al fine di impedire la ripubblicazione della fotografia oggetto di doglianza dopo la sua rimozione su richiesta della reclamante;
e, quali fattori attenuanti:

c) le finalità perseguite dal titolare, riconducibili all’esercizio del diritto di cronaca e alla libertà di informazione, secondo quanto stabilito dal Regolamento (art. 85) e dal Codice (artt. 136 e ss.);

d) le condizioni sul piano organizzativo, economico e professionale, del contravventore (art. 83, par. 2, lett. k), del Regolamento) tenuto conto di quanto emerso nel bilancio d’esercizio relativo all’anno 2022;

e) l’adozione di alcune, seppur limitate, misure di protezione delle minori coinvolte nei fatti di cronaca rispetto alle immagini disponibili;

f) le iniziative assunte al fine di attenuare il pregiudizio lamentato, attraverso la definitiva rimozione della fotografia oggetto di contestazione; 

e) la collaborazione mostrata nell’ambito del procedimento (art. 83, par. 2, lett. f), del Regolamento);

RILEVATO che, sulla base dei dati di bilancio della Società, nel caso di specie il massimo edittale applicabile è pari a di euro 20.000.000 (20 milioni);

RITENUTO che, in base al complesso degli elementi sopra indicati e dei principi di effettività, proporzionalità e dissuasività indicati nell’art. 83, par. 1 del Regolamento, debba applicarsi la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di euro 25.000,00 (venticinquemila), pari allo 0,125 % del massimo edittale, nei confronti di Robin S.r.l.;

RITENUTO che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie nei confronti di Robin S.r.l. in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Agostino Ghiglia;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento:

a) prende atto delle misure adottate dal titolare del trattamento già in sede di interpello da parte della reclamante volte a rimuovere l’immagine contestata e pertanto in ordine a tale profilo ritiene che non sussistano i presupposti per l’adozione di provvedimenti in merito da parte dell’Autorità;

b) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f) del Regolamento, dispone il divieto di ulteriore trattamento dell’immagine sopra indicata con riferimento alla loro ulteriore diffusione, anche on line ivi compreso l’archivio storico, eccettuata la mera conservazione di essi ai fini di un loro eventuale utilizzo in sede giudiziaria;

ORDINA

ai sensi degli artt. 58, comma 2, lett. i) e 83 del Regolamento, a Robin S.r.l. , titolare della testata giornalistica ilgiorno.it, con sede a Bologna , Via Enrico Mattei 106 (CAP40138), C.F e n. registro imprese 12741650159, nella persona del rappresentante pro tempore, di pagare la somma di euro 25.000,00 (venticinquemila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione, rappresentando che il contravventore, ai sensi dell’art. 166, comma 8 del Codice, ha facoltà di definire la controversia, mediante il pagamento, entro il termine di trenta giorni, di un importo pari alla metà della sanzione irrogata;

INGIUNGE

a Robin S.r.l., in caso di mancata definizione della controversia ai sensi del citato art. 166, comma 8, del Codice, di pagare la somma di euro 25.000,00 (venticinquemila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’art. 27 della legge n. 689/1981.

DISPONE

ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle misure adottate nei confronti di Robin S.r.l., in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo.;

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 31 agosto 2023

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Ghiglia

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei