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Provvedimento del 26 ottobre 2023 [9953943]

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[doc. web n. 9953943]

Provvedimento del 26 ottobre 2023

Registro dei provvedimenti
n. 504 del 26 ottobre 2023

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, l’avv. Guido Scorza, componente,  ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, al Garante in data 30 giugno 2022 da XX nei confronti di RCS MediaGroup S.p.A., in qualità di editore de “Corriere della Sera”, e di Gedi News Network S,p,A., in qualità di editore de “La Repubblica” e “La Stampa”, con il quale l’interessata ha lamentato l’avvenuta pubblicazione di alcuni articoli reperibili tramite i seguenti Url:

1) https://.. del XX e (URL) e https://... del XX pubblicati da RCS MediaGroup S.p.A. sul quotidiano “Corriere della Sera”;

2) https://... del XX  pubblicato da Gedi News Network S.p.A. sul quotidiano “La Repubblica”;

3) https://... del XX e https://... del XX pubblicati da Gedi News Network S.p.A. sul quotidiano “La Stampa” chiedendo al Garante di ordinare la cancellazione degli stessi o dei dati identificativi della medesima ivi contenuti;

CONSIDERATO che l’interessata ha, in particolare, rilevato:

che tali articoli violano il proprio diritto all’oblio causandole un grave danno reputazionale per essere stato il proprio nominativo associato a gravi reati “ascrivibili invece a noti malfattori”;

di avere esercitato nei confronti dei titolari del trattamento il diritto di cancellazione dei propri dati personali, di cui all’art. 17 del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, allegando anche copia del decreto di archiviazione pronunciato in proprio favore e richiamando le argomentazioni formulate dal pubblico ministero a sostegno della proposta rivolta al Gip;

che la notizia, oltre ad essere risalente nel tempo e non rispondente ad alcun interesse pubblico, non risulta vera in quanto “frutto di un’elaborazione capziosa smentita” dal provvedimento del giudice che ha disposto l’archiviazione della propria posizione, affermando che le informazioni riportate nell’articolo non sono contenute né nelle intercettazioni, né negli interrogatori;

che RCS Mediagroup, anteriormente alla presentazione del reclamo, ha provveduto a deindicizzare gli articoli e ad aggiornarli alla luce degli esiti giudiziari favorevoli successivamente intervenuti che non sono stati, tuttavia, ritenuti dalla medesima soddisfacenti in quanto gli articoli in questione conterrebbero dichiarazioni diffamatorie;

che Gedi News Network S.p.A., con riferimento agli articoli pubblicati da “La Repubblica” e da “La Stampa”, ha fornito un riscontro all’interpello preventivo comunicando di aver provveduto alla deindicizzazione degli articoli, affermando comunque la liceità del trattamento in origine effettuato e precisando, alla luce di quanto rappresentato, di non essere tenuta a disporre la cancellazione dell’articolo;

che “la mera annotazione dell’avvenuta archiviazione (…) non “cancella” il ricordo e le false ed ingiuste accuse (editoriali) che (…) ha dovuto subire” ed ha pertanto richiesto la cancellazione degli articoli;

VISTA la nota del 15 settembre 2022 con la quale l’Autorità ha chiesto ai titolari del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto introduttivo del procedimento e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste della reclamante;

VISTA la comunicazione datata 3 ottobre 2022 con la quale RCS MediaGroup S.p.A. ha rappresentato:

di aver provveduto - dopo avere richiesto e verificato il provvedimento che ha definito la posizione giudiziale della reclamante - all’aggiornamento degli articoli inserendo in calce ad essi la notizia dell’archiviazione e disponendone altresì la deindicizzazione;

di avere pertanto soddisfatto le richieste dell’interessata, rilevando altresì che le contestazioni sollevate dalla medesima con riferimento al contenuto degli articoli attengono a profili giuridici che esulano dalla competenza dell’Autorità;

VISTA la nota datata 4 ottobre 2022 con la quale Gedi News Network S.p.A., nel richiamare le argomentazioni già dedotte in sede di riscontro all’interpello preventivo, ha rappresentato:

di aver provveduto a ripetere le operazioni di disabilitazione degli articoli oggetto di richiesta dall’accessibilità tramite motori di ricerca esterni ai siti delle testate coinvolte;

di avere altresì effettuato, in un’ottica di massima collaborazione, le operazioni di disabilitazione anche con riferimento ai motori di ricerca interni alle due testate, mantenendo impregiudicata l’integrità degli archivi nei quali resta conservata copia degli articoli a fini di documentazione storica in linea con quanto affermato nel tempo anche dal Garante;

