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Parere sullo schema di regolamento per i trattamenti di dati sensibili e giudiziari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ...

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[doc. web n. 1384883]

Parere sullo schema di regolamento per i trattamenti di dati sensibili e giudiziari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - 8 febbraio 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visti gli articoli 20, comma 2, e 154, commi 1, lett. g), e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la richiesta di parere sullo schema di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari presentata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in data  24 gennaio 2007, come modificato in data 2 febbraio 2007, a seguito del parere espresso dal Garante in data 19 ottobre 2006, sul precedente schema di regolamento presentato dal medesimo Ministero in data 28 settembre 2006;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSA:

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha chiesto, in data 28 settembre 2006, il parere del Garante in ordine ad uno schema di regolamento per i trattamenti di dati sensibili e giudiziari da effettuarsi presso il medesimo Ministero.

Su detto schema, l´Autorità ha espresso il 19 ottobre 2006 un parere favorevole, ma condizionato al rispetto di alcune indicazioni specificatamente formulate.

Il Ministero ha predisposto un nuovo schema di regolamento che tiene conto delle indicazioni fornite dall´Autorità e lo ha trasmesso per l´acquisizione di un ulteriore parere.

Il parere stesso è reso sul presupposto che l´individuazione dei tipi di dati sensibili o giudiziari, nonché delle operazioni eseguibili, sia effettuata con un atto di effettiva natura regolamentare ai sensi dell´art. 20, comma 2, del Codice, suscettibile di produrre effetti giuridici per gli interessati.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

ai sensi degli articoli 20, comma 2, e 154, comma 1, lett. g) del Codice, esprime parere favorevole sullo schema di regolamento predisposto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per effettuare il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi.

Roma, 8 febbraio 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli