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Parere su istanza di accesso civico - 24 gennaio 2024 [9981555]

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[doc. web n. 9981555]

Parere su istanza di accesso civico - 24 gennaio 2024

Registro dei provvedimenti
n. 55 del 24 gennaio 2024

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27/4/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito “RGPD”);

VISTO l’art. 154, comma 1, lett. g), del Codice in materia di protezione dei dati personali - d. lgs. 30/6/2003, n. 196 (di seguito “Codice”);

VISTO l’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14/3/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

VISTA la Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), adottata d’intesa con il Garante, intitolata «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013», in G.U. Serie Generale n. 7 del 10/1/2017 e in https://www.anticorruzione.it/-/determinazione-n.-1309-del-28/12/2016-rif.-1 (di seguito “Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico”);

VISTO il provvedimento del Garante n. 521 del 15/12/2016, contenente la citata «Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico», in www.gpdp.it, doc. web n. 5860807;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Pasquale Stanzione;

PREMESSO

Con la nota in atti il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) del Comune di Atripalda ha chiesto al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013, in ordine a una richiesta di riesame su un provvedimento di diniego di un’istanza di accesso civico.

Dall’istruttoria è emerso che è stata presentata una richiesta di accesso civico generalizzato (ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013) avente a oggetto: un verbale di intervento della Polizia Municipale identificato in atti a seguito di una segnalazione per effettuazione di lavori su un immobile, la SCIA o CILA presentata per i lavori riguardanti il predetto immobile e l’autorizzazione all’occupazione suolo pubblico per lavori.

L’amministrazione ha rifiutato l’accesso civico per «salvaguardare l’interesse privato coinvolto», rappresentando anche che la «finalità propria dell’accesso civico generalizzato, ossia il favore per forme diffuse di partecipazione e controllo nel perseguimento di scopi istituzionali, si considera perseguito con la conclusione del procedimento, incardinato con la segnalazione relativa all’occupazione di suolo pubblico, mediante ripristino dello stato dei luoghi e la comminatoria della relativa sanzione (vedi verbale di accertamento [identificato in atti]), nonché con la verifica del titolo autorizzatorio dei lavori (vedi CILA [identificata in atti])».

Il soggetto istante, ritenendo il rifiuto della p.a. non corretto, ha presentato richiesta di riesame al RPCT, insistendo nelle proprie richieste.

OSSERVA

1. Introduzione

Ai sensi della normativa di settore in materia di accesso civico generalizzato, «chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis» (art. 5, comma 2, d. lgs. n. 33/2013).

In relazione ai profili di competenza di questa Autorità, si evidenzia, come il citato art. 5-bis prevede che l’accesso civico generalizzato è “rifiutato”, fra l’altro, «se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela [della] protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (comma 2, lett. a).

In tale quadro, si precisa che per dato personale si intende «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»)» (art. 4, par. 1, n. 1, RGPD) e che «si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale» (art. 4, par. 1, RGPD).

Occorre inoltre avere presente che nelle valutazioni da effettuare in ordine alla possibile ostensione di dati personali (o documenti che li contengono), tramite l’istituto dell’accesso civico, deve essere tenuto in considerazione che – a differenza dei documenti a cui si è avuto accesso ai sensi della l. n. 241 del 7/8/1990 – i dati e i documenti che si ricevono a seguito di una istanza di accesso civico divengono «pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’articolo 7», sebbene il loro ulteriore trattamento vada in ogni caso effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013). Di conseguenza, è anche alla luce di tale amplificato regime di pubblicità dell’accesso civico che va valutata l’esistenza di un possibile pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali dei soggetti controinteressati, in base al quale decidere se rifiutare o meno l’accesso ai dati, informazioni o documenti richiesti.

È poi necessario rispettare, in ogni caso, i principi del RGPD di «limitazione della finalità» e di «minimizzazione dei dati», in base ai quali i dati personali devono essere «raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità», nonché «adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati» (art. 5, par. 1, lett. b e c).

Ciò anche tenendo conto delle ragionevoli aspettative di confidenzialità degli interessati e della non prevedibilità delle conseguenze derivanti a questi ultimi dalla conoscibilità da parte di chiunque dei dati richiesti (cfr. par. 8.1 delle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, cit.).

2. Il caso sottoposto all’attenzione del Garante

Dagli atti dell’istruttoria è emerso che il Comune di Atripalda ha ricevuto una segnalazione per l’effettuazione di alcuni lavori riguardanti un immobile identificato in atti. A seguito di tale segnalazione, la polizia municipale si è recata sul cantiere verificando la presentazione della CILA e accertando l’avvenuta occupazione di suolo pubblico tramite il posizionamento di un cassone per la raccolta dei materiali di risulta edilizia, che – come dichiarato – è stata risolta mediante il «ripristino dello stato dei luoghi», la «comminatoria della relativa sanzione» e «verifica del titolo autorizzatorio dei lavori [, nel caso di specie, CILA]».

In tale contesto, il Comune ha ricevuto una richiesta di accesso civico generalizzato al verbale d’intervento della Polizia Municipale, ai titoli edilizi presentati (in questo caso risulta presentata una CILA) e all’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico per lavori, che nel caso di specie l’amministrazione ha dichiarato non sussistere.

In sede di richiesta di parere, il RPCT ha trasmesso, ai fini istruttori e per le valutazioni di competenza di questa Autorità, i documenti oggetto di accesso e, precisamente, i verbali di sopralluogo della polizia municipale per l’accertamento dell’occupazione abusiva e per la verifica del ripristino dello stato dei luoghi; la connessa contestazione della violazione amministrativa; la CILA (parte tecnica e amministrativa) presentata.

Si tratta di documenti che contengono numerosi dati personali di diversa natura e specie. Si tratta non solo di dati identificativi, anagrafici, di residenza, codici fiscali, di contatto; ma anche di dettagliate notizie di carattere tecnico e amministrativo riguardanti l’immobile oggetto dei lavori contenuti nella Comunicazione di inizio lavori asseverata-CILA e la contestazione amministrativa effettuata per l’occupazione temporanea di suolo pubblico.

Nello specifico, nei verbali della polizia municipale sono indicate le attività effettuate dalla polizia municipale sull’immobile in esame, quali il sopralluogo, la verifica del ripristino dello stato dei luoghi e la contestazione dell’illecito amministrativo (con indicazione delle violazioni effettuale e dell’importo della sanzione comminata), nonché la verifica del titolo autorizzatorio dei lavori.

Quanto alla CILA, si tratta di una copiosa documentazione, contenente, fra l’altro, oltre i dati personali dei richiedenti e dei tecnici (es.: progettista, direttore dei lavori, ecc.) anche atti riguardanti fra l’altro, il modulo CILA con tutte le dichiarazioni sulla proprietà e sulla tipologia di intervento edilizio da effettuare; la ricevuta del versamento dei diritti di segreteria; la copia dei documenti di riconoscimento dei richiedenti la CILA e dei tecnici; la copia del contratto di smaltimento dei rifiuti con il capitolato dettagliato dei lavori di demolizione e trasporto in discarica da effettuare compresa l’indicazione dei relativi costi; l’atto originario di compravendita dell’immobile; la dichiarazione di abitabilità; la nomina dell’impresa; la relazione tecnica descrittiva (con dettagli particolareggiati dell’immobile e degli interventi da effettuare); l’inquadramento territoriale con le foto satellitari; le visure e planimetrie catastali; le piante di progetto; le fotografie degli interni con le stanze e gli accessori nonché degli esterni dell’immobile.

In tale quadro – ai sensi della normativa vigente e delle richiamate indicazioni contenute nelle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico – si ritiene, in conformità ai precedenti orientamenti del Garante in materia di accesso civico alla documentazione inerente a verbali della polizia, a procedimenti sanzionatori, nonché a pratiche relative a titoli abilitativi edilizi, a planimetrie e rilievi fotografici di abitazioni private (cfr. provv. n. 37 del 29/1/2023, in www.gpdp.it, doc. web n. 9870805; provv. n. 31 del 27/1/2022, ivi, doc. web n. 9745282; n. 271 del 17/12/2020, ivi, doc. web n. 9521857; n. 15 del 18/1/2018, doc. web n. 7689066. In materia di SCIA e CILA: cfr. provv. n. 1 del 3/1/2019, ivi, doc. web n. 9080951, nonché n. 418 del 22/9/2023, ivi, doc. web n. 9953858; provv. n. 360 del 10/8/2017, ivi, doc. web n. 6969290; n. 361 del 18/8/2017, ivi, doc. web n. 6969198; n. 364 dell’1/9/2017, ivi, doc. web n. 6979959; n. 359 del 22/5/2018, ivi, doc. web n. 9001943; n. 426 del 19/7/2018, ivi, doc. web n. 9027184; n. 453 del 13/9/2018, ivi, doc. web n. 9050702; n. 517 del 19/12/2018, ivi, doc. web n. 9073695; in relazione a concessioni edilizie in sanatoria: provv. n. 305 del 18/8/2021, ivi, doc. web n. 9717761; provv. n. 260 del 3/5/2018, doc. web n. 8997418; n. 25 del 18/1/2018, ivi, doc. web n. 7688896; in relazione a concessioni immobiliari e planimetrie: provv. n. 271 del 17/12/2020, ivi, doc. web n. 9521857; provv. n. 179 del 2/10/2019, ivi, doc. web n. 9162546; in relazione a permessi di costruire: provv. n. 68 dell’8/2/2018, ivi, doc. web n. 8052934; n. 75 del 16/4/2020, ivi, doc. web n. 9347818; provv. n. 103 del 22/2/2018, ivi, doc. web n. 8357130), che l’ostensione dei dati personali contenuti nei documenti descritti tramite l’accesso civico determina un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà dei soggetti coinvolti, in violazione del principio di minimizzazione dei dati (art. 5, par. 1, lett. c, del RGPD).

Ciò anche tenendo conto che, oltre al dato anagrafico (es.: nome e cognome), i dati in esame riguardano anche informazioni di carattere privato (relative alla proprietà immobiliare, all’aver effettuato interventi edilizi, all’aver scelto una specifica impresa, all’aver effettuato un illecito amministrativo rispristinando lo stato dei luoghi e ricevendo una sanzione amministrativa) che, per motivi individuali, non sempre si desidera portare a conoscenza di soggetti estranei e la cui ostensione può arrecare, in relazione ai casi e al contesto in cui possono essere utilizzati da terzi, tenendo conto anche del particolare regime di pubblicità dei dati oggetto di accesso civico, proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013. Bisogna tenere infatti in considerazione anche le ragionevoli aspettative di confidenzialità del privato al momento in cui l’amministrazione ha raccolto le relative informazioni, nonché la non prevedibilità, al momento della raccolta dei dati, delle conseguenze derivanti dalla eventuale conoscibilità da parte di chiunque dei dati richiesti tramite l’accesso civico per ulteriori finalità non conosciute (né conoscibili) dai soggetti controinteressati (cfr. par. 8.1 delle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, cit.).

Le predette considerazioni, nel caso in esame, impediscono di accordare anche un accesso civico parziale (art. 5-bis, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013), fornendo la copia dei documenti richiesti privi del nominativo dei soggetti controinteressati. Tale accorgimento, infatti, non elimina la possibilità che i soggetti controinteressati siano identificati indirettamente tramite gli ulteriori dati di contesto e informazioni di dettaglio contenuti nella documentazione richiesta.

Resta ferma, in ogni caso, ogni ulteriore valutazione dell’amministrazione in ordine alla possibilità che i dati personali per i quali sia stato negato l’accesso civico possano essere resi ostensibili, laddove sia riscontrata l’esistenza di un interesse “qualificato” del soggetto istante – ossia di «un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso» – ai sensi del diverso istituto dell’accesso ai documenti amministrativi secondo gli artt. 22 ss. della l. n. 241 del 7/8/1990.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

esprime parere nei termini suesposti in merito alla richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Atripalda, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013.

Roma, 24 gennaio 2024

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei