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Provvedimento del 12 dicembre 2024 [10102462]

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[doc. web n. 10102462]

Provvedimento del 12 dicembre 2024

Registro dei provvedimenti
n. 775 del 12 dicembre 2024

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il dott. Claudio Filippi, vice segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento dell’ordinamento nazionale al citato Regolamento (di seguito “Codice”);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE l’avv. Guido Scorza;

PREMESSO

1. L’ATTIVITÀ ISTRUTTORIA SVOLTA

Con reclamo del 18 agosto 2023 il signor XX ha lamentato la ricezione di numerose email indesiderate e alcuni sms da parte del servizio offerto dal sito web www.docenti.it di Start To Fly S.r.l. (di seguito, Start To Fly o la Società). Il reclamante ha precisato di essersi iscritto alla newsletter nel 2019 ma di non essere poi riuscito ad interrompere la ricezione dei messaggi; nel reclamo egli ha dichiarato di aver effettuato più volte la procedura di disiscrizione dal sito www.docenti.it nel marzo 2020 senza ottenere risultati. Pertanto con email del 6 e 7 aprile 2020 ha richiesto la cancellazione dal servizio. L'8 aprile 2020 il titolare del trattamento risulta aver risposto assicurando la cancellazione dalla mailing list. Tuttavia, il reclamante ha continuato a ricevere periodicamente email e sms indesiderati che non era possibile bloccare (risultano allegate al reclamo un'email del 2 giugno 2020, un'email del 27 giugno 2023 e un sms dichiaratamente ricevuto il 17 agosto 2023).

Con nota del 20 ottobre 2023 la Società, in risposta alla richiesta di informazioni dell’Ufficio, ha inteso innanzitutto precisare che il sig. XX aveva chiesto la disiscrizione dalla mailing list, non la cancellazione; pertanto ha dichiarato che "sig. XX veniva disiscritto dalla newsletter già nel 2020" aggiungendo che quest'ultimo non avrebbe ricevuto altre comunicazioni per i successivi tre anni, fatti salvi gli ultimi invii dovuti ad un errore materiale che aveva comportato un nuovo inserimento del reclamante nella mailing list. La Società ha altresì aggiunto che i messaggi, seppur inviati per errore, avrebbero comunque avuto un contenuto di interesse per il reclamante e per tale ragione potevano essere giustificati invocando la base giuridica del legittimo interesse del titolare e si potevano assimilare alla fattispecie di cui all'art. 130, comma 4, del Codice (cd. soft spam).

La nota di risposta di Star To Fly che, contrariamente a quanto richiesto, non era stata portata a conoscenza del reclamante, è stata trasmessa a quest'ultimo dall'Ufficio. Il 25 febbraio 2024, il sig. XX ha replicato dichiarando che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Società, la ricezione di comunicazioni indesiderate - pervenute sia via email che via sms - non si era affatto interrotta tra il 2020 e il 2023; al riguardo egli ha prodotto copia delle comunicazioni ricevute, precisando che si trattava di un'estrazione a titolo di esempio dell'intera mole di messaggi ricevuti. In particolare, alla nota del 25 febbraio 2024 risultano allegate email pervenute nelle seguenti date: 15 settembre 2021, 17 agosto 2022, 14 settembre 2022, 19 dicembre 2022, 27 dicembre 2022, 5 gennaio 2023, 9 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 25 gennaio 2023, 27 febbraio 2023, 23 giugno 2023, 5 settembre 2023, 2 ottobre 2023; unitamente alla stessa nota sono stati prodotti sms del 17 agosto 2021 e del 16 agosto 2022.

Nella stessa nota il reclamante ha precisato di aver più volte tentato la disiscrizione cliccando sull'apposito link in calce alle email senza aver mai ottenuto alcun effetto (cfr. punto 3 della dichiarazione: "Inoltre mi chiedo – ... – a cosa serva il bottone di discriscrizione dalla newsletter alla fine di ogni singola mail. Io, personalmente, quel pulsante l’ho premuto più volte in quanto erano comunicazioni che non erano di mio interesse").

2. LA CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI

L’Ufficio ha contestato le violazioni rilevate con l’atto di avvio del procedimento del 12 marzo 2024, prot. n. 30740 /24, notificato tramite posta raccomandata. Dandosi qui per interamente richiamate le motivazioni espresse nel menzionato atto, a Start to Fly è stata contestata la violazione dell’art. 6, par. 1, lett. a) del Regolamento e dell’art. 130, comma 2 del Codice per aver inviato numerose email e sms promozionali al reclamante nonostante questi avesse, più volte per anni, richiesto di non essere più contattato.

Inoltre, si è ritenuta integrata anche la violazione dell'art. 17 del Regolamento per non aver dato seguito alla richiesta avanzata dal reclamante di essere cancellato dalla mailing list.  

3. LA DIFESA DELLA SOCIETÀ

Con la memoria difensiva del 19 aprile 2024 la Società ha chiarito di essere una piccola realtà imprenditoriale, "in cui il legale rappresentante si occupa anche delle mansioni più materiali". Nel caso di XX infatti, sarebbe stato proprio il rappresentante legale a commettere un errore poiché "nel passaggio di sistema dal software inizialmente usato per le mailing list, a quello utilizzato successivamente, il legale rappresentante ha fatto un errore materiale, di fatto, riattivando l'account dell'odierno reclamante". Al riguardo la Società ha allegato una lettera di scuse inviata a XX nella quale ha dichiarato di aver provveduto a cancellarne i dati.

Con riguardo invece al contestato mancato riscontro alla richiesta di cancellazione, la Start to Fly ha dichiarato che:

a) la richiesta del reclamante deve qualificarsi come diritto di opposizione e non come diritto di cancellazione;

b) le comunicazioni inviate, anche se per errore, possono dirsi supportate dal legittimo interesse del titolare;

c) ogni altra attività di invio di newsletter è stata comunque sospesa in attesa di completare le necessarie verifiche.

Il 21 maggio 2024 si è tenuta un'audizione della parte nella quale il rappresentante legale della Società ha dichiarato che:

a) il reclamante non ha cliccato il tasto disiscrivi ma ha soltanto chiamato in sede, per questo la sua richiesta non sarebbe stata gestita prontamente; sarebbe stato comunque disiscritto manualmente il 22 luglio 2020;

b) il 3 agosto 2022 è stato effettuato un cambio di piattaforma e il rappresentante legale avrebbe caricato una vecchia mailing list, conservata sul suo pc, nella quale erano ancora presenti i dati del sig. XX; a ottobre 2023 il reclamante sarebbe stato disiscritto dalla lista manualmente;

c) dalle verifiche fatte non risulterebbe alcuna email inviata al sig. XX tra il 2020 e il 2022 poiché altri invii sono presenti solo dopo il 3 agosto 2022;

d) non ci sarebbe spiegazione per l'email ricevuta dal reclamante nel 2021.

4. VALUTAZIONI DI ORDINE GIURIDICO

4.1 Invio di comunicazioni promozionali senza consenso

Dalla documentazione raccolta in atti risulta che la Società ha inviato numerose email e alcuni sms il cui contenuto, avendo il fine ultimo di promuovere la vendita di un servizio, aveva finalità promozionale. Nonostante l'opposizione manifestata dal reclamante e i numerosi tentativi di disiscrizione che quest'ultimo ha dichiarato di aver fatto attraverso il link in calce alle email, l'invio delle comunicazioni, via email e sms, è proseguito per anni.

Con riguardo alla base giuridica applicabile al trattamento in questione, si ricorda che l’invio di comunicazioni promozionali tramite strumenti di comunicazione elettronica è disciplinato dall’art. 130 del Codice, in recepimento dell’art. 13 della direttiva 2002/58/CE, che costituisce una lex specialis dove l’unica base giuridica ammessa è il consenso dell’utente salvo alcuni casi, tassativamente descritti, di deroga. Una di queste deroghe è contenuta nella disposizione di cui all’art. 130, comma 4 del Codice che consente l’invio di comunicazioni promozionali esclusivamente tramite e-mail. In questo caso, il titolare può non richiedere il consenso dell'interessato, se si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e se l'interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso inizialmente o in occasione di successive comunicazioni. Su tale specifico aspetto il Garante si è espresso, da ultimo, con il provvedimento dell’11 gennaio 2023 (in www.garanteprivacy.it, doc web 9861941).

Ne consegue che l’indicazione del legittimo interesse quale base giuridica non può essere ammessa nel caso di specie, né tantomeno può essere invocata la deroga prevista dall’art. 130, comma 4 del Codice, che opera solo al ricorrere di determinati requisiti che nel caso in esame non sono presenti: le comunicazioni infatti sono state inviate, come detto, anche tramite sms e nonostante l'interessato si fosse più volte opposto a tale ricezione.

Il fatto che la Società ritenga che le comunicazioni inviate siano di interesse per il reclamante non ha alcun rilievo poiché, come detto, in assenza di consenso non potevano essere inviate e comunque il reclamante ha ampiamente dimostrato di non avere alcun interesse a ricevere tali comunicazioni; è stato infatti necessario, da ultimo, rivolgersi al Garante per ottenere la definitiva cancellazione.

Tutto ciò premesso, non risultando comprovata la sussistenza di alcuna base giuridica idonea a giustificare l'invio delle comunicazioni al reclamante dopo la revoca del consenso, si ritiene integrata la violazione dell’art. 6, par. 1 lett. a) del Regolamento e dell’art. 130, comma 2 del Codice.

4.2 Mancato seguito alla richiesta di cancellazione

Il diritto di opposizione di cui all'art. 21 del Regolamento, invocato dalla Società, non si applica nel caso di specie poiché il trattamento in oggetto - come chiarito sopra - ammette come unica base giuridica il consenso dell'interessato. Pertanto, in questa costruzione giuridica, il diniego al trattamento si manifesta come revoca del consenso e non come opposizione ex art. 21 del Regolamento. Tale diritto di revoca è stato più volte esercitato dall'interessato, che ha dichiarato di aver effettuato numerosi tentativi attraverso i canali a disposizione; infatti, nel reclamo ha dichiarato che "a Marzo 2020 ho eseguito la procedura di disiscrizione dal loro sito, ma ho continuato a ricevere le loro comunicazioni. Ho quindi eseguito piú volte tale procedura"; nella nota del 25 febbraio 2024, inviata in replica alle dichiarazioni del titolare, il reclamante ha aggiunto "... mi chiedo... a cosa serva il bottone di discriscrizione dalla newsletter alla fine di ogni singola mail. Io, personalmente, quel pulsante l’ho premuto più volte in quanto erano comunicazioni che non erano di mio interesse".

Tali plurimi tentativi infruttuosi - cui da ultimo si sono aggiunte le richieste via email al titolare - hanno innanzitutto fatto venir meno il presupposto giuridico (il consenso dell'interessato) - su cui si basava inizialmente il trattamento, concretizzando la violazione di cui al punto precedente.

Successivamente il reclamante, non riuscendo a revocare il consenso ha richiesto anche la cancellazione dalla mailing list scrivendo direttamente al titolare il 6 aprile 2020 (come si evince chiaramente dall'allegato 1 al reclamo del 18 agosto 2023): "mi potete eliminare dalla mailing list in maniera definitiva?!". Egli pertanto ha indubbiamente esercitato anche il diritto di cancellazione.

Tale esercizio del diritto, peraltro, sarebbe da considerarsi superfluo nel caso di specie dal momento che, in caso di revoca del consenso, il titolare non ha alcun motivo di mantenere i dati nella mailing list. Ne consegue che, anche in assenza di espressa richiesta da parte dell'interessato, essendosi interrotto il trattamento, il titolare avrebbe dovuto provvedere a cancellare i dati da tutte le sedi ove la conservazione non sia più necessaria.

Difatti, se i dati del reclamante fossero stati correttamente cancellati, non si sarebbe potuto neanche verificare l'erroneo caricamento - dichiarato dal titolare - che avrebbe comportato la ripresa dell'attività di mailing diversi anni dopo la richiesta. Senza contare che nessuna azione risulta essere stata intrapresa con riguardo all'invio degli sms promozionali, né alcuna giustificazione è stata fornita al riguardo.

Per tali ragioni si ritiene integrata la violazione dell'art. 17 del Regolamento.

5. CONCLUSIONI

Per quanto sopra esposto si ritiene accertata la responsabilità di Start to Fly in ordine alle seguenti violazioni:

a) art. 6, par. 1, lett. a) del Regolamento e art. 130, comma 2 del Codice, per l'invio di comunicazioni promozionali indesiderate in assenza di consenso dell'interessato e in assenza di qualsiasi altra base giuridica;

b) art. 17 del Regolamento, per la mancata cancellazione dei dati dell'interessato;

Inoltre, giova svolgere alcune considerazioni in merito alla condotta del titolare che, nel caso descritto, ha fornito dichiarazioni incongruenti, contraddittorie e non documentate. Si osserva infatti che il titolare, con email dell'8 aprile 2020 diretta all'interessato, ha confermato la cancellazione: "lei non risulta più iscritto. Le email che le stanno ancora arrivando seguono una spedizione automatica. Vedrà che a breve non riceverà più mail". Tuttavia, dalla documentazione prodotta dal reclamante, si evince che le comunicazioni non si sono mai interrotte dando prova del fatto che l'interessato non era stato rimosso dalla mailing list. Successivamente lo stesso titolare, in corso di audizione, ha dichiarato che il sig. XX è stato disiscritto manualmente solo il 22 luglio 2020 (ben tre mesi dopo la dichiarata cancellazione). Nonostante ciò, i dati del reclamante sarebbero stati ancora presenti in una vecchia mailing list conservata nel computer del rappresentante legale e nuovamente cancellati manualmente a ottobre 2023.

Nessuna giustificazione è stata addotta in merito all'invio degli sms, né il titolare è stato in grado di giustificare l'email pervenuta al reclamante nel periodo intercorso tra l'asserita cancellazione del luglio 2020 e la ripresa accidentale degli invii nel 2023, tenuto conto che il reclamante ha allegato un'email ricevuta nel 2021 ma ha fatto presente che le numerose copie di email esibite agli atti costituivano solo una parte di quelle complessivamente ricevute negli anni.

Accertata dunque l’illiceità delle condotte di Start To Fly con riferimento ai trattamenti presi in esame, si rende necessario:

- imporre a Start To Fly, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f) del Regolamento, il divieto di ogni trattamento per finalità promozionali di dati personali presenti nelle proprie liste ove non sia in grado di documentare la presenza di un idoneo consenso espresso dagli interessati; ciò in quanto la Società, in fase difensiva, ha dichiarato di aver basato detto trattamento sul presupposto giuridico del legittimo interesse e di aver solo momentaneamente sospeso gli invii di messaggi promozionali in attesa di una revisione delle proprie procedure tecniche e organizzative;

- adottare un’ordinanza ingiunzione, ai sensi degli artt. 166, comma 7, del Codice e 18 della legge n. 689/1981, per l’applicazione nei confronti di Start to Fly della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 58, par. 2, lett. i) e dell'83, parr. 3 e 5, del Regolamento.
In ragione di quanto disposto dall’art. 154-bis, comma 3 del Codice, si procede alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità (cfr. anche art. 37 del regolamento interno del Garante n. 1/2019.

Si rileva infine che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante, per l’annotazione delle violazioni qui rilevate nel registro interno dell’Autorità, previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u) del Regolamento.

6. ORDINANZA INGIUNZIONE PER L’APPLICAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA

In base a quanto sopra rappresentato, risultano violate varie disposizioni del Regolamento e del Codice in relazione a trattamenti collegati effettuati da Start to Fly, per cui occorre applicare l'art. 83, par. 3, del Regolamento, in base al quale, se, in relazione allo stesso trattamento o a trattamenti collegati, un titolare del trattamento viola, con dolo o colpa, varie disposizioni del Regolamento, l'importo totale della sanzione amministrativa pecuniaria non supera l'importo specificato per la violazione più grave con conseguenziale applicazione della sola sanzione prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento.

Ai fini della quantificazione della sanzione amministrativa il citato art. 83, par. 5, nel fissare il massimo edittale nella somma di 20 milioni di euro ovvero, per le imprese, nel 4% del fatturato mondiale annuo dell’esercizio precedente ove superiore, specifica le modalità di quantificazione della predetta sanzione, che deve “in ogni caso [essere] effettiva, proporzionata e dissuasiva” (art. 83, par. 1, del Regolamento), individuando, a tal fine, una serie di elementi, elencati al par. 2, da valutare all’atto di quantificarne il relativo importo.

In adempimento di tale previsione, ipotizzato, sulla base delle informazioni rinvenibili nell'ultimo bilancio (registrato al 31 dicembre 2023), il ricorrere della prima ipotesi prevista dal citato art. 83, par. 5 e quantificato quindi in 20 milioni di euro il massimo edittale applicabile, devono essere considerate le seguenti circostanze aggravanti:

1. la durata e la gravità della violazione, dal momento che il reclamante ha provato per anni ad ottenere l'interruzione dell'invio di messaggi indesiderati da parte del titolare senza avere soddisfazione e dovendo perciò richiedere l'intervento del Garante (art. 83, par. 2, lett. a), del Regolamento);

2. il carattere gravemente colposo della violazione, dal momento che la Società ha dimostrato grave negligenza nel trattamento dei dati personali (art. 83, par. 2, lett. b), del Regolamento);

3. le misure adottate dal titolare del trattamento, che si sono rivelate del tutto insufficienti a garantire il rispetto dei diritti dell'interessato non riuscendo a soddisfare in alcun modo le sue richieste; si ricorda infatti che il reclamante ha dichiarato di aver provato più volte a disiscriversi, sia attraverso il sito, sia attraverso il tasto unsubscribe in calce alle email e infine scrivendo due volte per email al titolare senza mai ottenere la cancellazione dei propri dati; a ciò si deve aggiungere l'ulteriore giustificazione del titolare del trattamento - espressa solo in sede di audizione - concernente il fatto che il reclamante avrebbe contattato telefonicamente la sede del titolare per chiedere la cancellazione ma, non avendo una struttura adeguata a recepire tale tipo di istanze, non sarebbe stato possibile neanche in quell'occasione recepire la volontà del sig. XX (art. 83, par. 2, lett. c), del Regolamento);

4. il grado di responsabilità del titolare, tenuto conto dell'assenza di misure adeguate a garantire la correttezza del trattamento effettuato per finalità promozionale e il rispetto dei basilari diritti dell'interessato (art. 83, par. 2, lett. d), del Regolamento);

5. il grado di cooperazione con l'Autorità di controllo, tenuto conto del fatto che la Società ha prodotto giustificazioni contraddittorie e non documentate (art. 83, par. 2, lett. f), del Regolamento).

Quali elementi attenuanti, si ritiene di poter tener conto:

1. del numero di soggetti coinvolti poiché, per quanto risulta in atti, la condotta avrebbe riguardato solo il reclamante (art. 83, par. 2, lett. a) del Regolamento);

2. dell’assenza di precedenti violazioni pertinenti commesse dal titolare del trattamento (art. 83, par. 2, lett. e), del Regolamento);

6. delle categorie di dati interessati dalla violazione, essendosi trattato solo di dati comuni (art. 83, par. 2, lett. g), del Regolamento).

In un complessivo bilanciamento fra diritti degli interessati e libertà di impresa, si ritiene necessario valutare prudentemente i suindicati criteri ai fini della determinazione dell’importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Regolamento, anche al fine di limitare l’impatto economico della sanzione.

Pertanto si ritiene che - in base al complesso degli elementi sopra indicati - debba applicarsi a Start To Fly la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 10.000,00 (diecimila/00) pari allo 0,05% della sanzione edittale massima di 20 milioni di euro. La sanzione edittale massima è individuata con riferimento al disposto dell’art. 83, par. 5, del Regolamento, tenuto conto che il 4% del fatturato di Start To Fly, sulla base dei dati riportati nell'ultimo bilancio, risulta inferiore ai 20 milioni di euro.

In tale quadro si ritiene, altresì, che, ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16 del regolamento interno del Garante n. 1/2019, si debba procedere alla pubblicazione del presente capo contenente l'ordinanza ingiunzione sul sito Internet del Garante.

Ciò in considerazione degli elementi di rischio per i diritti e le libertà degli interessati che non risultano ancora mitigati dal titolare nel corso dell’istruttoria riguardante il procedimento in esame.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), del Regolamento, dichiara illecito il trattamento descritto nei termini di cui in motivazione effettuato dalla Start To Fly S.r.l., con sede in Serravalle (Repubblica di San Marino), Strada Torinia, 10; di conseguenza:

a) ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. f), impone a Start To Fly S.r.l. il divieto di ogni trattamento per finalità promozionali di dati personali presenti nelle proprie liste ove non sia in grado di documentare la presenza di un idoneo consenso espresso dagli interessati;

b) ai sensi dell’art. 157 del Codice, ingiunge a Start To Fly di comunicare all’Autorità, nel termine di trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, le iniziative intraprese al fine di dare attuazione alla misura imposta; l’eventuale mancato adempimento a quanto disposto nel presente punto può comportare l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 83, paragrafo 5, del Regolamento.

ORDINA

ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. i), del Regolamento, alla Start to Fly S.r.l., in persona del suo legale rappresentante, di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione; si rappresenta che il contravventore, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice, ha facoltà di definire la controversia mediante pagamento, entro il termine di 30 giorni, di un importo pari alla metà della sanzione comminata.

INGIUNGE

alla predetta Società, in caso di mancata definizione della controversia ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice, di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’art. 27 della legge n. 689/1981;

DISPONE

a) ai sensi degli artt. 154-bis del Codice e 37 del regolamento interno del Garante n. l/20l9, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante;

b) ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell'art. 16, comma 1, del regolamento interno del Garante n. 1/2019, la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione sul sito web del Garante;

c) ai sensi dell’art. 17 del regolamento interno del Garante n. 1/2019, l’annotazione nel registro interno dell’Autorità, previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u) del Regolamento, delle violazioni e delle misure adottate.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento (UE) 2016/679, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati personali, o, in alternativa, al tribunale del luogo di residenza dell’interessato, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 12 dicembre 2024

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Scorza

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Filippi