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Provvedimento del 22 dicembre 2003 [1085061]

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[doc. web n. 1085061]

Provvedimento del 22 dicembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY

nei confronti di

Crif S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto adeguato riscontro ad un´istanza ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 datata 2 settembre 2003 nei confronti di Crif S.p.A. con la quale aveva chiesto la cancellazione dei dati che lo riguardano dalla banca dati di tale società, in cui risultava segnalato in relazione ad alcuni finanziamenti per i quali si erano verificati ritardi nei pagamenti. In particolare, l´interessato aveva richiesto la cancellazione delle segnalazioni di cui alle posizioni nn. 1, 3, 4 e 6 del report datato 5 giugno 2003 che Crif S.p.A. aveva inviato allo stesso in risposta ad una richiesta di accesso formulata in precedenza dall´interessato.

Con nota del 15 settembre 2003 Crif S.p.A. aveva informato l´interessato di aver provveduto a sospendere la visibilità dei dati relativi alle segnalazioni contestate senza quindi procedere alla loro cancellazione.

Ritenuto insoddisfacente il riscontro ottenuto, l´interessato ha proposto ricorso a questa Autorità ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 ribadendo la propria richiesta.

All´invito ad aderire ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, formulato da questa Autorità in data 3 novembre 2003, Crif S.p.A. ha risposto con fax inviato il 26 novembre 2003, dichiarando che:

  • le segnalazioni di cui alle posizioni nn. 3, 4 e 6 del report Crif "non sono attualmente più presenti nella banca dati Crif";
  • con riferimento alla segnalazione di cui alla posizione n. 1 del report Crif, relativo ad "un prestito finalizzato erogato da Fiat Sava S.p.A. in data 15.04.1998 ed estinto senza alcuna segnalazione di morosità nel luglio 2001", la resistente ritiene il relativo trattamento pertinente rispetto agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati in conformità all´art. 9 della legge n. 675/1996, trattandosi, oltretutto, di una segnalazione "positiva" che riporta "un andamento nei pagamenti regolare".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne una richiesta di cancellazione di dati personali relativi al ricorrente dalla banca dati di una c.d. "centrale rischi" privata.

In ordine alla richiesta di cancellazione dei dati contenuti nelle posizioni nn. 3, 4 e 6 del report Crif, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, avendo il titolare del trattamento fornito al riguardo adeguato riscontro. La resistente ha infatti affermato (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996: "Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante") che tali dati non sono più presenti nella propria banca dati.

Per quanto riguarda la cancellazione dei dati contenuti nella posizione n. 1 del report Crif, il ricorso è invece fondato e deve essere accolto. Tale posizione contiene dati personali relativi ad un rapporto di finanziamento estinto da tempo (4 luglio 2001) rispetto al quale non risulta peraltro essersi verificato alcun ritardo o contestazione nei pagamenti.

A prescindere della mancanza di una specifica annotazione "negativa" per il ricorrente, Crif S.p.A. non ha provato in atti che l´ulteriore divulgazione in rete a banche e a società finanziarie dei dati in questione, riferiti ad una posizione estinta da tempo, sia basata su un idoneo presupposto del trattamento ai sensi dell´art. 20 della legge n. 675/1996. La medesima divulgazione risulta comunque eccedente rispetto alle finalità originarie per le quali i dati furono raccolti e trattati, in violazione di quanto stabilito dall´art. 9 della legge n. 675/1996.

In parziale accoglimento del ricorso va quindi disposta, quale "misura necessaria a tutela dei diritti dell´interessato" (art. 29, comma 4, legge n. 675), la cancellazione dei dati che si riferiscono al rapporto di finanziamento di cui alla posizione n. 1 del report Crif entro la data del 20 febbraio 2004.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati di cui ai punti nn. 3, 4 e 6 del report Crif del 5 giugno 2003, ai sensi dell´art. 20, comma 2, d.P.R. n. 501/1998;

b) accoglie il ricorso limitatamente ai dati di cui alla posizione n. 1 del report Crif e ordina alla resistente, ai sensi dell´art. 29, comma 4, della legge n. 675/1996, la cancellazione dalla banca dati accessibili ai terzi dei dati personali del ricorrente contenuti nella medesima posizione, entro la data del 20 febbraio 2004, dando conferma a questa Autorità entro lo stesso termine dell´avvenuto adempimento.

Roma, 22 dicembre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1085061
Data
22/12/03

Tipologie

Decisione su ricorso