g-docweb-display Portlet

Parere sullo schema di regolamento per i trattamenti di dati sensibili e giudiziari del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria - 22 fe...

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1388261]

Parere sullo schema di regolamento per i trattamenti di dati sensibili e giudiziari del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria - 22 febbraio 2007


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visti gli articoli 20, comma 2, e 154, commi 1, lett. g), e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la richiesta di parere del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria sullo schema di regolamento presentato in data 2 febbraio 2007 (prot. n. 1397/07/CDP);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

PREMESSO:

Il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria ha chiesto il parere del Garante in ordine ad uno schema di regolamento per i trattamenti dei dati sensibili e giudiziari da effettuarsi presso il Consiglio stesso.

Il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, al pari degli altri soggetti pubblici, può trattare i dati sensibili e giudiziari (fatto salvo quanto previsto dall´art. 47, comma 2, del Codice per i trattamenti effettuati per ragioni di giustizia), in base ad un´espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite. In presenza di una disposizione primaria che si limiti a specificare solo la finalità di rilevante interesse pubblico, è necessario identificare e rendere pubblici i tipi di dati sensibili o giudiziari, nonché le operazioni eseguibili in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi, al fine di rendere legittimo il trattamento (art. 20 del Codice).

Il documento che identifica i tipi di dati e di operazioni di trattamento eseguibili, in relazione a specifiche finalità perseguite nei singoli casi, viene sottoposto al parere dell´Autorità ai sensi dell´art. 20, comma 2, del Codice.

OSSERVA:

1. Considerazioni generali
Nell´articolato sono indicate solo alcune delle finalità individuate successivamente nelle schede (art. 3, comma 2). Risulta mancante, ad esempio, il riferimento alla formazione del personale della magistratura tributaria, cui si fa menzione, invece, nella scheda n. 3. Va pertanto integrato tale comma con l´indicazione di tutte le attività riconducibili alle finalità di rilevante interesse pubblico citate nelle schede.

 

2. Operazioni eseguite
Le operazioni di interconnessione, rientrando tra quelle che possono spiegare effetti maggiormente significativi per gli interessati, devono essere delimitate nello schema rigorosamente, in conformità al principio di indispensabilità, ed essere altresì evidenziate meglio, individuando, nell´ipotesi di interconnessione e di raffronto con banche dati di altri titolari del trattamento, la base normativa che le autorizza (art. 22, commi 9 e 11 del Codice). Ciò, con particolare riferimento alle schede nn. 2 e 3, nelle quali le operazioni di interconnessione e raffronto con "altri soggetti pubblici o privati" sono indicate in modo generico, senza menzionare, anche per categorie, i destinatari del flusso oltre che le predette basi normative.

Nel perfezionamento dello schema occorre pertanto verificare se, nei singoli casi, l´operazione di trattamento consista in una interconnessione, oppure in un diverso tipo di collegamento per via telematica, volto ad ottenere informazioni o certificazioni dal medesimo o da altri titolari del trattamento senza una consultazione diretta di banche dati.

Qualora si tratti di una interconnessione, va poi valutata nuovamente, caso per caso, l´indispensabilità di tale operazione e, in caso di esito positivo di tale valutazione, la stessa va documentata adeguatamente, sottoponendo la scheda così integrata al Garante per un nuovo parere (scheda nella quale dovrà altrimenti espungersi il riferimento all´operazione medesima).

Nell´articolato dello schema si dichiara poi che "la comunicazione e la diffusione a soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, dei dati trattati sono ammesse quando siano previsti da norme di legge o di regolamento, o risultino, comunque, necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali" (art. 3, comma 4). Tale comma va espunto o, comunque modificato, in quanto la disposizione in esso contenuta riguarda esclusivamente il trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari, disciplinato dall´art. 19, comma 2, del Codice.

 

3. Conclusioni
Il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria è invitato a conformare lo schema in esame alle indicazioni sopra formulate, tenendo presente che il trattamento dei dati sensibili e giudiziari non potrebbe essere effettuato in difformità dalle indicazioni medesime, e che l´individuazione dei tipi di dati e delle operazioni eseguibili dovrà essere effettuata necessariamente con un atto di effettiva natura regolamentare ai sensi dell´art. 20, comma 2, del Codice, suscettibile di produrre effetti giuridici per gli interessati.

Inoltre, eventuali ulteriori trattamenti di dati sensibili e/o giudiziari  non considerati nello schema non potranno essere effettuati.

Ciò, non preclude al Consiglio la possibilità di predisporre schede aggiuntive da sottoporre nuovamente al parere del Garante.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. g) del Codice, esprime parere favorevole sullo schema di regolamento trasmesso dal Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, a condizione che siano rispettate le indicazioni di cui ai punti da 1 a 3, riguardanti:

  • l´integrazione dell´art. 3, comma 2 dello schema;
  • le verifiche concernenti le interconnessioni (schede nn. 1, 2, 3); l´espunzione o modifica dell´art. 3, comma 4;
  • l´adozione di un atto di effettiva natura regolamentare.

Roma,  22 febbraio 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli