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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Fattoria di Casalbosco s.r.l. - 18 settembre 2014 [3527517]

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[doc. web n. 3527517]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Fattoria di Casalbosco s.r.l. - 18 settembre 2014

Registro dei provvedimenti
n. 415 del 18 settembre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che la Compagnia della Guardia di finanza di Pistoia, in esecuzione della richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito denominato Codice) (n. 2454/53969 dell´8 febbraio 2011), ha svolto gli accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute del 10 maggio 2011 nei confronti di Fattoria di Casalbosco s.r.l., P.Iva: 01358450474, con sede in Pistoia, via Montalese n. 117, dai quali è risultato che la società effettuava una raccolta di dati personali (tra cui dati anagrafici e indirizzo di posta elettronica) tramite un form di raccolta presente sul sito Internet www.fattoriacasalbosco.com, a fronte della quale è stata riscontrata l´assenza dell´informativa di cui all´art. 13 del Codice;

VISTO il verbale n. 210 del 10 maggio 2011 con cui è stata contestata, alla predetta società quale titolare del trattamento, la violazione amministrativa, prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione alle due omesse informative;

RILEVATO dal rapporto della predetta Compagnia, predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo datato 6 giugno 2011 inviato ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con cui la società ha rilevato che "il sito internet, messo a punto dalla società Kuna Web s.r.l. di Firenze, in circa tre anni, non ha mai praticamente operato (…). Tanto è vero che i contatti che la fattoria ha avuto in circa tre anni sono stati pari a 9, compreso lo stesso sig. Bescagli ed alcuni amici del medesimo, come risulta dall´elenco dei contatti forniti in sede di accertamento". Gli obblighi relativi all´informativa e alla raccolta del consenso erano infatti assolti consegnando moduli cartacei a quei clienti, che avevano concluso un contratto con la società. La parte ha, inoltre, fatto presente che la contestazione della violazione è stata fatta dagli agenti senza consentirle di provare di aver in effetti adempiuto agli obblighi di cui all´art. 13 del Codice;

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee in relazione a quanto contestato. Dagli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza, a fronte della raccolta dei dati effettuata tramite il form presente sul sito internet, non veniva resa l´informativa di cui all´art. 13 del Codice. Pertanto, non è rilevante l´argomentazione della parte secondo cui l´informativa veniva resa tramite modulo cartaceo in un momento diverso e successivo, in quanto trattasi di un distinto trattamento. Della mancanza di informativa sul sito internet ne risponde la società in qualità di titolare del trattamento, a nulla rilevando la circostanza che il sito era stato predisposto da un terzo (circostanza rispetto alla quale, tra l´altro, non è stata prodotta alcuna documentazione). Inoltre, la circostanza che tale modalità di contatto fosse poco utilizzata non esime il titolare del trattamento dall´obbligo di rendere l´informativa, mentre può essere valutata ai fini della quantificazione della sanzione. Si rileva, infine, che il procedimento sanzionatorio, disciplinato dalla legge n. 689/1981, consente il pieno esercizio del diritto di difesa che la società ha esercitato inviando gli scritti difensivi valutati dall´Autorità nell´ambito della presente ordinanza;

RILEVATO che la società ha quindi effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) per mezzo di un form di raccolta dati senza rendere la prescritta informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

RITENUTO che, nel caso di specie, così come già rilevato nel verbale di contestazione, considerata l´esiguità dei dati raccolti con il form in questione, ricorrano le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione dell´art. 161 del Codice in combinato disposto con l´art. 164-bis, comma 1, nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

ORDINA

a Fattoria di Casalbosco s.r.l., P.Iva: 01358450474, con sede in Pistoia, via Montalese n. 117, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) secondo le modalità indicate in allegato, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 18 settembre 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia