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Provvedimento del 26 ottobre 2023 [9954906]

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[doc. web n. 9954906]

Provvedimento del 26 ottobre 2023

Registro dei provvedimenti
n. 505 del 26 ottobre 2023

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, l’avv. Guido Scorza, componente, ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, al Garante e regolarizzato in data 10 novembre 2021 con il quale il sig. XX ha chiesto al Garante di vietare a Dmedia Group SpA Soc Unipersonale, in qualità di editore delle testate www.primachivasso.it e www.primavercelli.it, ad Associazione Sinistra per Gallarate, in qualità di gestore del blog “Sinistra per Gallarate”, ed al sito web doczz.it l’ulteriore trattamento dei propri dati personali contenuti in alcuni articolari pubblicati in rete e riferiti ad una vicenda giudiziaria nella quale è stato coinvolto, reputando il trattamento illecito in quanto in contrasto con la normativa vigente, nonché eccedente la finalità informativa della collettività;

CONSIDERATO che l’interessato ha, in particolare, rilevato:

di avere appreso, in data XX, dell’esistenza di un procedimento penale a proprio carico nel quale erano coinvolti anche personaggi di rilievo pubblico;

che, proprio in virtù del coinvolgimento di questi ultimi, venne data ampia diffusione alle informazioni relative a tale vicenda, ivi inclusi i dati personali a lui riferiti, pur non essendo un personaggio pubblico;

che tale diffusione è, in particolare, avvenuta attraverso alcuni articoli pubblicati dalle testate www.primachivasso.it e www.primavercelli.it – nello specifico https://... e https://... – precisando che nel primo articolo è stato descritto come soggetto “indagato per il reato di XX”, circostanza particolarmente pregiudizievole posto l’ambito di diffusione locale della testata coincidente con quello della residenza della propria famiglia;

che il medesimo giorno in cui ha appreso dell’esistenza di un procedimento a proprio carico, ha avuto notizia dell’avvenuta pubblicazione in rete della versione integrale dell’ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale competente contenente tutti gli elementi dell’indagine, le intercettazioni e le ricostruzioni indiziarie della Polizia giudiziaria;

che gli elementi investigativi contenuti nell’ordinanza sono stati altresì utilizzati dall’azienda presso la quale il medesimo lavorava al fine di muovere una contestazione disciplinare che ha poi condotto al suo licenziamento;

che tutto ciò si è verificato nelle giornate del XX, ovvero ben prima della conclusione delle indagini preliminari che si è verificata il XX;

che il testo dell’ordinanza è ancora disponibile nel sito “Sinistra per Gallarate” e doczz.it;

VISTA la nota del 29 dicembre 2021 con la quale l’Autorità ha chiesto a Netweek S.p.A., individuata dall’Ufficio come titolare dei siti web primavercelli.it e primachivasso.it, e ad Associazione Sinistra per Gallarate di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto introduttivo del procedimento e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste del reclamante;

CONSIDERATO che la piattaforma doczz.it, priva di indicazioni di contatto utili, è stata, nelle more della presentazione del reclamo, interpellata direttamente dall’interessato tramite apposito form disponibile on-line, a seguito dell’inoltro del quale il medesimo ha comunicato all’Autorità l’avvenuta rimozione dei dati indicati nel reclamo e che pertanto l’oggetto di quest’ultimo è stato limitato ai trattamenti effettuati dagli altri due titolari;

VISTA la comunicazione datata 10 gennaio 2022 con la quale Netweek S.p.A. ha rappresentato che:

né Netweek S.p.A., né Dmedia Group S.p.A. sono editori delle testate primavercelli.it e primachivasso.it, edite da Media (IN) S.r.l. facente parte del gruppo Netweek S.p.A.;

che Media (In) ha rispettato il principio di essenzialità dell’informazione tenuto conto del fatto che l’Autorità ha più volte precisato che la pubblicazione dei dati identificativi delle persone a carico delle quali è instaurato non è preclusa dall’ordinamento vigente e va inquadrata nell’ambito delle garanzie volte ad assicurare trasparenza e controllo dei cittadini sull’attività di giustizia;

la testata giornalistica, laddove si limiti a riportare una notizia di interesse pubblico – quale può considerarsi quella oggetto degli articoli contestati nel reclamo – anche fornendo alcuni dati identificativi delle persone coinvolte, si muove nei confini consentiti dalle disposizioni vigenti in materia;

l’interessato fu a suo tempo indagato nell’ambito del predetto procedimento penale e destinatario della misura dell’obbligo di presentazione alla polizia per la firma;

nessuna delle testate riconducibili alla società ha mai pubblicato la copia integrale dell’ordinanza;

ha comunque provveduto a rimuovere il nome e cognome dell’interessato dagli articoli, rendendoli in tal modo anonimi pur senza riconoscere alcun addebito in ordine alle modalità con le quali il trattamento è stato effettuato;

VISTE le comunicazioni del 16 e 18 gennaio 2022 con le quali l’interessato ha rilevato:

che, da una verifica effettuata in rete, emerge che l’articolo pubblicato dalla testata primavercelli.it sia stato rimosso, mentre quello pubblicato da primachivasso.it sia stato modificato sostituendo il proprio nome e cognome con le iniziali, ma mantenendo nell’articolo il riferimento alla qualifica da lui ricoperta nella società presso la quale prestava la propria attività rendendolo in tal modo indirettamente riconoscibile;

che, seppure sia stato indagato, non gli è stato mai addebitato il reato di XX, escludendosi con ciò quanto affermato dall’editore con riferimento al ritenuto rispetto dei principi applicabili al trattamento di dati personali in ambito giornalistico tenuto peraltro conto del fatto che non la sua figura non è di rilievo pubblico;

CONSIDERATO, con riguardo al sito web “Sinistra per Gallarate”, che l’Autorità non ha ricevuto riscontro alla richiesta di informazioni inviata all’unico indirizzo di posta elettronica presente nel sito e che ha pertanto richiesto al Nucleo Privacy della Guardia di Finanza di effettuare un accertamento volto ad individuare i dati identificativi del gestore del sito in questione;

CONSIDERATO che, dall’esame del verbale redatto dal Nucleo Privacy, è emerso che referente per il sito risulta essere la signora XX, la quale ha dichiarato di avere provveduto alla rimozione del link al documento oggetto di contestazione, precisando di non avere mai ricevuto richieste da parte dell’interessato anteriormente alla presentazione del reclamo;

VISTA la nota del 14 giugno 2023 con la quale, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, l’Autorità ha comunicato ad Associazione Sinistra per Gallarate, e per essa alla signora XX in qualità di gestore del blog “Sinistra per Gallarate”, l’avvio del procedimento per l’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento e le presunte violazioni di legge, individuate, nel caso di specie, nella violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), e par. 2, 12, par. 1 e 2, 13 e 14 del Regolamento, dell’art. 137, comma 3, del Codice e dell’art. 6 delle Regole deontologiche;

VISTA la comunicazione del 10 agosto 2023 con la quale la signora XX ha rappresentato quanto segue:

Sinistra per Gallarate è stato un gruppo informale costituito da persone interessate alla difesa dei beni comuni e dell’ambiente del proprio territorio, attivo fino al XX e che il blog non viene più aggiornato da allora;

fino ad allora la casella di posta elettronica veniva letta con regolarità, ma successivamente, essendo la stessa raggiunta da numerose mail di spam, non è stata più controllata con quelle tempistiche e modalità, assumendo l’impegno a leggerla nuovamente in modo costante e con cadenza settimanale;

la scelta di indicare una mail condivisa e non personale era funzionale a far comprendere che la gestione era affidata ad un gruppo i cui componenti, nell’area territoriale di riferimento, sono comunque noti;

l’ordinanza contestata è stata pubblicata dopo che la stessa è stata diffusa su quotidiani di rilevanza nazionale, dai siti dei quali è stata scaricata, ritenendo importante far conoscere alla collettività vicende che hanno coinvolto anche XX;

di avere comunque provveduto, a seguito della notifica degli atti del procedimento eseguita dal Nucleo Privacy della Guardia di Finanza, a rimuovere il documento contestato;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

RILEVATO che – come più volte sostenuto dall’Autorità – al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per finalità giornalistiche, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e ss. e art. 102, comma 2, lett. a), del Codice) e sempreché si svolgano nel rispetto del principio dell’essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (art. 6 delle Regole deontologiche);

RILEVATO, con riguardo agli articoli pubblicati dai siti web www.primachivasso.it e www.primavercelli.it, che:

gli articoli in questione contengono notizie riguardanti una rilevante attività di indagine svolta da Carabinieri e Guardia di Finanza nella zona di diffusione delle due testate giornalistiche e nella quale, oltre ad XX, è stato coinvolto anche l’interessato;

si tratta di informazioni di indubbio interesse collettivo la cui pubblicazione non richiede, nei limiti del rispetto dell’essenzialità dell’informazione, il consenso delle persone i cui dati personali siano oggetto di trattamento;

con specifico riferimento alla contestazione dell’interessato riferita alla pubblicazione del proprio nome e cognome, l’Autorità ha più volte precisato che la pubblicazione dei dati identificativi delle persone a carico delle quali è instaurato un procedimento penale non è preclusa dall’ordinamento vigente e va inquadrata nell’ambito delle garanzie volte ad assicurare trasparenza e controllo da parte dei cittadini con riguardo all’attività di giustizia (ex pluribus, v. provv. n. 38 del 7 febbraio 2019, doc. web n. 9101651);

il riferimento all’oggetto dell’indagine contenuto nell’articolo – eccepito dall’interessato come per lui pregiudizievole - appare collegato, più in generale, al tema dell’indagine, precisandosi poi nel testo dell’articolo pubblicato dal sito www.primachivasso.it che la posizione del reclamante risulta, a differenza delle altre persone coinvolte, in fase di accertamento, mentre in quello pubblicato da www.primavercelli.it riportando in termini dubitativi le ragioni che hanno condotto all’avvio di indagini nei suoi confronti;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare il reclamo infondato con riferimento alla richiesta di divieto dell’ulteriore trattamento dei dati relativi all’interessato avanzata nei confronti del titolare del trattamento dei siti web www.primavercelli.it e www.primachivasso.it, tenuto conto che il trattamento dei dati personali effettuato mediante la pubblicazione degli articoli indicati dal medesimo non risulta avvenuto in contrasto con la disciplina vigente in materia;

PRESO ATTO che, in ogni caso, il sito web www.primachivasso.it ha rimosso l’articolo oggetto di contestazione, mentre il sito web www.primavercelli.it ha provveduto a sostituire il nome e cognome dell’interessato con le sole inziali;

RILEVATO, con riguardo al trattamento di dati effettuato da “Sinistra per Gallarate” in particolare tramite la pubblicazione del link alla versione integrale dell’ordinanza cautelare pronunciata nei confronti dei soggetti indagati, tra i quali l’interessato, che:

la diffusione di dati personali nel contesto dell’esercizio della libertà di manifestazione del pensiero deve avvenire, come precisato, nei limiti del principio di essenzialità dell’informazione rispetto a fatti di interesse pubblico;

nel caso in esame, l’atto pubblicato da “Sinistra per Gallarate” consisteva nel testo dell’ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari ha disposto l’applicazione di misure cautelari nei confronti di alcuni dei soggetti indagati, tra i quali il reclamante;

l’art. 114, comma 2, del c.p.p. esclude le ordinanze cautelari dal più generale divieto di pubblicazione integrale di atti del procedimento penale non più coperti da segreto istruttorio sino alla chiusura delle indagini preliminari o fino alla conclusione dell’udienza preliminare;

l’atto pubblicato conteneva, tuttavia, informazioni, quali l’indirizzo di residenza ed il numero di utenza cellulare in uso all’interessato, la cui diffusione non è da reputarsi essenziale con riguardo alla narrazione dei fatti oggetto dell’articolo, evidenziando con ciò un contrasto con i principi di cui all’art. 137, comma 3, del Codice ed all’art. 6, comma 1, delle Regole deontologiche;

RITENUTO che la condotta posta in essere dall’Associazione “Sinistra per Gallarate”, con riferimento ai profili sopra evidenziati, sia idonea a configurare una violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), 137, comma 3, del Codice, e 6, comma 1, delle Regole deontologiche;

PRESO ATTO delle misure adottate nel corso del procedimento dal gestore del blog che ha provveduto alla rimozione dei contenuti contestati e che, pertanto, in ordine a tale profilo, non sussistono i presupposti per l’adozione di provvedimenti in merito da parte dell’Autorità;

RITENUTO di dover disporre nei confronti di Associazione “Sinistra per Gallarate”, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), del Regolamento, la misura del divieto di ulteriore trattamento delle informazioni di dettaglio contenute nell’ordinanza la cui pubblicazione è stata oggetto di reclamo – quali l’indirizzo di residenza ed il numero di utenza cellulare dell’interessato e delle altre persone coinvolte nell’indagine – eccettuata la mera conservazione degli stessi ai fini di un loro eventuale utilizzo in sede giudiziaria;

RICORDATO che, in caso di inosservanza della misura del divieto di trattamento disposta dal Garante, può trovare applicazione la sanzione penale di cui all’art. 170 del Codice, oltre alla sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento;

RILEVATO, con specifico riferimento alla rilevata assenza nel sito web di una informativa sul trattamento di dati effettuato, che nel corso del procedimento è emerso che:

il blog “Sinistra per Gallarate” non contiene alcuna indicazione in ordine alle informazioni riguardanti i trattamenti effettuati, così come riportate negli artt. 13 e 14 del Regolamento, a partire dagli estremi identificativi del titolare del trattamento ed ai dati di contatto utili al fine dell’esercizio dei diritti da parte degli interessati;

sulla base di quanto emerso nel corso del procedimento la gestione del blog farebbe capo ad un gruppo di persone non meglio identificato che sarebbe stato attivo fino al XX e che da allora il blog non sarebbe più stato aggiornato;

RITENUTO pertanto che, nel caso in esame, risultino violati gli artt. 12, parr. 1 e 2, 13 e 14 del Regolamento;

RITENUTO pertanto di dover ingiungere, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d) del Regolamento, ad Associazione “Sinistra per Gallarate”, per il tramite della signora XX, di implementare nel proprio sito web, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, un’idonea informativa relativa al trattamento dei dati personali effettuato, con particolare riguardo all’indicazione dei dati identificativi del titolare del trattamento e dei canali di contatto idonei ad agevolare da parte degli interessati l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento, oltrechè delle ulteriori informazioni indicate negli artt. 13 e 14 del Regolamento;

RICORDATO che, in caso di inosservanza di un ordine disposto dal Garante, può trovare applicazione la sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento;

CONSIDERATO, rispetto alle violazioni accertate, che:

il gestore del sito titolare del trattamento, non appena raggiunto, si è adeguato alle richieste dell’interessato;

non sussistono precedenti violazioni a carico di Associazione “Sinistra per Gallarate” e che il gruppo al quale faceva capo il blog sembrerebbe non più attivo a far data dal XX, come dichiarato dalla referente individuata nel corso del procedimento in capo alla quale appaiono residuare mere funzioni di carattere gestionale;

la valutazione complessiva degli elementi descritti porta a ritenere proporzionata, nel caso in esame, l’applicazione della misura dell’ammonimento;

RITENUTO pertanto che sia sufficiente, in tale circostanza, rivolgere al titolare un ammonimento, ai sensi di cui all’art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento, per l’inosservanza delle disposizioni previste in materia di trattamento dei dati in ambito giornalistico, con particolare riguardo alle misure da adottare per assicurare il rispetto del principio di essenzialità dell’informazione nello specifico ambito dei trattamenti in questione, nonché dei principi di correttezza e trasparenza nei rapporti con gli interessati;

RITENUTO che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie nei confronti di Associazione “Sinistra per Gallarate”, in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento:

a) dichiara il reclamo infondato con riguardo alla richiesta di cancellazione dei dati personali contenuti negli articoli pubblicati nei siti web www.primachivasso.it e www.primavercelli.it, come specificati in premessa, pur prendendo atto delle misure adottate dai rispettivi siti web; 

b) con riferimento al trattamento effettuato dal blog “Sinistra per Gallarate”, prende atto delle misure adottate nel corso del procedimento consistenti nell’avvenuta rimozione del collegamento al testo integrale della ordinanza cautelare pronunciata, tra gli altri, nei confronti del reclamante;

c) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f) del Regolamento, dispone il divieto di ulteriore trattamento delle informazioni di dettaglio contenute nell’ordinanza la cui pubblicazione è stata contestata con il reclamo – quali l’indirizzo di residenza ed il numero di utenza cellulare dell’interessato e delle altre persone coinvolte nell’indagine - eccettuata la mera conservazione degli stessi ai fini di un loro eventuale utilizzo in sede giudiziaria;

d) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d), del Regolamento, ingiunge ad Associazione “Sinistra per Gallarate”, per il tramite della signora XX, di implementare nel proprio sito web, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, un’idonea informativa relativa al trattamento dei dati personali effettuato, con particolare riguardo all’indicazione dei dati identificativi del titolare del trattamento e dei canali di contatto idonei ad agevolare da parte degli interessati l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento, oltreché delle ulteriori informazioni indicate negli artt. 13 e 14 del Regolamento;

e) con riguardo alle violazioni accertate nei confronti di Associazione “Sinistra per Gallarate”, in qualità di titolare del blog “Sinistra per Gallarate”, ammonisce la medesima per  l’inosservanza delle disposizioni previste in materia di trattamento dei dati in ambito giornalistico, con particolare riguardo alle misure da adottare per assicurare il rispetto del principio di essenzialità dell’informazione nello specifico ambito dei trattamenti in questione, nonché dei principi di correttezza e trasparenza nei rapporti con gli interessati;

f) ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, dispone l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle misure adottate nei confronti di Associazione “Sinistra per Gallarate”, in qualità di gestore del blog “Sinistra per Gallarate”, in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo.

Ai sensi dell'art. 157 del Codice, invita Associazione “Sinistra per Gallarate” a comunicare, entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto ivi prescritto. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 166 del Codice.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 26 ottobre 2023

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Cerrina Feroni

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei