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Parere su istanza di accesso civico - 15 dicembre 2023 [9976123]

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[doc. web n. 9976123]

Parere su istanza di accesso civico - 15 dicembre 2023

Registro dei provvedimenti
n. 598 del 15 dicembre 2023

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27/4/2016, «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito “RGPD”);

VISTO l’art. 154, comma 1, lett. g), del Codice in materia di protezione dei dati personali - d. lgs. 30/6/2003, n. 196 (di seguito “Codice”);

VISTO l’art. 5, del d. lgs. n. 33 del 14/3/2013, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

VISTA la Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, adottata d’intesa con il Garante, intitolata «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013», in G.U. serie generale n. 7 del 10/1/2017 e in https://www.anticorruzione.it/-/determinazione-n.-1309-del-28/12/2016-rif.-1 (di seguito “Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico”);

VISTO il provvedimento del Garante n. 521 del 15/12/2016, contenente la citata «Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico», in www.gpdp.it, doc. web n. 5860807;

VISTA la richiesta di parere del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) dell’ASL TO3-Azienda Sanitaria Locale di Collegno e Pinerolo, presentata ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

CONSIDERATO che il predetto art. 5, comma 7, prevede che il Garante si pronunci entro il termine di dieci giorni dalla richiesta;

RITENUTO che il breve lasso di tempo per rendere il previsto parere non permette allo stato la convocazione in tempo utile del Collegio del Garante;

RITENUTO quindi che ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art. 5, comma 8, del Regolamento n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante, nella parte in cui è previsto che «Nei casi di particolare urgenza e di indifferibilità che non permettono la convocazione in tempo utile del Garante, il presidente può adottare i provvedimenti di competenza dell’organo, i quali cessano di avere efficacia sin dal momento della loro adozione se non sono ratificati dal Garante nella prima riunione utile, da convocarsi non oltre il trentesimo giorno» (in www.gpdp.it, doc. web, n. 1098801);

Vista la documentazione in atti;

PREMESSO

Con la nota in atti il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) dell’ASL TO3-Azienda Sanitaria Locale di Collegno e Pinerolo ha chiesto al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013, in ordine a una richiesta di riesame su un provvedimento di diniego di un’istanza di accesso civico.

Dall’istruttoria è emerso che è stata presentata una richiesta di accesso civico generalizzato (ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013) avente a oggetto due documenti identificati in atti, riguardanti una richiesta di chiarimenti formulata dalla predetta ASL a una Casa di Cura e il riscontro fornito da quest’ultima.

L’amministrazione ha respinto l’istanza di accesso civico ai documenti richiesti, in quanto contenenti informazioni riservate e relative alla salute.

Il richiedente l’accesso, ha quindi presentato una richiesta di riesame del provvedimento di diniego al RPCT dell’ASL.

OSSERVA

1. Introduzione

Ai sensi della normativa di settore in materia di accesso civico generalizzato, «chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis» (art. 5, comma 2, d. lgs. n. 33/2013).

In relazione ai profili di competenza di questa Autorità, si evidenzia, come il citato art. 5-bis prevede che l’accesso civico generalizzato è “escluso”, nei «casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge» (art. 5-bis, comma 3) ed è “rifiutato”, fra l’altro, «se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela [della] protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (comma 2, lett. a).

In tale quadro, si precisa che per dato personale si intende «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»)» (art. 4, par. 1, n. 1, RGPD) e che il RGPD definisce i «dati relativi alla salute» come i «dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute» (art. 4, par. 1, n. 15; considerando n. 35).

I dati relativi alla salute rientrano nelle «categorie particolari di dati personali», per i quali è previsto un divieto di trattamento dall’art. 9 del RGPD, a meno che non trovi applicazione uno dei casi descritti nelle lettere da a) a j) del comma 2 del medesimo articolo.

Inoltre, data la delicatezza dei predetti dati, il regolamento europeo prevede che gli Stati membri possono accordare ulteriori garanzie e «mantenere o introdurre ulteriori condizioni, comprese limitazioni, con riguardo al trattamento di […] dati relativi alla salute» (ivi, comma 4).

In tale contesto normativo – anche a tutela dei singoli e nel «rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona» (art. 1, comma 1, del Codice) – il legislatore italiano ha mantenuto il “divieto di diffusione” dei “dati relativi alla salute”, ossia la norma che vieta la possibilità di darne «conoscenza […] a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione» (art. 2-septies, comma 8; art. 2-ter, comma 4, lett. b, del Codice). Il medesimo divieto è peraltro richiamato dalla disciplina statale in materia di trasparenza, nella parte in cui prevede che «Restano fermi i limiti […] alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute […]» (art. 7-bis, comma 6, d. lgs. n. 33/2013).

L’attuazione delle disposizioni citate ha conseguenze anche sulla disciplina dell’accesso civico e sulle valutazioni che l’amministrazione deve effettuare in via preliminare nel momento in cui riceve un’istanza che ha a oggetto dati relativi alla salute. Essa, infatti, deve in primo luogo, verificare la sussistenza di eventuali divieti divulgazione previsti dalla legge alla luce dei quali è tenuta a “escludere” l’accesso civico, senza necessità di effettuare ulteriori valutazioni ai sensi del ricordato art. 5-bis, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013.

Quanto riportato è rafforzato dalle Linee guida dell’Anac in materia di accesso civico nella parte relativa alle «Eccezioni assolute» all’accesso civico, dove è indicato che «Nella valutazione dell’istanza di accesso, l’amministrazione deve […] verificare che la richiesta non riguardi atti, documenti o informazioni sottratte alla possibilità di ostensione o ad accesso “condizionato” in quanto ricadenti in una delle fattispecie indicate nell’art. 5-bis co. 3» (par. 6). Nello specifico, nel par. 6.2., intitolato «Altri casi di segreto o di divieto di divulgazione», è precisato che «[…] alcuni divieti di divulgazione sono previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della riservatezza con riferimento a: dati idonei a rivelare lo stato di salute, ossia a qualsiasi informazione da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l’esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici (art. 22, comma 8, del Codice [oggi art. 2-septies, comma 8]; art. 7-bis, comma 6, d. lgs. n. 33/2013)».

2. Il caso sottoposto all’attenzione del Garante

La questione sottoposta all’attenzione di questa Autorità è di natura delicata, avendo a oggetto l’ostensione di due documenti – riguardanti una richiesta di chiarimenti formulata dall’ASL a una Casa di Cura e il riscontro da essa fornito – che riportano in chiaro il nominativo o le iniziali del soggetto controinteressato, con dettagliate informazioni riguardanti il relativo ricovero, le prestazioni sanitarie, il percorso di cura, i trattamenti e le visite specialistiche, patologie e condizioni sanitarie, i rapporti con il personale sanitario, le dimissioni del paziente.

Come più volte evidenziato da questa Autorità, la richiesta di accesso civico generalizzato a dati relativi alla salute – presentata ai sensi dell’art. 5, comma 2, d. lgs. n. 33/2013 – avendo a oggetto dati personali per i quali è previsto un esplicito divieto di divulgazione dalla disciplina vigente (art. 2-septies, comma 8; del Codice; art. 7-bis, comma 6, del d. lgs. n. 33/2013), rientra in un caso in cui l’accesso civico generalizzato è “escluso” direttamente dal legislatore secondo la disposizione contenuta nell’art. 5-bis, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013, ossia tramite «una norma di rango primario a tutela di interessi pubblici e privati fondamentali» (cfr. Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, cit., par. 6). Pertanto, trattandosi di un’«eccezione assoluta», l’amministrazione «è tenuta a rifiutare l’accesso» (ivi), senza necessità di dover svolgere ulteriori valutazioni di merito in ordine alla sussistenza di un eventuale pregiudizio concreto agli interessi dei soggetti interessati (cfr. i provvedimenti del Garante in materia di accesso civico a dati sulla salute: n. 358 del 31/10/2022, in www.gpdp.it, doc. web n. 9830919; n. 137 del 22/4/2022, ivi, doc. web n. 9774019; n. 157 del 23/4/2021, ivi, doc. web n. 9582723; n. 188 del 10/4/2017, ivi, doc. web n. 6383249; n. 206 del 27/4/2017, ivi, doc. web n. 6388689; n. 98 del 22/2/2018, ivi, doc. web n. 8165944; n. 226 del 16/4/2018, ivi, doc. web n. 8983848; n. 2 del 10/1/2019, ivi, doc. web n. 9084520).

Le predette considerazioni impediscono, altresì, di accordare un eventuale accesso civico parziale ai sensi dell’art. 5-bis, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013, oscurando il nominativo del soggetto controinteressato, in quanto tale accorgimento non elimina del rischio che dalla descrizione dei fatti, dalle informazioni di dettaglio e dai dati di contesto si possa risalire all’identità del paziente, soggetto controinteressato. Occorre, al riguardo, ricordare che «si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale» (art. 4, par. 1, RGPD).

Per completezza, occorre in ogni caso rappresentare, che resta ferma la possibilità che i documenti per i quali è stato negato l’accesso civico generalizzato, possano essere resi ostensibili con i dati personali in chiaro tramite il diverso istituto dell’accesso ai documenti amministrativi (artt. 22 ss. della l. n. 241 del 7/8/1990). Ciò chiaramente laddove il soggetto istante dimostri che sussiste un interesse qualificato (ossia un interesse proprio «diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso») e che – considerando la circostanza che i documenti in esame contengono dati sulla salute – «la situazione giuridicamente rilevante che […] intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell’interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile» (artt. 22, 24, comma 7, l. n. 241/1990; art. 60, comma 1, del Codice). A tal fine, si rinvia alle garanzie indicate nel «Provvedimento generale sui diritti di “pari rango”», che fornisce specifiche indicazioni sulla valutazione dei diversi diritti in gioco (cfr. Provv. 9 luglio 2003, in www.gpdp.it, doc. web n. 29832).


TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

esprime parere nei termini suesposti in merito alla richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’ASL TO3-Azienda Sanitaria Locale di Collegno e Pinerolo, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013.

In Roma, 15 dicembre 2023

IL PRESIDENTE
15 dicembre 2023