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Provvedimento del 19 novembre 2003 [1084355]

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[doc. web. n. 1084355]

Provvedimento del 19 novembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Trawell Ltd.

nei confronti di

Agenzia Viaggi Gemini S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

La società ricorrente ha proposto un ricorso ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 nei confronti di Agenzia Viaggi Gemini S.p.A., lamentando un danno subito a causa dell´utilizzo da parte di quest´ultima di un indirizzo di posta elettronica relativo a Paolo Codo, attualmente proprietario di Trawell Ltd., che ha lavorato fino al 2001 per conto della resistente.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il d.P.R. 31/3/1998 n. 501 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 1/2/1999), contenente il regolamento di organizzazione e funzionamento dell´Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, ha introdotto negli artt. 18, 19 e 20 la disciplina relativa alla forma, alle modalità di presentazione ed al procedimento per l´esame dei ricorsi al Garante previsti dall´art. 29 della legge n. 675/1996.

Tale normativa disciplina, altresì, le ipotesi di inammissibilità dei ricorsi (art. 19 d.P.R. n. 501/1998) e prevede che gli stessi siano dichiarati inammissibili o manifestamente infondati anche prima che il ricorso sia comunicato al titolare e al responsabile del trattamento con il connesso invito ad aderire (art. 20, comma 1, d.P.R. n. 501/1998).

Il ricorso è inammissibile in quanto difetta dei presupposti previsti dall´art. 29 della medesima legge.

Il ricorrente che intenda utilizzare il particolare meccanismo di tutela di cui all´art. 29 della legge n. 675/1996 deve avanzare le proprie richieste, con riferimento ai dati personali che lo riguardano ed alle specifiche situazioni soggettive tutelate dall´art. 13, comma 1, della legge n. 675/1996, nei confronti dei titolari o dei responsabili del trattamento, ed attendere almeno cinque giorni dalla data della loro presentazione.

Dalla documentazione in atti risulta, invece, che la richiesta avanzata dalla società ricorrente non riguarda informazioni alla stessa relative (così come richiesto dal citato art. 13), bensì dati inerenti ad un terzo (la persona titolare della società medesima in riferimento a trattamenti effettuati in un periodo antecedente all´acquisizione della proprietà, da parte dell´interessato, di Trawell Ltd.). Inoltre l´istanza ex art. 13 cui si fa riferimento nel ricorso è stata presentata il giorno prima della proposizione del ricorso, senza che fossero trascorsi i cinque giorni previsti dall´art. 29, comma 2, della legge n. 675/1996 dalla richiesta avanzata sul medesimo oggetto al responsabile o al titolare del trattamento.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 19 novembre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1084355
Data
19/11/03

Tipologie

Decisione su ricorso