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Trattamenti dei dati sensibili e giudiziari presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - 21 dicembre 2006 [1376418]

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[doc. web n. 1376418]

Trattamenti dei dati sensibili e giudiziari presso il Ministero dell´ambiente e della tutela del territorio e del mare - 21 dicembre 2006


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visti gli articoli 20, comma 2, e 154, commi 1, lett. g), e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
Vista la richiesta di parere sullo schema di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari presentata dal Ministero dell´ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 28 novembre 2006;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il Ministero dell´ambiente e della tutela del territorio e del mare ha chiesto il parere del Garante in ordine ad uno schema di regolamento per i trattamenti di dati sensibili e giudiziari da effettuarsi presso il medesimo Ministero.

Il Ministero, al pari degli altri soggetti pubblici, può trattare i dati sensibili e giudiziari in base ad un´espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite. In presenza di una disposizione primaria che si limiti a specificare solo la finalità di rilevante interesse pubblico, è necessario identificare e rendere pubblici, in un atto di natura regolamentare conforme al parere reso dal Garante, i tipi di dati sensibili o giudiziari, nonché le operazioni eseguibili in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi, al fine di rendere il trattamento lecito.

A tale scopo, il Ministero è tenuto ad adottare un atto di natura regolamentare conforme al parere reso dal Garante.

Il documento che identifica i tipi di dati e di operazioni eseguibili a cura del Ministero, il quale ne effettua il trattamento in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi, viene quindi sottoposto al parere dell´Autorità ai sensi dell´art. 20, comma 2, del Codice.

Eventuali, ulteriori trattamenti di dati sensibili e/o giudiziari non considerati nello schema in esame non potranno essere effettuati lecitamente. Ciò, non preclude al Ministero (laddove si renda indispensabile trattare ulteriori categorie di dati o eseguire altre operazioni di trattamento per perseguire finalità di rilevante interesse pubblico individuate dalla legge) la possibilità di predisporre schede aggiuntive da sottoporre nuovamente al parere del Garante. 

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

ai sensi degli articoli 20, comma 2 e 154, comma 1, lett. g) del Codice, esprime parere favorevole sullo schema di regolamento predisposto dal Ministero dell´ambiente e della tutela del territorio e del mare per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi dal medesimo Ministero.

Roma, 21 dicembre 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli