Parere sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con...
Parere sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 7 dicembre 2023, n. 193 "Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche" - 20 giugno 2024 [10043511]
[doc. web n. 10043511]
Parere sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 7 dicembre 2023, n. 193 "Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche"
Registro dei provvedimenti
n. 368 del 20 giugno 2024
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, l’avv. Guido Scorza e il dott. Agostino Ghiglia, componenti e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito: “Regolamento”);
VISTO, in particolare, l’articolo 36, comma 4, del Regolamento, secondo cui gli Stati membri consultano l'autorità di controllo durante l'elaborazione di una proposta di atto legislativo che deve essere adottato dai parlamenti nazionali o di misura regolamentare basata su detto atto legislativo relativamente al trattamento.
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, integrato con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito: “Codice”);
VISTO, in particolare, l’art. 154, comma 5, del Codice, ai sensi del quale, fatti salvi i termini più brevi previsti per legge, il parere del Garante è reso nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso il termine, l'amministrazione può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Quando, per esigenze istruttorie, non può essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni dell’Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dellufficio del Garante per la protezione dei dati personali;
Relatore la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;
PREMESSO
Il Ministero della salute ha trasmesso a questa Autorità, in data 6 maggio 2024, uno schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 7 dicembre 2023, n. 193, concernente le modalità di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 22, comma 4, 29-bis, comma 4, lett. c) e 57, coma 3, lett. a), della legge n. 184 del 1983, così come modificati dall'articolo 3, comma 1, della legge n.193 del 2023.”
La legge 7 dicembre 2023, n. 193, recante “Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche” (di seguito Legge), al fine di escludere qualsiasi forma di pregiudizio o disparità di trattamento, reca disposizioni in materia di parità di trattamento, non discriminazione e garanzia del diritto all'oblio delle persone guarite da patologie oncologiche, in attuazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, degli articoli 7, 8, 21, 35 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del Piano europeo di lotta contro il cancro di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2021) 44 final, del 3 febbraio 2021, nonché dell'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950.
Per “diritto all'oblio oncologico” la Legge intende il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica, nei casi di cui alla stessa legge.
L’articolo 3 della Legge disciplina il diritto all'oblio oncologico nella materia delle adozioni, modificando la legge 4 maggio 1983, n. 184 (“Diritto del minore ad una famiglia”).
In particolare, il comma 1 di tale articolo 3 ha modificato l’art. 22, comma 4, della legge 1983 n. 184, stabilendo che le indagini disposte dal Tribunale per i minorenni al fine di valutare la capacità di educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare dei richiedenti e i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il minore, non possono riportare informazioni relative a patologie oncologiche pregresse, quando siano trascorsi più di dieci anni dalla conclusione del trattamento attivo della patologia, in assenza di recidive o ricadute, ovvero più di cinque anni se la patologia è insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.
Il medesimo comma 1 ha altresì modificato gli articoli 29-bis, comma 4, lettera c) e 57, terzo comma, lettera a), della legge n. 184, inserendo nel testo, coerentemente, le parole “nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 22, comma 4, secondo periodo [della medesima legge 184] ”.
Il comma 2 dell’articolo 3 prevede, invece, che con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Commissione per le adozioni internazionali, siano stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
OSSERVATO
Esaminata la bozza di decreto, l’Ufficio all’esito di approfondimenti, con nota in data 12 giugno 2024 prot. U.0071584, ha segnalato ai ministeri competenti alcune criticità risultanti nell’articolato rispetto ai principi, alle regole e alle garanzie previste dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.
In particolare, lo schema originario del decreto prevedeva che i soggetti titolari del diritto di oblio oncologico che presentavano la domanda di adozione avrebbero dovuto produrre, unitamente al certificato di sana e robusta costituzione rilasciato dalla Azienda sanitaria competente, il certificato di “oblio oncologico”; tuttavia, ciò avrebbe comportato l’ostensione dell’informazione relativa alla pregressa malattia oncologica, ancorché già soggetta ad oblio, il che, in assenza di un apparente giustificato motivo, appariva non in linea con il principio di minimizzazione dei dati di cui all’art. 5, par. 1, lett. c) del Regolamento e con lo spirito stesso della riforma normativa sull’oblio oncologico. L’ostensione del certificato di oblio oncologico al Tribunale dei minorenni si giustificherebbe, invece, qualora l’oblio oncologico maturi dopo la conclusione delle indagini sanitarie da parte della Azienda sanitaria.
Il Ministero, con comunicazione del 18 giugno 2024, ha presentato una versione aggiornata del decreto che recepisce le osservazioni formulate dall’Ufficio.
Infatti, il testo dell’articolo 1 del nuovo schema (Ambito di applicazione), stabilisce che i soggetti che presentano domanda di adozione, a qualsiasi titolo, se sono stati pazienti oncologici e sono maturati i termini previsti dall’articolo 22, comma 4, secondo periodo, della legge 4 maggio 1983, n. 184, producono alla Azienda sanitaria competente nel procedimento di adozione il certificato di “oblio oncologico” previsto dal decreto del Ministro della salute adottato ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 7 dicembre 2023, n. 193. Qualora l’oblio oncologico maturi dopo la conclusione delle indagini sanitarie da parte della Azienda sanitaria, il certificato di “oblio oncologico” è depositato al Tribunale dei minori competente per l’adozione. Il certificato di “oblio oncologico” preclude di attribuire, nel procedimento di adozione, qualsiasi conseguenza alla patologia oncologica.
RITENUTO
Tutto ciò premesso e considerato, le disposizioni dello schema di decreto all’esame dell’Autorità appaiono ora conformi alla normativa rilevante in materia di protezione dei dati personali, sicché il Garante non ha ulteriori osservazioni da formulare.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
ai sensi degli articoli 36, paragrafo 4, del Regolamento e 154, comma 5, del Codice, esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 7 dicembre 2023, n. 193, concernente le modalità di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 22, comma 4, 29-bis, comma 4, lett. c) e 57, comma 3, lett. a), della legge n. 184 del 1983, così come modificati dall'articolo 3, comma 1, della predetta legge n. 193 del 2023.
Roma, 20 giugno 2024
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Cerrina Feroni
IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei
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