VISTA la nota datata 10 ottobre 2022 con la quale l’interessata ha ribadito la richiesta di cancellazione degli articoli oggetto di contestazione non trovando gli stessi riscontro nella verità dei fatti e ritenendo insufficiente anche l’intervenuto aggiornamento disposto da una delle testate, tenuto conto del fatto che il proprio nominativo resta associato a fatti di cronaca gravi dai quali si vogliono prendere le distanze;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

RILEVATO che – come più volte sostenuto dall’Autorità – al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per finalità giornalistiche, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e ss. e art. 102, comma 2, lett. a), del Codice) e sempreché si svolgano nel rispetto del principio dell’essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (art. 6 delle Regole deontologiche);

RILEVATO, con riguardo alla richiesta dell’interessata diretta ad ottenere la cancellazione degli articoli oggetto di reclamo o dei propri dati identificativi, che:

il trattamento dei dati personali della medesima risulta essere stato effettuato, all’epoca della pubblicazione della notizia, nell’esercizio del diritto di cronaca giornalistica in quanto rispondente all’interesse del pubblico a conoscere le vicende riportate al loro interno e connesse alla costruzione di una XX;

l’interessata è stata effettivamente coinvolta nelle indagini iniziali, pur se tale coinvolgimento è stato successivamente escluso come emerso dal decreto di archiviazione pronunciato in favore della medesima;

tale circostanza non vale tuttavia a minare la legittimità del trattamento originario avvenuto nell’esercizio del diritto di cronaca, né la stessa può essere resa dubbia dalle dichiarazioni rese dall’interessata in merito all’asserita falsità delle ricostruzioni fattuali ivi contenute che non può tout court desumersi dalla pronuncia del decreto di archiviazione;

l’asserito coinvolgimento della reclamante, nella maggior parte degli articoli contestati, viene fatto discendere da dichiarazioni rese da altri soggetti implicati nella vicenda, riportate anche in virgolettato all’interno degli stessi, ovvero da circostanze di fatto riguardo alle quali il Garante non dispone di elementi di valutazione, né di poteri di accertamento essendo riferiti a profili che sono stati oggetto di atti del procedimento giudiziario in cui la medesima è stata coinvolta;

entrambi gli editori hanno provveduto a deindicizzare gli articoli oggetto di reclamo già anteriormente alla presentazione di quest’ultimo, i quali risultano pertanto ad oggi disponibili solamente all’interno degli archivi on-line dei giornali e che RCS MediaGroup S.p.A. ha altresì provveduto, in via autonoma, a disporre l’aggiornamento degli articoli;

l’attuale trattamento effettuato attraverso la conservazione degli articoli all’interno dei predetti archivi deve ritenersi rispondente ad una legittima finalità di archiviazione di interesse storico-documentaristico che, pur differente dall’originaria finalità di cronaca giornalistica, risulta compatibile con essa come espressamente previsto dall’art. 5, par. 1, lett. b), del Regolamento che infatti contempla specifici limiti alla esercitabilità del diritto di cancellazione con riguardo a tali ipotesi (art. 17, par. 3, lett. d), del Regolamento);

l’archivio on-line di un giornale, così come l’equivalente cartaceo, presenta in sé una importante funzione ai fini della ricostruzione storica degli eventi che si sono verificati nel tempo, specie laddove si tratti di vicende riguardanti persone che hanno svolto e/o svolgono un determinato ruolo nella vita collettiva (cfr. in merito Cass. Civ. Sez. III n. 5525 del 5 aprile 2012 e Cass. Civ. Sez. I n. 7559 del 27 marzo 2020);

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di dover considerare infondato il reclamo con riferimento alle richieste sopra riportate;

RILEVATO che resta tuttavia impregiudicato il diritto dell’interessata di chiedere l’aggiornamento della notizia e/o la rettifica delle informazioni ritenute inesatte, tenuto conto del fatto che sulla medesima grava il relativo onere (cfr. Cassazione civile del 7 marzo 2023 n. 6806), ma che non risulta essere stato esercitato avendo la stessa limitato la propria richiesta alla cancellazione degli articoli o delle proprie generalità in essi contenute;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento dichiara il reclamo infondato.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 26 ottobre 2023

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Cerrina Feroni

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei