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Provvedimento del 26 settembre 2024 [10072054]

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[doc. web n. 10072054]

Provvedimento del 26 settembre 2024

Registro dei provvedimenti
n. 594 del 26 settembre 2024

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTE le Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica (G.U. del 4 gennaio 2019, n. 3, di seguito “Regole deontologiche”);

VISTO il Regolamento del Garante n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante.;

VISTA la segnalazione del 28 settembre 2023, pervenuta dall’Osservatorio sulla legalità e sui diritti con la quale è stato rappresentato che durante il telegiornale della sera condotto dal Direttore XX su LA7 e andato in onda il 26 settembre, “sono stati resi noti mostrando gli atti dell'inchiesta” i nomi delle due minori vittime dello stupro di gruppo di Caivano, così come i nomi dei presunti autori;

CONSIDERATO, in particolare, che a supporto di tali affermazioni è stato allegato il fermo immagine relativo ai richiamati provvedimenti, nonché, successivamente, ad integrazione di quanto evidenziato, copia del video integrale relativo all’edizione del telegiornale sopra menzionata, il quale, comunque, come emerso dalle verifiche condotte dall’Ufficio non risultava più reperibile on line;

VISTA la nota dell’11 ottobre 2023 con la quale è stato chiesto alla  LA7 S.p.A., in qualità di editore del “Tg LA7”, di fornire osservazioni in merito all’avvenuta diffusione, attraverso la visione degli atti di inchiesta, dei nomi delle due giovani vittime e degli altri minori coinvolti nei richiamati fatti di cronaca;

VISTA la nota del successivo 18 ottobre, con la quale è stato rappresentato che:

durante il servizio andato in onda in data 26 settembre 2023 alle ore 20 venivano riprese “per pochissimi secondi” alcune pagine dell’ordinanza di custodia cautelare ove comparivano i nomi delle vittime non oscurati e che tali nomi “non erano leggibili se non con un fermo immagine”;

la redazione si rendeva immediatamente conto dell’errore e bloccava la diffusione del filmato sulle piattaforme on line “rimuovendo interamente la puntata del Tg già a partire dalla sera stessa”;

la sera seguente, nel corso dell’edizione del telegiornale delle 20 il direttore XX si scusava pubblicamente per l’errore commesso;

l’accaduto traeva origine “da un errore nella fase di montaggio del servizio”;

nell’immediatezza LA7 si adoperava per rimuovere da tutte le piattaforme l’intera registrazione del telegiornale;

il servizio nel quale venivano mostrati per pochissimi secondi gli stralci dell’ordinanza, oltre ad avere una durata contenuta, rimaneva di fatto on line “pochi minuti”;

dalle immagini, in rapido scorrimento, sarebbe stato impossibile per il telespettatore individuare i nomi delle minori che sarebbero stati leggibili solo potendo fermare l’immagine e soffermarsi sul testo;

in ragione di ciò e tenuto in particolare conto della immediata rimozione del filmato dal web, di volersi disporre l’archiviazione della segnalazione;

VISTA la nota di questa Autorità del 10 novembre 2023 con la quale ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, pur avendo avuto contezza dell’avvenuta rimozione, è stato comunicato a LA7 S.p.A. l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento e sono state altresì notificate, al medesimo titolare, le violazioni di legge, individuate, nel caso di specie, nella violazione dell’art. 5, par. 1, lett. a) e c), del Regolamento e degli artt. 137, comma 3, del Codice, nonché degli artt. 6, comma 1, e 8, comma 1, delle Regole deontologiche, come pure dell’art. 7 di queste ultime, anche con riguardo al richiamo ai principi ed ai limiti sanciti dalla Carta di Treviso e dell’art. 2-quater, comma 4, del Codice;

VISTA la nota del 6 dicembre 2023 con la quale la Società ha ribadito che:

durante la menzionata puntata del TG della LA7 delle ore 20, nel servizio sull’emissione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di nove ragazzi, accusati di violenza sessuale di gruppo, ai danni delle due bambine di Caivano, la visibilità per pochi secondi delle relative pagine contenenti i nomi dei minori coinvolti, era stata ascrivibile ad un errore tecnico occorso in fase di montaggio;

la redazione del TG si rendeva immediatamente conto di tale errore commesso e bloccava la diffusione del filmato sulle piattaforme online;

“le immagini andate in onda in rapido scorrimento non consentivano al telespettatore di individuare i nomi dei minori se non con un fermo immagine”;

“sin da subito, venivano adottati tutti gli accorgimenti del caso per contenere la diffusione dell’errore, nonché per evitare una reiterazione dello stesso”;

la puntata del TG veniva, difatti, completamente rimossa a partire dalla sera stessa e il servizio non risultava più disponibile;

dell’avvenuta cancellazione dal web di ogni riferimento al suddetto servizio si dava altresì atto la sera seguente durante l’edizione delle 20 del telegiornale da parte del direttore;

all’esito di quanto accaduto, LA7 ha implementato i propri controlli interni e la propria privacy policy, provvedendo ad un nuovo aggiornamento di quest’ultima, nonché redigendo una circolare interna volta a richiamare tutti gli operatori al rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, con particolare riguardo alla tutela della privacy di minori;

LA7 è dotata di un Codice Etico nel quale viene disciplinato il rispetto del trattamento dei dati, oltre che la collaborazione con le Autorità di regolazione, come pure di una privacy policy debitamente pubblicata sul proprio sito e oggetto di costante aggiornamento;

CONSIDERATO che la Società ha inteso richiamare, alla luce di tale ricostruzione, come l’evento occorso sia stato accidentale ed imprevedibile e in quanto tale ascrivibile al caso fortuito, escludendosi, in radice, che “vi fosse coscienza e volontà da parte dell’emittente di disattendere alle prescrizioni imposte a tutela del trattamento dei dati “e, quindi, il carattere doloso o colposo, della violazione (ai sensi dell’art. 3 Legge n. 689/1981), e pertanto richiesto, in via principale, di archiviare il procedimento senza la comminazione di alcuna sanzione, ovvero, in subordine contenere la sanzione stessa al minimo in considerazione di tutti gli elementi esposti;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

CONSIDERATO in particolare che:

la fattispecie in esame deve essere ricondotta ai trattamenti effettuati per finalità giornalistiche con la conseguente applicazione, nella loro integralità, degli artt. 136-139 del Codice e delle menzionate Regole deontologiche;

l’art. 137, comma 3, del Codice e l’art. 6 delle Regole deontologiche individuano come limite alla diffusione dei dati personali per le finalità descritte - fermo restando il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati - il principio della “essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico”;

l’art. 7 delle citate Regole deontologiche prescrive, inoltre, una espressa tutela del minore e della sua personalità avuto riguardo al dovere del giornalista di non pubblicare “i nomi di minori coinvolti in fatti di cronaca”, né di fornire “particolari in grado di condurre alla loro identificazione” (cfr. art. 7, comma 1);

tali previsioni si pongono in linea con i principi ed i limiti stabiliti anche dalla Carta di Treviso espressamente menzionati nella citata norma, proprio tenuto conto che “il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come prioritario rispetto al diritto di critica e di cronaca” (cfr. art. 7, comma 3);

CONSIDERATO che il rispetto delle sopra richiamate Regole deontologiche costituisce, peraltro, condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali (cfr. art. 2-quater del Codice);

CONSIDERATO che la citata Carta di Treviso enuncia, come è noto, un’espressa tutela dell’anonimato del minore coinvolto, in qualsiasi veste, in fatti di cronaca anche non aventi rilevanza penale, come pure la necessità di evitare la pubblicazione di tutti gli elementi che possano portare alla relativa identificazione;

CONSIDERATO, che anche il Garante, in numerose occasioni, ha avuto modo di ricordare che la disciplina vigente riconosce la prevalenza del diritto del minore alla riservatezza rispetto al diritto di critica e di cronaca e che, al fine di tutelarne la personalità, preclude, pur in presenza di fatti di interesse pubblico, la diffusione di dati e dettagli eccedenti che rendano identificabili, anche indirettamente, minori coinvolti in fatti di cronaca (cfr. ex pluribus: provv. 4 aprile 2019 [doc. web n. 9113909]; provv. 21 aprile 2016, n. 176, [doc. web n. 5029484]; provv. 8 giugno 2023, n. 247 [doc. web n. 9909715]; provv. 8 giugno 2023, n. 248 [doc. web n. 9909732]);

PRESO ATTO che la Società, in qualità di titolare del trattamento, ha comunicato di aver provveduto alla rimozione, a partire dalla sera stessa, della menzionata puntata del TG sulle piattaforme online;

RITENUTO, pertanto, che con riguardo a detti profili non vi siano i presupposti per l’adozione di provvedimenti in merito da parte dell’Autorità;

RITENUTO, tuttavia, che nel caso di specie, per le ragioni sopra esposte, l’avvenuta diffusione, nel corso della puntata del telegiornale delle 20 della LA7 del 26 settembre 2023 dei nominativi dei minori coinvolti nei gravissimi fatti di Caivano sia da reputarsi illecita in quanto in contrasto con l’art. 5, par. 1, lett. a) e lett. c), del Regolamento, con l’art. 137, comma 3, del Codice, nonché con gli artt. 6, comma 1, 7 e 8, comma 1, delle Regole deontologiche;

RILEVATO, comunque, che nell’ambito del procedimento è emerso che il titolare:

ha immediatamente provveduto a bloccare la diffusione della predetta puntata del telegiornale serale sulle piattaforme online rimuovendola a partire dalla sera stessa;

ha rappresentato che le riprese delle pagine dell’ordinanza di custodia cautelare ove comparivano i nomi delle vittime non oscurati sono durate pochi secondi e non risultavano leggibili se non con un fermo immagine;

ha altresì rappresentato l’insussistenza di qualsivoglia intento di ledere la sfera giuridica di minori;

ha dato atto di aver implementato misure tecnico-organizzative interne per evitare il ripetersi di episodi analoghi a quello contestato, richiamando anche attraverso una circolare interna, tutte le redazioni al rispetto della normativa in materia di protezione dati;

ha rappresentato una situazione di bilancio connotata da rilevanti perdite di esercizio;

RITENUTO pertanto che, in base ad una valutazione complessiva degli elementi sopra descritti, possa essere considerata proporzionata, nel caso in esame, la misura dell’ammonimento nei confronti di LA7 S.p.A., ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), del Regolamento in ordine all’esigenza di adeguarsi integralmente alle disposizioni previste in materia di trattamento dei dati in ambito giornalistico, con particolare riguardo alle misure da adottare per salvaguardare la riservatezza di minori coinvolti nel trattamento;

RITENUTO che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, in ordine e alle violazioni e alle misure adottate nel caso di specie, in conformità all’art. 58, par.2, del Regolamento medesimo;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n.1/2000;

RELATORE la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), del Regolamento:

a) prende atto che LA7 S.p.A., in qualità di titolare del trattamento, ha comunicato di aver provveduto alla rimozione dalle piattaforme online della menzionata puntata del TG delle ore 20 del 26 settembre 2023, indicata dalla segnalante e, pertanto, che con riguardo a tali profili non vi siano i presupposti per l’adozione di provvedimenti da parte dell’Autorità;

b) ai sensi dell’art. 58, par.2, lett. b), del Regolamento, con riferimento alle violazioni accertate nel corso del presente procedimento, ammonisce LA7 S.p.A. in ordine all’esigenza di adeguarsi integralmente alle disposizioni previste in materia di trattamento dei dati in ambito giornalistico, con particolare riguardo alle misure da adottare per salvaguardare la riservatezza di minori coinvolti nel trattamento;

c) ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, dispone l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, in ordine alle violazioni ed alle misure adottate nei confronti de LA7 S.p.A., in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell’interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 26 settembre 2024

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Cerrina Feroni

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei