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Diffusione di tabulati telefonici relativi a un'indagine giudiziaria - 14 dicembre 2006 [1371068]

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[doc. web n. 1371068]

Diffusione di tabulati telefonici relativi a un´indagine giudiziaria - 14 dicembre 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´edizione de "La Repubblica" del 23 ottobre 2005 nella quale, a margine di alcuni articoli relativi all´omicidio del vice presidente del Consiglio regionale della Calabria, Francesco Fortugno, venivano riprodotte parti documentali contenenti dati personali relativi al traffico di utenze telefoniche (compresi alcuni dati accessori) e inerenti ai loro intestatari, dati che sarebbero stati riportati in una consulenza tecnica disposta nell´ambito di un´indagine giudiziaria;

VISTO il provvedimento del 23 ottobre 2005 (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1182177) con il quale il Garante ha rilevato che la riproduzione di tali documenti ha comportato la diffusione di vari e delicati dati di carattere personale, oggetto di particolare tutela nell´ordinamento e relativi a soggetti identificati o identificabili, e che tale diffusione non era giustificata alla luce del principio di "essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico"; ciò, avuto anche riguardo alla possibile pubblicazione di dati personali relativi a soggetti estranei a fatti criminosi;

RILEVATO che con il medesimo provvedimento è stato disposto in via d´urgenza il blocco del trattamento, limitatamente alla riproduzione dei predetti dati personali quali figuranti nei documenti pubblicati;

CONSIDERATO che il blocco del trattamento è un provvedimento a carattere temporaneo che, soddisfatte le esigenze anche probatorie che ne avevano imposto l´adozione, deve essere seguito da un ulteriore provvedimento, che sulla base di un esame compiuto del merito, disponga in modo stabile sulla liceità e correttezza del trattamento (art. 4, comma 1, lett. o) del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196);

RILEVATO che dopo il predetto provvedimento di blocco il titolare del trattamento non ha formulato deduzioni o prodotto documenti a proprio sostegno e che non sono emersi altri elementi di rilievo tali da comprovare la sussistenza dei requisiti di liceità e correttezza per pubblicare i dati in esame o, comunque, da modificare le valutazioni preliminari espresse in sede di blocco del trattamento;

RILEVATO, pertanto, che la predetta diffusione di dati personali non è risultata conforme alle disposizioni del Codice applicabili all´attività giornalistica (art. 137, comma 3, del Codice e artt. 5 e 6 dell´allegato codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica);

CONSIDERATO che i dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati (art. 11, comma 2, del Codice);

CONSIDERATO che il Garante ha il compito di vietare anche d´ufficio il trattamento, in tutto o in parte, se esso risulta illecito o non corretto (artt. 154, comma 1, lett. d), 143, comma 1, lett. c ) e 139, comma 5,  del Codice);

RITENUTO pertanto di dover disporre, nei confronti del Gruppo editoriale l´Espresso S.p.A, in qualità di titolare del trattamento, di seguito al blocco disposto con il citato provvedimento del 23 ottobre 2005, il divieto del trattamento medesimo–anche tramite il sito web della testata-limitatamente alla riproduzione dei predetti dati personali quali figurano nei documenti pubblicati; ciò, con effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento;

RILEVATO che in caso di inosservanza del medesimo si renderà applicabile la sanzione di cui all´art. 170 del Codice;

RITENUTA, altresì, la necessità di disporre l´invio di copia del presente provvedimento al competente consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell´Ordine dei giornalisti, per le valutazioni di competenza;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

a) ai sensi degli artt. 154, comma 1, lett. d), 143, comma 1, lett. c ) e 139, comma 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali dispone nei confronti del Gruppo editoriale l´Espresso S.p.A, in qualità di titolare del trattamento, il divieto del trattamento di dati personali effettuato, anche tramite il sito web della testata, nei termini previsti dal provvedimento di blocco adottato il 23 ottobre 2005 nei riguardi di tale società. Ciò, con effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento;

b) dispone l´invio di copia del presente provvedimento al competente consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell´Ordine dei giornalisti, per le valutazioni di competenza.

Roma, 14 dicembre 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE 
Buttarelli