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Provvedimento del 28 settembre 2023 [9947775]

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[doc. web n. 9947775]

Provvedimento del 28 settembre 2023

Registro dei provvedimenti
n. 429 del 28 settembre 2023

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (di seguito “Regolamento”);

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito “Codice”) come novellato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679”;

VISTA la nota del 20 ottobre 2021 della polizia municipale di Arezzo;

ESAMINATA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

PREMESSO

1. L’attività istruttoria.

Con la nota del 20 ottobre 2021, la polizia municipale di Arezzo, a seguito della segnalazione di Arezzo Case spa, rappresentava l’installazione, sulla parte esterna dell’immobile assegnato al sig. XX, di due telecamere idonee a riprendere la pubblica via.

Con la richiesta di informazioni del 17 ottobre 2022, formulata ai sensi dell’art. 157 del d.lgs. n. 196 del 2003, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali e notificata attraverso il Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia di finanza, veniva avviata un’istruttoria preliminare, invitando il sig. XX a riferire in ordine all’oggetto della segnalazione e contestualmente si delegavano al Nucleo gli opportuni accertamenti.

Nel corso delle verifiche effettuate in data 16 novembre 2022, veniva dichiarato che l’impianto di videosorveglianza era stato installato a seguito del verificarsi di episodi di microcriminalità, a protezione delle persone e delle autovetture di proprietà, parcheggiate nelle aree di sosta antistanti, una delle quali di pertinenza del condominio e assegnata al sig. XX.

In relazione all’angolo di visuale delle telecamere veniva precisato che l’impianto si compone di quattro telecamere di cui due “a ripresa delle due parti di strada adiacenti all’ingresso; al riguardo faccio presente che con queste ultime due telecamere vengono riprese appositamente parti di strada e di aree di sosta pubbliche dove non sono riconoscibili volti oltre la posizione dell’auto e le targhe degli autoveicoli parcheggiati e/o in transito, proprio per scongiurare gli eventi sopra descritti e per poter eventualmente individuare gli autori delle attività criminose svolte nelle adiacenze della mia abitazione”.

In sede di controllo venivano acquisiti rilievi fotografici attestanti l’angolo di visuale di ripresa delle telecamere (all. 1 e 2 del verbale).

2. L’avvio del procedimento

Con la comunicazione del 27 gennaio 2023, l’Ufficio, attraverso il Nucleo, notificava al sig. XX l’atto di avvio del procedimento sanzionatorio, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, in relazione alla ripresa di aree non di diretta pertinenza e, in particolare, di spazi pubblici e al correlato trattamento di dati personali posto in essere, in assenza di un idoneo presupposto di liceità in violazione degli art. 5, par.1, lett. a) e 6, par. 1, del Regolamento.

In data 24 marzo, l’avv. Elisa Fornaciari, nell’interesse del sig. XX, inviava le memorie difensive (art. 18 della legge n. 689/1981) con contestuale richiesta di essere sentiti dall’Autorità (art. 166, comma 6, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

Nelle memorie difensive, a integrazione di quanto già dichiarato in sede di ispezione, veniva precisato che il sig. XX risiede in un quartiere residenziale di edilizia sociale di circa 3000 abitanti e che, nel 2014, decise di installare, tramite la società Sicurtek, 4 telecamere “al fine di tutelare la propria persona, la propria famiglia (moglie e 2 figli minori), oltre alle autovetture di sua proprietà parcheggiate nelle aree di sosta antistanti l’abitazione e di cui una di pertinenza del condominio” le cui registrazioni sono conservate per 48 ore per poi essere cancellate.

Con particolare riferimento alle due telecamere direzionate verso l’area esterna alla proprietà, la parte dichiarava che esse riprendono prevalentemente l’automezzo di proprietà ubicato nel posto auto assegnato, parte della strada adiacente e parte di aree di sosta pubbliche.

La parte poi precisava che “le telecamere sono state regolate in modo tale che i volti e comunque le persone non sono riconoscibili: non sono riconducibili le targhe delle auto parcheggiate o in transito nell’area pubblica”.

Si rappresentava inoltre che il sig. XX, in qualità di titolare del trattamento, sin dal 2014 aveva provveduto ad affiggere 4 cartelli di informativa che indicano la presenza di telecamere e che la decisione di installare le telecamere era stata presa a causa di numerosi atti di vandalismo avvenuti nella zona e riportati anche dalle testate locali.

Infine, il sig. XX ha dichiarato di essere parte offesa in diversi procedimenti penali e di aver potuto sporgere denuncia per furto contro ignoti, grazie alla visione delle immagini delle proprie telecamere e inoltre che la stessa polizia municipale di Arezzo “ha prelevato le immagini della telecamera a seguito di denuncia querela del vicino di casa di XX per il furto di un cane pitbull, che ha permesso di risalire ai ladri”.

La parte, infine, dichiarava di aver adottato, a seguito dell’apertura dell’istruttoria, talune misure per conformare il trattamento dei dati al Regolamento, riducendo le aree pubbliche riprese mediante l’adozione di opportuni mascheramenti (all. 5 alle memorie difensive); in relazione ai cartelli di informativa già presenti si è inoltro provveduto a integrarli con l’indicazione esplicita del titolare del trattamento e dei tempi di conservazione delle immagini (all. 4 alle memorie difensive).

Nel corso dell’audizione svoltasi in data 25 maggio 2023, la parte nel ribadire quanto già rappresentato nella nota del 24 marzo 2023, precisava inoltre che l’installazione delle telecamere è avvenuta in buona fede, per esigenze di tutela delle proprietà e delle persone, in ragione degli episodi di furto avvenuti in passato e delle minacce subite dal sig. XX e in relazione alle quali sono in corso procedimenti penali che lo vedono coinvolto in qualità di parte offesa.

Inizialmente le telecamere riprendevano l’intera via anche se non erano riconoscibili le targhe delle auto riprese ma, al fine di conformare il trattamento alla normativa in materia di protezione dei dati personali, sono state installate sulle telecamere esterne (n. 3 e 4) delle maschere di oscuramento che hanno limitato la ripresa all’autovettura del sig. XX parcheggiata sul posto assegnato e allo spazio antistante (necessario per poter risalire agli autori di eventuali atti di vandalismo o di danneggiamento ai danni della stessa) . 

La parte, infine. dichiarava che avrebbe modificato l’oscuramento già impostato sulla telecamera n. 3, in modo da riprendere soltanto la propria autovettura e non anche spazi ulteriori, come documentato nella nota trasmessa in data 19 giugno 2023.

3. L’esito dell’istruttoria.

All’esito dell’esame delle dichiarazioni rese dalla parte nel corso del procedimento, premesso che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice, risulta accertato che il sig. XX ha effettuato un trattamento di dati personali non conforme alla disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali contenuta nel RGPD.

Il trattamento dei dati posto in essere mediante un impianto di videosorveglianza se effettuato da persone fisiche per finalità personali e domestiche è da ricondurre nelle cause di esclusione dell’applicazione della normativa in materia di protezione dati di cui all’art. 2 par. 2 del Regolamento UE 2016/679. A tal proposito, il considerando n. 18 del Regolamento specifica che si considera “attività a carattere esclusivamente personale o domestico” quella effettuata senza che si realizzi una connessione con un’attività commerciale o professionale.

L’utilizzo di sistemi di videosorveglianza da parte di persone fisiche nelle aree di diretto interesse (quali quelle inerenti al proprio domicilio e le sue pertinenze) è quindi da ritenersi, in linea di massima, escluso dall’ambito di applicazione materiale delle disposizioni in materia di protezione dati, perché rientrante tra i trattamenti effettuati per l’esercizio di attività a carattere esclusivamente personale e domestico.

Ciò a condizione che l’ambito di comunicazione dei dati non ecceda la sfera familiare del titolare e le immagini non siano oggetto di comunicazioni a terzi o di diffusione e il trattamento non si estenda oltre gli ambiti di stretta pertinenza del titolare riprendendo immagini in aree comuni (anche di tipo condominiale quali scale, androni, parcheggi), luoghi aperti al pubblico (vie o piazze), o aree di pertinenza di terzi (giardini, terrazzi, porte o finestre di pertinenza di terzi).

Ne discende quindi che è possibile installare sistemi di ripresa video, senza dover adempiere agli obblighi previsti dalle norme in materia di protezione dei dati personali, purché l’angolo di visuale delle telecamere sia limitato alle sole zone di propria pertinenza, anche eventualmente attraverso l’attivazione di una funzione di oscuramento delle parti eccedenti.

Soltanto in presenza di situazioni di rischio effettivo, il titolare del trattamento può, sulla base di un legittimo interesse, estendere la ripresa delle videocamere anche ad aree che esulano dalla propria esclusiva pertinenza, purché ciò sia adeguatamente motivato e suffragato da idonea documentazione (es. denunce, minacce, furti).

In tali casi, il titolare del trattamento è tenuto tuttavia al rispetto delle disposizioni in materia di protezione dati personali, rinvenibili nelle Linee guida n. 3/2019, sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, adottate dal Comitato europeo per la protezione dei dati e nel Provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010 (reperibile sul sito dell’Autorità www.gpdp.it, doc. web 1712680).

Nel caso in esame, l’istruttoria ha rilevato che la ripresa delle aree ultronee, rispetto a quelle di pertinenza, è avvenuta in assenza di idonei presupposti di liceità, considerato che il titolare del trattamento non ha dimostrato la sussistenza di un legittimo interesse riferito a una situazione di rischio effettivo che avrebbe giustificato tale trattamento.

4. Conclusioni: dichiarazione di illiceità del trattamento. Provvedimenti correttivi ex art. 58, par. 2, Regolamento.

Alla luce delle considerazioni sopra riportate, si rileva quindi che, almeno fino agli interventi correttivi di cui si è dato atto negli scritti difensivi e nella nota del 19 giugno 2023, il trattamento di dati personali posto in essere dal sig. XX risulta illecito poiché effettuato in maniera non conforme ai principi di “liceità” e di “minimizzazione” dei dati, in violazione dell’art. 5, par. 1, lett. a) e c) e dell’art. 6, par. 1 del Regolamento, in considerazione del fatto che le telecamere riprendevano “appositamente parti di strada e di aree di sosta pubbliche… proprio per scongiurare gli eventi sopra descritti e per poter eventualmente individuare gli autori delle attività criminose svolte nelle adiacenze della mia abitazione” (cfr. Verbale accertamenti ispettivi e rilievi fotografici,  all. 1).

Rileva la circostanza che, dall’esame degli atti acquisiti in sede di informazioni, le telecamere, seppure non con elevatissima qualità, riprendono immagini in grado di identificare le persone che entrano nell’angolo di visuale delle stesse.

Si tiene conto del fatto che le documentate circostanze rappresentate negli scritti difensivi e in sede di audizione sono da ritenersi meritevoli di considerazione ai fini della valutazione della condotta e che la stessa ha esaurito i suoi effetti, avendo il titolare del trattamento provveduto a circoscrivere ulteriormente le aree riprese inserendo ulteriori fasce di oscuramento, in particolare, sulla telecamera n. 3; in relazione a quanto precede, il caso può essere qualificato come “violazione minore”, ai sensi dell’art. 83, par. 2 e del Considerando 148 del Regolamento.

Si ritiene, pertanto, sufficiente ammonire il titolare del trattamento ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), del Regolamento.

Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante.

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

a) dichiara, ai sensi degli artt. 57, par. 1, lett. a) e 83 del Regolamento, l’illiceità del trattamento effettuato dal sig. XX (c.f. XX), residente in XX, nei termini di cui in motivazione, per la violazione dell’art.5, par. 1, lett. a) e c) e dell’art. 6, par. 1 del Regolamento;

b) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento ammonisce il medesimo titolare del trattamento per la violazione dell’art.5, par. 1, lett. a) e c) e dell’art. 6, par. 1 del Regolamento;

DISPONE

l’annotazione nel registro interno dell’Autorità delle violazioni e delle misure adottate ai sensi dell’art. 58, par. 2, del RGPD con il presente provvedimento, come previsto dall’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento (UE) 2016/679, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo individuato nel medesimo art. 10, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 28 settembre 2023

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Cerrina Feroni

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei