g-docweb-display Portlet

Titolare, responsabile, incaricato - Canone di abbonamento al servizio radiotelevisivo (RAI) - 12 luglio 2000 [30923]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

 [doc. web n. 30923]

Titolare, responsabile, incaricato - Canone di abbonamento al servizio radiotelevisivo (RAI) - 12 luglio 2000

La RAI, responsabile del trattamento per lo svolgimento dei compiti relativi alla gestione e alla riscossione dei canoni, non può essere considerata come un soggetto privato che persegue ulteriori finalità e che può decidere autonomamente in ordine al trattamento delle informazioni personali, dovendo la stessa attenersi rigorosamente alle prescrizioni normative e alle istruzioni impartite dall´amministrazione finanziaria, titolare dello specifico trattamento. Limitatamente a questi rapporti, deve ritenersi pertanto applicabile alla società il particolare regime previsto per le amministrazioni pubbliche.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell´ing. Claudio Manganelli, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 7, comma 2, lettera a) del D.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

RELATORE il prof. Ugo De Siervo;

PREMESSO:

1. Sono pervenuti a questa Autorità numerosi reclami e segnalazioni da parte di cittadini e di associazioni di consumatori concernenti la comunicazione che la RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A. invia alle persone che non risultano presenti negli elenchi degli abbonati al servizio radiotelevisivo ai fini del pagamento del canone. Detti reclami e segnalazioni vanno esaminati congiuntamente in questa sede, in quanto prospettano, sotto vari profili, identiche questioni.

Con tale comunicazione, la RAI invita il destinatario a regolarizzare la propria posizione, allegando un bollettino di conto corrente per il versamento dell´importo dovuto e un questionario in cui indicare dati anagrafici e indirizzo (anche in riferimento a familiari conviventi titolari dell´abbonamento), con l´avvertimento che, in difetto di notizie che permettano di regolarizzare la posizione, la società si riserva di comunicare i dati del destinatario all´amministrazione finanziaria, per successivi accertamenti. I reclami e le segnalazioni sollevano il problema della liceità del trattamento, da parte della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, dei dati dei destinatari della comunicazione, lamentando, in particolare, che:

a) nessuna norma permetterebbe alla RAI, in quanto S.p.A., di raccogliere ed utilizzare i dati degli interessati senza il loro consenso (con specifico riferimento alla possibilità, per la stessa società, di accedere ai dati presenti nelle anagrafi comunali della popolazione e agli elenchi telefonici); non sarebbe inoltre previsto un obbligo per questi ultimi di fornire dati che li riguardano o che attengono a propri familiari o conviventi;

b) non sarebbero chiari i criteri e le modalità in base ai quali vengono acquisiti i dati dei potenziali utenti e vengono inviate le comunicazioni, in quanto i destinatari fanno parte spesso di un nucleo familiare o risiedono con un convivente già abbonati (es.: coniuge o figli maggiorenni) e non sono titolari di ulteriori utenze relative ad altri servizi di pubblica utilità (in alcuni casi, gli interessati dichiarano anche di non possedere apparecchi televisivi);

c) la comunicazione (di cui vengono anche contestati i toni considerati vessatori) ed il connesso trattamento dei dati non sarebbero in sintonia con il principio di correttezza sancito dalla disciplina sulla tutela dei dati personali, poiché, pur in mancanza di informazioni attendibili circa la detenzione di apparecchi televisivi, la società presumerebbe da semplici elementi (es.: iscrizioni o variazioni anagrafiche relative alla residenza o al raggiungimento della maggiore età dei cittadini) una possibile evasione del canone;

d) il questionario da rispedire con i dati anche di terzi non riporterebbe alcuna informativa ai sensi della legge n. 675/1996 (art. 10) e sarebbe inoltre inserito in una cartolina visibile a chiunque (anziché in busta chiusa);

e) di fronte alle richieste degli interessati di conoscere la fonte dalla quale sono stati ricavati i dati (o di esercitare gli altri diritti di cui all´art. 13 della legge n. 675, ad esempio, per chiedere la cancellazione o il blocco dei dati, oppure per opporsi al loro trattamento), la società non avrebbe spesso fornito alcun riscontro o avrebbe risposto in modo negativo (affermando, ad esempio, di non dover "fornire indicazioni riguardanti le procedure adottate per individuare eventuali utenze TV abusive": v. alcune note dalla società acquisite in atti, nelle quali si fa riferimento agli artt. 13, comma 2, e 24, comma 6, della legge n. 241/1990 sull´accesso ai documenti amministrativi).

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

2. Questa Autorità si è già occupata del trattamento dei dati connesso alla gestione e alla riscossione del canone di abbonamento al servizio radiotelevisivo in occasione del parere sui due atti aggiuntivi alla convenzione stipulata tra il Ministero delle finanze e la RAI il 23 dicembre 1988 per regolare i rapporti relativi alla gestione del canone (la validità della convenzione, approvata con decreto del Ministero in pari data, è stata recentemente prorogata al 31 dicembre 2000 dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449).

La materia è disciplinata da un complesso di disposizioni normative, risalenti anche nel tempo, le quali stabiliscono che chiunque detiene "uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni" deve pagare un canone (v., in particolare, il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880 e la legge 14 aprile 1975, n. 103, in cui sono regolati gli adempimenti relativi alle modalità e ai termini di pagamento, al c.d. libretto di iscrizione alle radiodiffusioni, alle denunce all´ufficio del registro dei cambiamenti di residenza o del domicilio, oppure della cessazione dell´uso dell´apparecchio e alle sanzioni applicabili).

L´amministrazione degli abbonamenti è stata affidata per tutto il territorio nazionale ad un unico ufficio dell´amministrazione finanziaria istituito con d.m. del 16 dicembre 1953, ossia all´URAR-TV di Torino (Ufficio registro abbonamenti radio TV), il quale si avvale di strutture, mezzi e personale messi a disposizione dalla società.

Quest´ultima svolge inoltre, per conto di tale ufficio ed in base alla predetta convenzione, diversi compiti relativi alla riscossione degli abbonamenti e al recupero delle somme dovute, a vario titolo, dai detentori degli apparecchi e può inviare ad essi comunicazioni ed avvisi.

La convenzione prevede l´obbligo per la RAI di costituire, sempre per conto dell´URAR TV (e in base alla documentazione dallo stesso fornita), un ruolo magnetico degli abbonati residenti nel territorio nazionale, che deve essere periodicamente aggiornato per quanto riguarda i pagamenti, le cancellazioni e le situazioni anagrafiche (sulla base di tale ruolo vengono poi predisposti i libretti di iscrizione ed effettuati i controlli su coloro che hanno omesso, ritardato od effettuato in misura insufficiente il pagamento).

Con il primo atto aggiuntivo alla convenzione (stipulato il 17 giugno 1999 e approvato con decreto del Ministero delle finanze il 23 luglio 1999), sono stati precisati alcuni aspetti relativi al trattamento dei dati.

L´amministrazione finanziaria - URAR-TV di Torino ha designato la RAI – Direzione produzione abbonamenti e attività per le pubbliche amministrazioni, quale responsabile del trattamento dei dati contenuti nell´archivio informatico risultante dal ruolo magnetico degli abbonati (art. 8 legge n. 675), anche per ciò che attiene ai dati anagrafici relativi a cittadini maggiorenni acquisiti dalla RAI per conto dell´URAR TV o direttamente da quest´ultimo, dati ricavati dagli archivi comunali o dalle banche dati di società che erogano servizi di pubblica utilità (ai sensi della legge n. 127/1997 e della legge n. 166/1991 di conversione del d.l. n. 103/1991 sullo scambio di dati tra l´amministrazione finanziaria ed altri soggetti pubblici e privati ai fini del recupero di contributi previdenziali).

In qualità di responsabile del trattamento, la società deve attenersi alle istruzioni impartite dall´amministrazione, la quale può effettuare verifiche. Deve inoltre predisporre una relazione periodica sulle attività relative ai dati personali ed individuare per iscritto le persone fisiche incaricate di compiere le operazioni necessarie per attuare la convenzione (art. 19 legge n. 675).

Il primo dei due atti aggiuntivi prevede inoltre che la RAI debba ricevere periodicamente dall´URAR TV i dati dei soggetti che non risultano titolari di abbonamento e (per conto dello stesso Ufficio, ma a proprio nome e spese) debba inviare a tali soggetti "comunicazioni contenenti l´indicazione degli obblighi discendenti dalla detenzione di apparecchi radiotelevisivi e dei vantaggi conseguenti alla regolarizzazione spontanea", comunicandone all´URAR TV i risultati della verifica con i dati aggiornati dei soggetti contattati e di coloro che hanno risposto (v. l´art. 1, commi 6 e 7).

3. Quale responsabile del trattamento, la RAI collabora con l´amministrazione titolare del trattamento nello svolgimento dei compiti relativi alla gestione e alla riscossione dei canoni. La società non può essere dunque considerata come un soggetto privato che persegue ulteriori finalità e che può decidere autonomamente in ordine al trattamento delle informazioni personali, dovendo la stessa attenersi rigorosamente alle prescrizioni normative e alle istruzioni impartite all´amministrazione finanziaria.

Limitatamente a questi rapporti, alla società deve ritenersi applicabile il particolare regime previsto per le amministrazioni pubbliche che, a differenza dei privati (i quali possono trattare informazioni personali in presenza del consenso degli interessati o di uno degli altri presupposti equipollenti: artt. 12 e 20 legge n. 675), possono effettuare solo i trattamenti di dati connessi all´esercizio delle proprie funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalle previsioni di legge o di regolamento (art. 27 legge n. 675).

Il trattamento da parte della RAI dei dati relativi agli abbonati appare dunque lecito in termini generali, anche per quanto concerne la raccolta, per conto dell´URAR TV, di ulteriori informazioni sui cittadini nell´ambito delle convenzioni che l´amministrazione finanziaria può stipulare per la trasmissione di dati o di documenti (sulla base delle citate disposizioni della legge n. 127/1997 e in tema di scambio dei dati per il recupero di contributi previdenziali), rispettivamente con i comuni (in riferimento agli archivi anagrafici e dello stato civile, con le modalità e nei limiti stabiliti dalle relative discipline normative, su cui il Garante si è più volte pronunciato) e con soggetti erogatori di servizi (es., per l´energia elettrica o la telefonia).

Le informazioni personali raccolte possono essere quindi utilizzate dalla società, seppur esclusivamente per le finalità perseguite dall´amministrazione finanziaria, ai fini della gestione degli abbonamenti e della riscossione dei canoni, con adozione, però, di tutti gli accorgimenti richiesti dalla normativa sulla tutela del diritto alla riservatezza (individuazione degli incaricati, informativa, misure di sicurezza, diritti di accesso ai dati personali, ecc.).

4. Chiariti questi aspetti di carattere generale, è sul piano della corretta e completa attuazione degli adempimenti in materia di protezione dei dati che la comunicazione inviata dalla RAI e le collegate iniziative segnalate dai cittadini, presentano alcune lacune ed anomalie.

In considerazione del fatto che varie comunicazioni inviate ai cittadini ed il relativo trattamento di dati sono basati su accertamenti preliminari e valutazioni presuntive, va segnalata, anzitutto, l´esigenza che, in linea con il principio di correttezza sancito dall´art. 9 della legge n. 675, la RAI indichi con chiarezza gli obblighi relativi alla detenzione di apparecchi radiotelevisivi e i vantaggi conseguenti ad una regolarizzazione spontanea. È auspicabile, pertanto, una riformulazione della comunicazione in modo da evidenziare meglio al destinatario le relative finalità, evitando toni ed espressioni con le quali si attribuisce all´interessato una possibile evasione del canone.

Pur restando impregiudicata la doverosa attività di verifica del corretto pagamento del canone, occorre disporre, prima di inviare una comunicazione del tipo di quella segnalata, lo svolgimento di riscontri più attenti ed approfonditi sotto i profili della completezza, dell´esattezza e della pertinenza delle informazioni raccolte. A tale proposito, si evidenzia ad esempio il caso, segnalato dal genitore, dell´invio della comunicazione in esame ad una persona disabile, con grave invalidità ed impossibilità totale alla deambulazione.

Si osserva poi che né la comunicazione in questione (contenente dati personali raccolti presso terzi), né l´allegato questionario (volto all´acquisizione di dati direttamente dagli interessati) recano le informazioni agli interessati necessarie ai sensi dell´art. 10 della legge n. 675 , specie per quantoriguarda l´indicazione che la RAI riveste la qualifica di responsabile del trattamento, di cui è titolare il Ministero (e ciò a prescindere dalla circostanza che, come previsto nell´atto aggiuntivo del giugno ‘99, la comunicazione è inviata direttamente a nome e a spese della suddetta Direzione produzione abbonamenti).

Nel questionario, inoltre, non si precisano né la natura facoltativa od obbligatoria del conferimento dei dati, né le conseguenze dell´eventuale rifiuto di fornirli. La società deve quindi verificare, ed eventualmente indicare agli interessati, anche la sussistenza di disposizioni tributarie, in base alle quali i cittadini sono eventualmente tenuti a rilasciare le informazioni in esame o le dichiarazioni relative alle persone conviventi.

I destinatari della comunicazione devono essere altresì informati sulla possibilità di esercitare i diritti di accesso ai dati previsti dall´art. 13 della legge n. 675. Tale accesso deve essere poi agevolato, anche attraverso opportune misure volte a semplificare le modalità e a ridurre i tempi delle risposte (v. l´art. 17, comma 9, del D.P.R. n. 501/1998).

Non risulta inoltre corretta una diversa interpretazione, pure presente in alcuni documenti acquisiti, secondo cui la società ha fornito un riscontro negativo a talune richieste volte a conoscere l´origine dei dati relativi a nominativi ed indirizzi (ai sensi del citato art. 13 ), ritenendo tali informazioni relative ad atti preparatori di un procedimento tributario, considerati sottratti al diritto di accesso ai sensi degli artt. 13, comma 2, e 24, comma 6, della legge n. 241/1990 (v., sotto il profilo dell´accesso alla documentazione detenuta dalla RAI per l´accertamento del canone, la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 aprile 1998, n. 426).

Questa Autorità ha ribadito più volte le differenze che contraddistinguono, in termini di oggetto e di presupposti, il diritto di accesso di cui alla legge n. 241 (che si riferisce alla documentazione amministrativa e può essere esercitato dal portatore di un interesse personale e qualificato, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, salvi i casi di esclusione previsti) e i diritti introdotti dalla legge n. 675/1996. Tali diritti riguardano infatti i dati personali e possono essere esercitati dalle persone cui si riferiscono senza particolari formalità e limitazioni, ad eccezione di taluni diritti che richiedono una specifica situazione (es.: rettificazione di dati inesatti, cancellazione di dati utilizzati in violazione della legge, opposizione ad un trattamento per motivi legittimi) e dei casi di esclusione tassativamente indicati dalla legge (v. l´art. 14 legge n. 675 ), nei quali non può però rientrare il trattamento svolto dalla RAI, in qualità di responsabile del Ministero delle finanze, ai fini della gestione degli abbonamenti.

Va pertanto confermato l´obbligo per la società concessionaria e per l´amministrazione finanziaria di fornire senza ritardo un riscontro alle richieste avanzate in base al predetto art. 13 della legge n. 675, ricordando che, in caso di mancata risposta o di riscontro negativo, dopo cinque giorni dalla richiesta, gli interessati possono rivolgersi all´autorità giudiziaria o al Garante ai sensi dell´art. 29 della medesima legge (cfr. inoltre gli artt. 18, 19 e 20 del citato D.P.R. n. 501/1998).

Vi è infine un altro aspetto evidenziato in alcuni reclami, per cui occorre segnalare la necessità di una più scrupolosa protezione del diritto alla riservatezza degli interessati, che riguarda l´adozione di misure idonee ad evitare un´inutile divulgazione di dati personali attraverso la restituzione del questionario contenente dati anche di terzi (di familiari o conviventi già abbonati) in una cartolina leggibile da chiunque, anziché in una busta chiusa o con modalità che, comunque, non ne rendano possibile una facile ed immediata consultazione da parte di estranei.

PER QUESTI MOTIVI, IL GARANTE:

a) accogliendo i reclami e le segnalazioni citati in premessa, segnala, ai sensi dell´art. 31, comma 1, lett. c), della legge n. 675/1996, al Ministero delle finanze – URAR TV e alla RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A. - Direzione produzione abbonamenti e attività per le pubbliche amministrazioni la necessità di conformare il trattamento dei dati svolto per la gestione e la riscossione dei canoni alle indicazioni contenute nel presente provvedimento;

b) ai sensi dell´art. 32, comma 1, della legge n. 675/1996, dispone che la predetta società faccia pervenire a questa Autorità, entro il 29 settembre p.v., gli schemi della comunicazione e dell´allegato questionario riformulati nei termini di cui in motivazione.

Roma, 12 luglio 2000

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
De Siervo

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli