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Conferenza di primavera - Larnaka (Cipro)  10-11 maggio 2007

Spring Conference of European Data Protection Commissioners
Larnaka (Cipro), 10-11 maggio 2007 

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Tutela della privacy e diritto all´informazione. Un equilibrio difficile
Mauro Paissan

Non è di oggi il conflitto tra tutela della privacy e diritto all´informazione. Se ne è preso atto fin dalla approvazione della direttiva europea del 1995 sulla protezione dei dati, e ancora prima con un documento del Consiglio d´Europa del 1991.

Il diritto alla riservatezza e la libertà di espressione sono ugualmente tutelati dalla Convenzione europea per i diritti dell´uomo e dal Trattato per la Costituzione europea. Ma nella realtà i due diritti sono in un rapporto di continua tensione e talvolta di vero e proprio conflitto.

Il diritto di sapere, la libertà di comunicare, la trasparenza (caratteristiche fondamentali di una società democratica) non possono cancellare il bisogno di intimità, il diritto di sviluppare liberamente la personalità, di costruire la propria sfera privata, di veder comunque rispettata la propria dignità. Spesso gli aspetti personalissimi della vita delle persone nulla aggiungono alla comprensione dei fatti narrati, servono soltanto ad alimentare il voyeurismo.

I due diritti di cui stiamo parlando vanno resi compatibili attraverso una costante, spesso non facile, ricerca di bilanciamento, di equilibrio.

 

Il caso italiano
Mentre la maggioranza dei paesi europei, approvando le discipline nazionali di protezione dei dati, non hanno previsto un potere di intervento dell´Autorità garante in materia di libertà d´informazione, ciò non è successo in Italia. Da questo punto di vista l´ordinamento italiano rappresenta un´anomalia nel quadro europeo. Da noi, in linea di massima, i principi di protezione dei dati trovano applicazione anche nel settore giornalistico e il legislatore ha attribuito al Garante un ruolo forte su questo delicato versante della protezione dei dati. Un potere il cui esercizio richiede equilibrio, senso della misura, adesione profonda allo spirito della Costituzione italiana e delle disposizioni europee e internazionali. Anche perché c´è sempre il rischio di apparire come dei censori.

 

I poteri del Garante
Il Garante può controllare la liceità e la correttezza del trattamento dei dati effettuato dai giornalisti sulla base di due tipi di strumenti:

  1. la normativa di protezione dei dati con i suoi principi generali. In particolare la regola che consente la pubblicazione delle informazioni che risultino "essenziali" "nell´ambito di fatti di interesse pubblico" (vedremo più avanti il significato e il valore di questa espressione);
  2. uno strumento più flessibile, il Codice di deontologia relativo allo svolgimento dell´attività giornalistica. Si tratta di uno degli esempi di co-regolamentazione previsti dalla disciplina di protezione dei dati personali. Adottato nel 1998 dall´Ordine dei giornalisti (l´organismo ufficiale dei giornalisti italiani) in collaborazione con il Garante (allora presieduto dal professor Stefano Rodotà), questo testo ha permesso di applicare al giornalismo i principi generali di protezione dei dati, tenendo conto dell´estrema varietà di casi che possono richiedere la difficile opera di bilanciamento tra valori della persona e libertà di informazione.

I poteri attribuiti al Garante in caso di violazione di queste disposizioni sono di diversa intensità. Si va dal potere di ordinare di fornire a una persona determinate informazioni che la riguardano (es. quali dati personali siano detenuti dal giornalista su tale persona o l´origine di questi dati) a quello di disporre l´aggiornamento o la rettifica di dati inesatti o incompleti. Ma lo strumento più incisivo è il blocco o il divieto di ulteriore diffusione dei dati (es. perché inessenziali rispetto a fatti di interesse pubblico) e la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge.

Il Garante nel corso di un decennio ha usato questi ultimi poteri, più incisivi, con estrema cautela e in pochissimi casi, su centinaia di decisioni in materia di giornalismo. Si è preferita la strada del dialogo e della collaborazione con le rappresentanze della categoria dei giornalisti, la sensibilizzazione di chi fa informazione sulla necessità di rispettare i diritti della persona.

 

Polemiche recenti
Eppure un recentissimo caso giudiziario ha provocato forti polemiche in Italia sull´utilizzo di questi strumenti attribuiti dalla legge. Il Garante ha vietato la pubblicazione di notizie e fotografie di alcune persone, relative alla loro sfera sessuale, contenute in intercettazioni telefoniche e atti giudiziari non più coperti da segreto istruttorio. Tra le persone implicate c´erano uomini e donne dello spettacolo, dei fotografi e un uomo politico, quest´ultimo fotografato mentre in auto passava per una via frequentata da prostituti transessuali. Sulla nostra autorità, in seguito al nostro intervento, sono piovute pesanti accuse di voler censurare l´informazione e proteggere la classe politica.

É evidente la pretestuosità di queste accuse fondate in parte sulla scarsa conoscenza delle disposizioni in materia di privacy e giornalismo, in parte sulla curiosa pretesa dei giornalisti di non dover rendere conto a nessuno di come fanno informazione, in parte su quel processo di involuzione che tende a presentare come informazione il puro e semplice pettegolezzo invasivo della personalità di cittadini.

Una polemica analoga, anche se meno violenta perché non riguardava la totalità dei media, era scoppiata mesi fa contro un´altra nostra decisione che bloccava la trasmissione di due servizi televisivi su test DNA antidroga compiuti all´insaputa degli interessati. Un caso riguardava il prelievo di urina nei bagni di una discoteca e l´altro del sudore raccolto con un inganno dalla fronte di alcuni parlamentari. Decidemmo che il furto di dati sanitari non era ammissibile.

Un altro caso è tuttora aperto e riguarda la pubblicazione su un settimanale ad alta tiratura di alcune fotografie dell´ex premier Silvio Berlusconi ritratto in una sua villa in compagnia di alcune signorine. Le immagini non erano di per sé lesive della dignità né dell´uomo politico né delle ragazze, ma il Garante ha rilevato l´illiceità delle modalità di raccolta delle foto. Il fotografo aveva usato un potente teleobiettivo: di fatto, una violazione tecnologica del domicilio privato.

Queste vicende hanno posto sotto i riflettori temi cruciali quali il confine tra la tutela della privacy e la censura; l´ambito della tutela della riservatezza (in particolare della vita sessuale) delle persone note, e specialmente dei politici; i criteri per individuare cosa è essenziale per ricostruire fatti di interesse pubblico e cosa no.

Vedremo ora che il Codice deontologico affronta alcuni di questi temi. Temi che evidenziano tutta la delicatezza del bilanciamento tra diritto all´informazione e privacy e la responsabilità di chi è chiamato a definire questo equilibrio.

 

Il contenuto del Codice deontologico
Il Codice deontologico (13 brevi articoli) rappresenta il punto di arrivo di una riflessione maturata negli anni nei settori più sensibili dei giornalisti e offre una risposta all´accresciuta sensibilità dell´opinione pubblica, oggi molto più reattiva al contenuto dell´attività informativa.

Le disposizioni del Codice si applicano a tutti i giornalisti, ai fotografi, ai cinereporter e a tutti coloro che anche occasionalmente pubblicano articoli, saggi o altre manifestazioni del pensiero. E questa è una differenza di rilievo rispetto a un normale codice deontologico: il codice giornalistico si applica infatti anche a chi non appartiene alla categoria professionale.

Un concetto fondamentale è quello di "essenzialità dell´informazione". Il giornalista è tenuto a valutare se, nel riferire di una notizia, la diffusione di un dato personale è essenziale per l´interesse pubblico. Talvolta il nome, la fotografia, un particolare strettamente personale non sono essenziali e dunque non vanno pubblicati.

Una importante applicazione di questo principio riguarda la pubblicabilità delle trascrizioni di intercettazioni telefoniche, strumento di indagine largamente diffuso in Italia. Nel nostro paese, soprattutto negli ultimi anni, è altrettanto diffusa la cattiva abitudine di pubblicare tutto il materiale giudiziario che non sia coperto da segreto investigativo, divulgando particolari strettamente personali che nulla hanno magari a che vedere con l´oggetto delle inchieste giudiziarie e spesso riguardanti persone estranee alle indagini stesse.

Ulteriori garanzie vengono poi poste dal Codice deontologico a tutela di persone, valori, situazioni particolari, che qui mi limito a elencare: dati sensibili (in particolare su comportamenti e orientamenti sessuali), tutela del domicilio (riguardo anche a ospedali e carceri), fotografie segnaletiche o di persone in stato di arresto, persone malate, personaggi noti.

Recentemente i giornalisti italiani si sono dati uno specifico Codice di autodisciplina a favore dei minori, alla stesura del quale ha collaborato il Garante. In esso, valido sia per i media tradizionali che per il web, si afferma un principio molto impegnativo: il diritto all´anonimato del minore prevale sul diritto di cronaca. Il giornalista può rompere questa regola dell´anonimato solo se pensa di agire nell´interesse del minore stesso.

 

Internet e i motori di ricerca
Lo sviluppo tecnologico, soprattutto con Internet, offre al giornalista l´accesso a molte più informazioni e la possibilità di divulgare a sua volta molti più dati. Con la nascita di ulteriori problemi per le persone interessate. Un esempio per tutti. Internet fa venire meno ogni limite di spazio e di tempo nella diffusione di una notizia, che si può leggere ovunque e per un tempo indefinito, senza più finire, come una volta, in un archivio di carte polverose. Ciò comporta la lesione del "diritto all´oblio", cioè il diritto a veder dimenticata una notizia che ci riguarda, passato un ragionevole periodo di tempo.

Capita inoltre che una persona tolleri magari che i giornali pubblichino una certa notizia non condivisa, ma ritenga esorbitante che la stessa rimanga poi nel sito web di quelle testate. E allora si rivolge a noi perché ne ordiniamo la cancellazione.

Un problema ancor più rilevante è posto dai motori di ricerca, quando da determinati siti (non necessariamente i siti "sorgenti") emergono notizie errate o non complete. Il caso più frequente è quello di un procedimento giudiziario di cui rimane traccia nella rete per quanto riguarda l´accusa iniziale e l´eventuale arresto, mentre non compare la notizia della successiva assoluzione. Con ciò ledendo gravemente l´immagine della persona coinvolta. Su questi temi il Garante italiano ha interessato Google, al fine di garantire l´esercizio di alcuni diritti da parte dei cittadini.

Sempre in riferimento ai motori di ricerca, la nostra Autorità consiglia, in particolare agli enti pubblici, di definire una policy riguardo al periodo di tempo nel quale i testi contenenti determinati dati personali sono consultabili dai motori esterni e quando, invece, quei dati sono rintracciabili solo a partire da quel determinato sito.

 

Per concludere
Nella battaglia anche di tipo culturale tra il Garante e i giornalisti, due sono i nostri punti fermi:

  1. la privacy non può essere evocata per negare la necessaria trasparenza dei poteri;
  2. non è vero che ogni notizia deve essere comunque data. Il giornalista è chiamato a misurare la propria libertà rispetto al dovere di tutelare la dignità delle persone.