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Provvedimento del 7 luglio 2005 [1149434]

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[doc. web n. 1149434]

provvedimento del 7 luglio 2005

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da YW

nei confronti di

Consiglio dell´Ordine degli avvocati di Rimini, nonché di

avv. XY;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

PREMESSO:

In data 24 maggio 2002 il ricorrente aveva depositato domanda di iscrizione nel registro dei praticanti avvocati presso l´Ordine degli avvocati di Rimini allegando una dichiarazione sostitutiva di certificazione nella quale, tra l´altro, dichiarava di non aver riportato condanne penali e di non avere carichi penali pendenti.

Successivamente, con nota in data 3 agosto 2004 il Consiglio dell´ordine degli avvocati di Rimini gli aveva comunicato di aver avviato, "in via di autotutela", un procedimento di "revoca o annullamento" del precedente provvedimento di iscrizione al predetto registro, avendo rilevato, in sede di revisione degli albi, che non sussisteva il requisito di cui all´art. 17 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 ("Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore") consistente nell´"essere di condotta specchiatissima ed illibata". Ciò in quanto l´interessato, nel dichiarare, all´atto della domanda di iscrizione, di non aver riportato condanne penali, non avrebbe fatto cenno alla sentenza n. 458 del 22 giugno 2000 di applicazione di pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. (equiparata, ex art. 445 c.p.p., a sentenza di condanna) emessa a proprio carico.

Con propria memoria difensiva del 28 settembre 2004 l´interessato, nell´affermare che le dichiarazioni sostitutive di certificazione devono contenere quanto riportato nei certificati di riferimento, aveva sostenuto che quanto personalmente dichiarato nella "Dichiarazione sostitutiva di certificazione" corrispondeva al vero in quanto la sentenza di "patteggiamento" in questione, ai sensi dell´art. 689 c.p.p., non è riportata nel certificato generale del casellario giudiziale; inoltre aveva sostenuto che, qualora l´Ordine avesse avuto necessità di verificare la veridicità delle affermazioni contenute nella citata "Dichiarazione sostitutiva di certificazione", avrebbe potuto richiedere al casellario giudiziale, in base all´art. 71 del d.P.R. n. 445/2000, "le risultanze dei registri da esso custoditi".

Successivamente, il predetto Consiglio dell´Ordine aveva inviato all´interessato copia della deliberazione adottata in data 26 ottobre 2004 nella quale si dava conto che la citata sentenza era stata acquisita in quanto allegata ad una memoria difensiva depositata in data 12 novembre 2003 dall´avv. XY nell´istruttoria aperta dinanzi allo stesso Consiglio a seguito di esposti presentati in data 25 settembre e 23 ottobre 2003 dallo stesso dott. YW nei confronti del predetto avv. XY. Il verbale dei vigili del fuoco richiamato nella sentenza era stato invece acquisito, a seguito di richiesta rivolta all´avv. XY, "al fine di valutare la gravità del comportamento" dell´interessato. In ogni caso, il Consiglio, ritenuto che il reato di natura contravvenzionale commesso dall´interessato non era di gravità tale da far venir meno il requisito della "condotta specchiatissima ed illibata", aveva deliberato "di non procedere alla revoca o all´annullamento dell´iscrizione al registro praticanti avvocati" nei confronti dell´interessato. Ciò, pur sottolineando che se l´interessato "avesse correttamente ammesso tale precedente giudiziario nella dichiarazione sopra menzionata", il "Consiglio lo avrebbe ugualmente iscritto nel registro praticanti avvocati".

Successivamente, l´interessato aveva appreso dall´avv. XY, al quale aveva formulato esplicita richiesta in tal senso, che la documentazione in questione gli era stata consegnata dal proprio cliente in occasione di precedenti incarichi e che, con il consenso del cliente, nell´esercizio del proprio diritto di difesa, aveva allegato copia della sentenza di patteggiamento alla memoria difensiva depositata presso il Consiglio dell´Ordine in relazione all´esposto presentato dall´interessato nei propri confronti. Copia del verbale dei vigili del fuoco era stato invece fornito, sempre dietro consenso del cliente, al Consiglio che lo aveva richiesto nell´esercizio dei propri poteri di controllo.

Con due distinte note datate 7 febbraio 2005 l´interessato ha formulato istanza ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice nei confronti del Consiglio dell´Ordine degli avvocati di Rimini, nonché dell´avv. XY, con la quale ha chiesto di cancellare i dati che lo riguardano contenuti nella menzionata sentenza di patteggiamento e nel connesso verbale dei vigili del fuoco, in quanto tali "dati giudiziari" sarebbero stati trattati in violazione di legge; ha chiesto anche l´attestazione che tale operazione era stata portata a conoscenza dei soggetti cui i dati erano stati comunicati o diffusi.

Con il ricorso ai sensi dell´art. 145 del Codice l´interessato ha ribadito esclusivamente la richiesta di cancellazione dei dati, sollecitandone anche il blocco e chiedendo altresì che le spese del procedimento siano poste a carico dei titolari del trattamento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 13 aprile 2005 ai sensi dell´art. 149 del Codice, l´avv. XY ha risposto con nota inviata il 21 aprile 2005 sostenendo:

  • di aver fornito riscontro all´istanza ex artt. 7 ed 8 con propria nota datata 13 febbraio 2005;
  • che, ai sensi dell´art. 4 del Codice, i dati contenuti nel verbale dei vigili del fuoco in questione non sarebbero dati "giudiziari";
  • che, ai sensi dell´art. 5 del Codice, il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche, quale il resistente, "a fini personali e in concreto nell´esercizio di diritti di difesa, in procedimento amministrativo relativo ad esposto disciplinare proposto" dal ricorrente nei proprio confronti", nonché "nell´adempimento di doveri nei confronti del proprio ordine professionale (…)" non sarebbe "soggetto al codice della privacy".

Con nota inviata in data 21 aprile 2005 il Consiglio dell´Ordine degli avvocati di Rimini, nel ribadire quanto affermato in precedenti riscontri, ha risposto sostenendo che:

  • il trattamento dei dati del ricorrente sarebbe stato effettuato "nell´ambito dell´espletamento delle funzioni istituzionali";
  • lo stesso ricorrente (che nella dichiarazione sostitutiva di certificazione allegata alla domanda di iscrizione aveva dichiarato di non aver riportato condanne penali) avrebbe in seguito prodotto, in allegato ad un esposto presentato al Consiglio dell´Ordine, una "scrittura privata ove era indicata una condanna penale a suo carico";
  • tale condanna sarebbe stata confermata "da copia della relativa sentenza, trasmessa in allegato a memoria difensiva del legale oggetto di esposto e dipesa dal verbale di accertamento dei vigili del fuoco, che è stato richiesto ed acquisito dal Consiglio a fini istruttori dal predetto legale";
  • "il Consiglio dell´Ordine, nell´ambito dei propri poteri, una volta avuta notizia di fatti che comportano la necessità di adottare provvedimenti di sua competenza, procede d´ufficio", potendo utilizzare documentazione anche diversa dal certificato generale del casellario giudiziale;
  • "la dichiarazione sostitutiva di certificazione, richiesta dall´Ordine, non è volta a conoscere solo le condanne penali che risulterebbero dal certificato generale rilasciato ai privati, ove non figurerebbero le condanne godenti del beneficio della non menzione, contravvenzionali o le sentenze di patteggiamento, ma proprio per consentire, al Consiglio dell´Ordine, un controllo preventivo sui requisiti morali del candidato, cui inerisce la "condotta specchiatissima ed illibata", è volta a conoscere tutte le condanne che figurano, invece, nel certificato integrale, per cui non può essere sottaciuta alcuna condanna penale";
  • l´Ordine resistente "quale soggetto pubblico, trattando dati personali unicamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali, non deve richiedere il consenso dell´interessato ex art. 18, comma 4, d.lg. n. 196/03";

Entrambi i resistenti hanno chiesto il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente alle spese del procedimento.

Con nota inviata il 3 maggio 2005, il ricorrente, nel ritenere insoddisfacenti i riscontri, ha ribadito le proprie richieste sostenendo nei confronti dell´ordine professionale resistente che:

  • il requisito della "condotta specchiatissima ed illibata" di cui all´art. 17 del r.d.l. n. 1578/1933 non sarebbe richiesto per l´iscrizione al registro dei praticanti avvocati;
  • ai sensi dell´art. 1 del r.d. n. 37/1934 tale iscrizione sarebbe, al contrario, subordinata alla presentazione del certificato generale del casellario giudiziale o alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva di certificazione nella quale dovrebbe essere riportato quanto contenuto nel predetto certificato;
  • ai sensi dell´art. 21 del d.P.R. n. 313/2002, il certificato integrale del casellario giudiziale sarebbe acquisibile ed utilizzabile esclusivamente dall´autorità giudiziaria, mentre l´ente pubblico o l´esercente un servizio di pubblica utilità possono ottenere solo i certificati che sono rilasciati ai diretti interessati.

Nei confronti dell´avv. XY il ricorrente ha invece eccepito che il professionista avrebbe trattato i dati che lo riguardano senza consenso e non a titolo personale, avendoli utilizzati "in più occasioni, con soggetti e per finalità diverse".

Con note inviate il 16 maggio 2005 ed il 17 maggio 2005 l´avv. XY e il Consiglio dell´Ordine resistente hanno replicato agli ulteriori argomenti introdotti dal ricorrente.

Successivamente alla proroga del termine per la decisione sul ricorso disposta ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice disposta da questa Autorità in data 19 maggio 2005, il ricorrente ha fatto pervenire, in data 23 maggio 2005, un´ulteriore replica nella quale ha ribadito le precedenti considerazioni.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne una richiesta di cancellazione e blocco di dati relativi al ricorrente trattati da un avvocato nell´ambito di un procedimento disciplinare dinanzi al proprio ordine professionale, dati che sono stati in seguito utilizzati dal medesimo ordine per verificare se il ricorrente possedesse i requisiti per l´iscrizione al registro dei praticanti avvocati.

Il ricorso è infondato.

Il trattamento dei dati personali del ricorrente non risulta, dalla documentazione in atti, effettuato in modo illecito. Lo stesso è stato infatti effettuato, in conformità al disposto degli artt. 18, 19, 21, 22 e 27 del Codice, nonché delle previsioni dell´autorizzazione generale n. 7/2004, dal Consiglio dell´Ordine degli avvocati di Rimini, il quale ha natura di soggetto pubblico, nell´ambito di un procedimento volto a verificare la sussistenza, in capo all´interessato, dei requisiti per l´iscrizione al registro dei praticanti avvocati (verifica che, in aderenza al disposto dell´art. 47 del r.d. n. 37/1934, è stata effettuata raccogliendo tutte "le opportune informazioni ed i documenti" necessari ai fini del procedimento, ivi compresi, quindi, la copia della sentenza di patteggiamento ed il connesso verbale dei vigili del fuoco).

Ciò, in quanto, nello svolgimento della propria attività istituzionale di revisione degli albi, il Consiglio ha l´obbligo di provvedere alle opportune variazioni, nonché alla cancellazione che "è sempre ordinata qualora la revisione accerti il difetto dei titoli e requisiti in base ai quali fu disposta l´iscrizione" (art. 16 del r.d.l. n. 1578/1933: "Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore").

Sul punto, va poi osservato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, tra i requisiti richiesti dal r.d.l. n. 1578/1933 per l´iscrizione al registro dei praticanti avvocati rientra tuttora l´essere di "condotta specchiatissima ed illibata" (art. 17, comma 2).

La verifica di tale requisito comporta un´indagine che, come affermato anche dalla Corte di cassazione (Cass. civ. Sez. un. n. 6331 del 22.06.1990) non può basarsi sulla semplice constatazione dell´esistenza di una condanna penale, ma deve verificare se i fatti, accertati in sede penale, siano tali da escludere o meno il requisito richiesto (così come avvenuto nel caso in esame, attraverso la verifica del contenuto della sentenza e del connesso verbale dei vigili del fuoco).

Per quanto riguarda le richieste di blocco e cancellazione dei dati formulate nei confronti dell´avvocato resistente il ricorso è parimenti infondato.

Contrariamente a quanto sostenuto dall´avvocato resistente, il trattamento dei dati effettuato da quest´ultimo non rientra nell´ambito di applicazione dell´art. 5, comma 3, del Codice. Il trattamento effettuato da un avvocato nell´ambito di un procedimento disciplinare volto alla verifica della correttezza deontologica della propria attività professionale non è infatti qualificabile alla stregua di trattamento effettuato da persona fisica per scopi esclusivamente personali.

Dalla documentazione in atti, il trattamento risulta effettuato in modo lecito al solo fine di provare, di fronte al competente Consiglio dell´Ordine, la correttezza di una condotta nell´esercizio del mandato professionale. Ciò, anche attraverso la produzione di atti e documenti pertinenti alla vicenda in questione che potevano essere trattati anche in assenza del consenso dell´interessato nel rispetto delle prescrizioni dell´autorizzazione generale n. 7/2004.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del procedimento.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso nei confronti di entrambi i titolari al trattamento;

b) dichiara compensate le spese del procedimento.

Roma, 7 luglio 2005

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1149434
Data
07/07/05

Tipologie

Decisione su ricorso