Provvedimento del 27 febbraio 2025 [10123227]
Provvedimento del 27 febbraio 2025 [10123227]
[doc. web n. 10123227]
Provvedimento del 27 febbraio 2025
Registro dei provvedimenti
n. 101 del 27 febbraio 2025
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l'avv. Guido Scorza, componenti e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito, “Regolamento”);
VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (di seguito “Codice”);
VISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione n. 98 del 4 aprile 2019, pubblicato in G.U. n. 106 dell’8 maggio 2019 e in www.gpdp.it, doc. web n. 9107633 (di seguito “Regolamento del Garante n. 1/2019”);
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, doc. web n. 1098801;
Relatore la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;
PREMESSO
1. Introduzione.
Con reclamo presentato ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, il Sig. XX, dipendente del Comune di Sciacca in servizio presso il Corpo di Polizia locale, ha lamentato una presunta violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali.
In particolare, è stato rappresentato che la nota prot. n. XX del XX, redatta da un Dirigente responsabile di una sezione della Polizia Municipale, con oggetto “segnalazione ex art. 20 D.Lgs. 81/2008”, indirizzata al reclamante e contenente anche dati personali relativi allo stato di salute dello stesso, nonché valutazioni e giudizi in merito alla sua condotta, sarebbe stata inviata per conoscenza al Sindaco, al Segretario Generale, all’Assessore con delega alla Polizia Municipale, nonché portata a conoscenza di tutto il personale del Comando di Polizia Locale “tramite affissione all’albo interno”.
2. L’attività istruttoria.
In riscontro a una richiesta d’informazioni dell’Autorità (v. nota prot. XX del XX), il Comune, con nota del XX (prot. n. XX), ha dichiarato, in particolare, che:
- “con nota prot. XX del XX, ad oggetto segnalazione ex art. 20 D.Lgs. 81/2008 […] [il reclamante] […] segnalava delle criticità inerenti la personale incolumità, ai sensi dell'art. 20 comma 2 lettera e) del D.Lgs. 81/2008”;
- “con la stessa missiva [il reclamante] chiedeva al Dirigente [, ovvero l’allora Responsabile del competente settore della Polizia Municipale], in qualità di datore di lavoro, di sapere se in servizio solitario e senza l'ausilio di un apparato radio portatile, si è esposto ad un rischio di un pericolo grave e immediato e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione, come previsto dall'art. 18 comma 1 lettera i) del medesimo decreto legislativo. Inoltre chiedeva di conoscere il nominativo del responsabile che ha deciso di fare effettuare il servizio in solitaria”;
- “con prot generale XX del XX, prot. interno XX del XX, stesso oggetto, il [Responsabile del competente] Settore [della] Polizia Municipale […] riscontrava la nota sopra citata a firma del [reclamante]. Nel contenuto del testo viene citato tra parentesi la frase (infortunio al [parte del corpo interessata])”;
- “il XX, [il reclamante], con la nota di pari data indirizzata solo al […] D.P.O. pro-tempore del Comune […] segnalava ulteriormente l'affissione della [predetta] nota […], ritenuta lesiva per la frase ivi riportata e già citata “infortunio al [parte del corpo interessata]””;
- “il DPO […] già nel mese di gennaio aveva consigliato al Dirigente [responsabile della competente sezione di Polizia locale] di interdire la bacheca ubicata presso i locali della Polizia Municipale (si presumeva quella ubicata all'interno della sezione amministrativa) e conseguenzialmente il dirigente […] provvedeva a dare disposizione […] di chiusura della bacheca all'interno del locale della sezione amministrativa con la consegna delle chiavi”;
- “[…] il Dirigente […] con disposizione di servizio prot. XX del XX […] ha disposto con decorrenza immediata la rimozione dalle pareti di tutte le bacheche collocate in tutti gli uffici e plessi di competenza del comando di P.M., con esclusione di quelle sindacali”;
- “[…] considerata l'affermazione […] del [Responsabile del competente settore di Polizia locale del tempo], il quale afferma che la nota in bacheca era stata rimossa entro i due/tre giorni successivi e che non è quindi dato sapere chi abbia rimesso la nota in bacheca vicina a quelle di competenza sindacale, si è provveduto in ogni caso a rimuovere la criticità appena a conoscenza del dirigente […;] nonostante l'incertezza dell'effettiva individuazione del soggetto che abbia affisso il documento in bacheca, si provvederà […] a scusarsi con l'interessato formalmente per quanto accaduto”.
In allegato al predetto riscontro, il Comune produceva, tra le altre cose, copia di una relazione redatta dall’allora Responsabile del competente settore di Polizia locale, il quale ha affermato, in particolare, che:
- “[…] la nota [oggetto di reclamo] viene indirizzata, in risposta ed evasione, al [reclamante] e, per conoscenza, anche al Sig. Sindaco (e al Sig. Assessore delegato alla materia) ed al Sig. Segretario Generale del Comune […], dal momento che tali Soggetti istituzionali sono stati investiti delle (presunte) problematiche riguardanti il servizio di PM dallo stesso [reclamante], e si è quindi ritenuto doveroso dare continuità all’interlocuzione avviata nei modi individuati dall’interessato medesimo”;
- “l’interlocuzione da parte del Dirigente con appartenenti al Corpo della Polizia Municipale che attengono alle modalità operative del servizio (e ad eventuali criticità che possono determinarsi nel corso dello stesso), [doveva] essere sottoposta all’attenzione dei Soggetti che, in seno all’Ente, rivestono posizioni di direzione e di coordinamento della generale azione amministrativa (e, nel caso del Segretario Generale, controllo sul corretto andamento dei procedimenti ed attività amministrative, nel rispetto dei principi di trasparenza ed anticorruzione)”;
- “le problematiche evidenziate dal [reclamante] e che […] determinerebbero delle criticità sia in ordine alla regolare esecuzione delle attività demandate al personale di PM sia, soprattutto, pericoli e/o minacce all’incolumità stessa dei lavoratori sullo stesso luogo di lavoro, sono state portate, quindi, all’attenzione degli altri dipendenti del Comando”;
- “ciò è avvenuto tramite affissione della nota di riscontro al […] reclamante […] alla bacheca interna al Comando di Polizia Municipale, che viene ordinariamente utilizzata per comunicazioni di vario genere, d’interesse del personale del Comando”;
- “la nota […] è rimasta per breve tempo esposta nella bacheca (a ricordo dello scrivente, non oltre due/tre giorni) che costituisce, di per sé, una bacheca c.d. “operativa”, chiusa a chiave, riservata alla visione/consultazione dei soli appartenenti al Comando in cui, pressoché quotidianamente, il personale della Sezione Amministrativa affigge nuova documentazione e “ritira” quella precedentemente esposta, aggiornandone il contenuto”;
- “la “vicenda” riguardante l’infortunio occorso in servizio al [reclamante] ha avuto piena e diffusa conoscenza all’interno del Comune […], complessivamente considerato”;
- “già all’indomani del verificarsi dell’evento dannoso, tutti gli appartenenti al Comando […] ne [hanno avuto] conoscenza, sia coloro che sono stati presenti all’atto del suo verificarsi […], sia coloro che, nelle ore successive, sono stati chiamati ad “occuparsene” per ragioni inerenti ai propri doveri d’ufficio”;
- “il personale appartenente alla Sezione Amministrativa del Comando […] ha istruito la “pratica” nei modi di legge, interloquendo da una parte con l’Ufficio Personale del Comune e, dall’altra, con l’INAIL per il (possibile) riconoscimento della causa di servizio per infortunio sul lavoro”;
- “il personale comunale in servizio presso l’Ufficio Protocollo ha ricevuto e “lavorato” tutti i certificati medici che sono pervenuti a cura dello stesso interessato e che […] sono risultati tutti completi di ogni dato, “in chiaro”, riguardante l’infortunato e la patologia che lo riguardava.
Nessuna cautela di riservatezza è stata adottata in ordine a detta certificazione medica, che anzi il [reclamante] medesimo ha prodotto con PEC personale ed indirizzata al Comune pur nella consapevolezza delle procedure che questo pone in essere nella gestione della corrispondenza che perviene dall’esterno”.
Con nota del XX (prot. n. XX), l’Ufficio, sulla base degli elementi acquisiti, dalle verifiche compiute e dei fatti emersi a seguito dell’attività istruttoria, ha notificato al Comune, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, per aver il Comune posto in essere un trattamento dei dati personali del reclamante contenuti nella nota del XX (prot. n. XX), anche relativi allo stato di salute, consistente nella messa a disposizione degli stessi a soggetti non autorizzati, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 9, par. 2, lett. b), del Regolamento, nonché 2-ter del Codice.
Con la medesima nota, il predetto titolare è stato invitato a produrre al Garante scritti difensivi o documenti ovvero a chiedere di essere sentito dall’Autorità (art. 166, commi 6 e 7, del Codice, nonché art. 18, comma 1, della l. 24 novembre 1981, n. 689).
Il Comune non ha né presentato una memoria difensa né chiesto di essere audito, essendosi limitato a indicare gli elementi da esso ritenuti utili, tra quelli individuati dall’art. 83, par. 2, del Regolamento, per consentire all’Autorità la più completa valutazione in ordine all’eventuale applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e alla determinazione del suo ammontare (v. nota del Comune del XX, prot. n. XX). In particolare, è stato evidenziato che:
- “il numero degli interessati coinvolti nella violazione è pari ad un soggetto persona fisica, e la diffusione della violazione limitata all’ambito del Comando di P.M. e alla persona del Sindaco, del Segretario ed Assessore per le relative competenze oggetto della nota”;
- “la nota in bacheca è stata rimossa dopo pochi giorni (circa tre) […;], inoltre una volta a conoscenza della situazione […] [è stato] predisposto immediatamente lo sgombero di tutte le bacheche presenti all’interno del Comando”;
- “l’informazione riguardante lo stato di salute della persona [era] decontestualizzato all’interno della stessa comunicazione”.
3. Esito dell’attività istruttoria.
All’esito dell’istruttoria relativa al reclamo è stato accertato che, in riscontro a una nota del reclamante del XX (prot. n. XX), con la quale lo stesso aveva segnalato delle criticità inerenti alla propria incolumità, ritenute rilevanti ai fini del d.lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, l’allora Responsabile del competente settore della Polizia locale ha fornito riscontro al reclamante con nota del XX (prot. n. XX), inserendo tra i destinatari della stessa anche il Sindaco e il Segretario Generale del Comune, nonché l’Assessore alla Polizia municipale, disponendo anche la comunicazione di detta nota “a tutto il personale del Comando di PM di Sciacca (tramite affissione all’Albo interno)”.
La nota in questione - oltre a riprendere il contenuto della segnalazione, con la quale il reclamante aveva avanzato proprie perplessità in ordine alla scelte organizzative adottate circa le modalità di svolgimento del servizio degli agenti di Polizia locale - contiene numerosi dati personali relativi all’interessato e, segnatamente, la circostanza che il reclamante stesse fruendo di taluni benefici previsti dalla legge e che si fosse a lungo assentato dal servizio “per infortunio al [parte del corpo interessata]”, nonché osservazioni di carattere personale, formulate da predetto Dirigente, in merito alla complessiva condotta del reclamante.
Ciò premesso, deve, anzitutto, rilevarsi che, per effetto dell’invio della predetta nota del XX (prot. n. XX) e dell’affissione della stessa nella bacheca del Corpo di Polizia municipale, i destinatari della stessa, nonché tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, sono stati resi edotti anche di un dato personale relativo allo stato di salute del reclamante, ovvero un riferimento a un infortunio, ancorché senza indicazione della diagnosi, ed all’assenza del reclamante dal servizio per malattia.
Al riguardo, deve evidenziarsi che, nella cornice normativa del Regolamento e secondo il costante orientamento del Garante, nella nozione di dato personale relativo alla salute “può rientrare anche una informazione relativa all’assenza dal servizio per malattia, indipendentemente dalla circostanza che sia contestualmente indicata esplicitamente la diagnosi” (v. provv.ti 23 marzo 2023, n. 84, doc. web n. 9888113; 15 dicembre 2022, n. 420, doc. web n. 9853429; 16 settembre 2021, n. 319, doc. web n. 9704048; 25 febbraio 2021, n. 68, doc. web n. 9567429; 7 maggio 2015, n. 269, doc. web n.4167648; 10 ottobre 2013, doc. web n.2753605; 7 luglio 2004, doc. web n. 1068839 e 1068917; v. anche par. 8 delle “Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico", adottate in vigenza del precedente quadro normativo in materia di protezione dei dati con provv. 14 giugno 2007, n. 23, doc. web n. 1417809).
Ciò in conformità alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, secondo la quale “occorre dare all'espressione «dati relativi alla salute» […] un'interpretazione ampia tale da comprendere informazioni riguardanti tutti gli aspetti, tanto fisici quanto psichici, della salute di una persona”, avendo la Corte ricondotto a tale nozione anche l’informazione relativa una persona che si era “ferita ad un piede e [si trovava] in congedo parziale per malattia” (sent. C-101/01, Lindqvist, 6 novembre 2003, parr. 13 e 50). Un’interpretazione ampia delle nozioni di “categorie particolari di dati personali” e di “dati sensibili” è, infatti, “suffragata dall’obiettivo della direttiva 95/46 e del [Regolamento] […], consistente nel garantire un elevato grado di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare della loro vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali che li riguardano” (sent. C-184/20, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, del 1° agosto 2022, par. 125), considerato che i trattamenti di tali particolari categorie di dati “possono costituire un’ingerenza particolarmente grave nei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, garantiti agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali” (sent. C-667/21, Krankenversicherung Nordrhein, del 21 dicembre 2023, par. 41; cfr. cons. 51 del Regolamento, ai sensi del quale “meritano una specifica protezione i dati personali che, per loro natura, sono particolarmente sensibili sotto il profilo dei diritti e delle libertà fondamentali, dal momento che il contesto del loro trattamento potrebbe creare rischi significativi per i diritti e le libertà fondamentali”).
Anche nell’ordinamento nazionale, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “non può essere messo in dubbio che un'assenza dal lavoro "per malattia" costituisca un dato personale "relativo alla salute" del soggetto cui l'informazione si riferisce (Cass. civ., sez. I, 8 agosto 2013, n. 18980; v. anche Cass. civ., sez. I, ord. 11 ottobre 2023, n. 28417, ove si afferma che “il semplice riferimento ad un'assenza dal lavoro "per malattia" costituisc[e] un dato personale "relativo alla salute" del soggetto cui l'informazione si riferisce”).
Il riferimento nella nota in questione alle informazioni relative allo stato di salute del reclamante e all’assenza dello stesso per malattia, essendo del tutto inconferente rispetto alla questione segnalata dallo stesso, che verteva sulla materia della sicurezza del lavoro, configura un trattamento di dati personali che non può considerarsi necessario nel contesto in questione e che ha comportato la conoscenza di tali delicate informazioni da parte di soggetti non autorizzati a trattare le stesse.
Le medesime considerazioni valgono anche con riferimento agli altri dati personali del reclamante (ovvero la circostanza che lo stesso stesse fruendo di taluni benefici previsti dalla legge; che egli avesse presentato una segnalazione; le osservazioni di carattere personale del Dirigente in merito alla complessiva condotta del reclamante). La questione segnalata, relativa alle condizioni di sicurezza sul lavoro, avrebbe, infatti, potuto essere portata all’attenzione tanto dei vertici amministrativi del Comune quanto degli appartenenti al Corpo di Polizia locale senza effettuare specifici riferimenti al lavoratore, al contenuto della segnalazione e ai dettagli in ordine alla sua situazione personale.
Per quanto più specificamente attiene all’affissione della nota in questione sulla bacheca della Polizia locale, consultabile da tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia locale, deve evidenziarsi che i dati personali dei dipendenti non possono essere messi a conoscenza di soggetti diversi da coloro che sono parte dello specifico rapporto di lavoro (cfr. le definizioni di “dato personale” e “interessato” di cui all’art. 4, par. 1, n. 1, del Regolamento) ovvero di coloro che, anche tenuto conto della definizione di “terzo” contenuta nell’art. 4, par. 1, n. 10, del Regolamento, non siano legittimati a trattarli, in ragione delle mansioni assegnate e delle scelte organizzative del titolare del trattamento.
Come chiarito dal Garante, qualora nei luoghi di lavoro si faccia ricorso a bacheche per veicolare informazioni d’interesse comune, non è lecito mettere nella reciproca disponibilità dei lavoratori dati personali relativi a vicende che attengono alla salute, alla sfera privata e familiare o allo specifico rapporto di lavoro di ciascun lavoratore (v. provv.ti 27 maggio 2021, n. 214, doc. web n. 9689234; 18 giugno 2020, n. 105, doc. web n. 9444865 e 2 luglio 2020, n. 124, doc. web n. 9445567; v. anche provv.ti 3 luglio 2014, n. 341, doc. web n. 3325317; 31 luglio 2014, n. 392, doc web n. 3399423, ma v., già le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico del 14 giugno 2007”, doc. web n. 1417809, cfr., in particolare, i paragrafi 5.1, 5.2 e 5.3). Nel caso di specie, invece, la nota in questione, contenente dati personali anche relativi alla salute del reclamante, è stata affissa sulla bacheca presente presso la sede della Polizia locale, rendendo conseguentemente conoscibile a tutto il personale in servizio il contenuto della stessa.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, deve concludersi che la condotta del Comune si pone in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 9, par. 2, lett. b), del Regolamento, nonché 2-ter del Codice.
4. Conclusioni.
Alla luce delle valutazioni sopra richiamate, si rileva che le dichiarazioni rese dal titolare del trattamento nel corso dell’istruttoria ˗ della cui veridicità si può essere chiamati a rispondere ai sensi dell’art. 168 del Codice ˗, seppure meritevoli di considerazione, non consentono di superare i rilievi notificati dall’Ufficio con l’atto di avvio del procedimento e risultano insufficienti a consentire l’archiviazione del presente procedimento, non ricorrendo, peraltro, alcuno dei casi previsti dall’art. 11 del Regolamento del Garante n. 1/2019.
Si confermano, pertanto, le valutazioni preliminari dell’Ufficio e si rileva l’illiceità del trattamento di dati personali effettuato dal Comune, per aver comunicati i dati personali del reclamante, anche relativi allo stato di salute, a soggetti non autorizzati, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 9, par. 2, lett. b), del Regolamento, nonché 2-ter del Codice.
Tenuto conto che la violazione delle predette disposizioni ha avuto luogo in conseguenza di un’unica condotta (stesso trattamento o trattamenti tra loro collegati), trova applicazione l’art. 83, par. 3, del Regolamento, ai sensi del quale l'importo totale della sanzione amministrativa pecuniaria non supera l'importo specificato per la violazione più grave. Considerato che, nel caso di specie, le violazioni sono tutte soggette alla sanzione prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento, come richiamato anche dall’art. 166, comma 2, del Codice, l’importo totale della sanzione è da quantificarsi fino a euro 20.000.000.
In tale quadro, considerando, in ogni caso, che la condotta ha esaurito i suoi effetti, non ricorrono i presupposti per l’adozione di ulteriori misure correttive di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento.
5 Adozione dell’ordinanza ingiunzione per l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e delle sanzioni accessorie (artt. 58, par. 2, lett. i e 83 del Regolamento; art. 166, comma 7, del Codice).
Il Garante, ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i) e 83 del Regolamento nonché dell’art. 166 del Codice, ha il potere di “infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 83, in aggiunta alle [altre] misure [correttive] di cui al presente paragrafo, o in luogo di tali misure, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso” e, in tale quadro, “il Collegio [del Garante] adotta l’ordinanza ingiunzione, con la quale dispone altresì in ordine all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sua pubblicazione, per intero o per estratto, sul sito web del Garante ai sensi dell’articolo 166, comma 7, del Codice” (art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019).
Al riguardo, tenuto conto dell’art. 83, par. 3, del Regolamento, nel caso di specie la violazione delle disposizioni citate è soggetta all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento.
La predetta sanzione amministrativa pecuniaria inflitta, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso, va determinata nell’ammontare tenendo in debito conto gli elementi previsti dall’art. 83, par. 2, del Regolamento.
Tenuto conto che:
la violazione ha riguardato un solo interessato (art. 83, par. 2, lett. a), del Regolamento);
come dichiarato dal Comune, la nota è stata affissa sulla bacheca per un breve arco temporale (“la nota in bacheca è stata rimossa dopo pochi giorni (circa tre)”), essendo stata successivamente riaffissa, in prossimità della sezione dedicata alle comunicazioni sindacali, da un soggetto non identificato e non dallo stesso Comune (art. 83, par. 2, lett. a), del Regolamento);
la violazione ha carattere colposo (art. 83, par. 2, lett. b), del Regolamento);
i dati sulla salute del reclamante, oggetto di trattamento, non si riferivano a condizioni gravi (cfr. art. 83, par. 2, lett. g), del Regolamento);
sono stati comunque resi noti giudizi e valutazioni sulla complessiva condotta del reclamante, non aventi rilevanza disciplinare, che possono potenzialmente ledere la reputazione dello stesso nell’ambiente lavorativo (cfr. art. 83, par. 2, lett. a) e g), del Regolamento),
si ritiene che, nel caso di specie, il livello di gravità della violazione commessa dal titolare del trattamento sia medio (cfr. Comitato europeo per la protezione dei dati, “Linee guida 4/2022 sul calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi del GDPR” del 24 maggio 2023, punto 60).
Ciò premesso, nel considerare che il titolare del trattamento è un Comune di medie dimensioni (circa 38.700 abitanti), si ritiene che, ai fini della quantificazione della sanzione, debbano essere prese in considerazione le seguenti circostanze:
il Comune ha offerto una buona cooperazione con l’Autorità nel corso dell’istruttoria, avendo, peraltro, scelto, al fine di evitare il verificarsi di simili episodi in futuro, di rimuovere del tutto le bacheche collocate negli uffici del Comando di Polizia locale (art. 83, par. 2, lett. f), del Regolamento);
non risultano precedenti violazioni pertinenti commesse dal Comune (art. 83, par. 2, lett. e), del Regolamento).
In ragione dei suddetti elementi, valutati nel loro complesso, si ritiene di determinare l’ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 2.500 (duemilacinquecento) per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 9, par. 2, lett. b), del Regolamento, nonché 2-ter del Codice, quale sanzione amministrativa pecuniaria ritenuta, ai sensi dell’art. 83, par. 1, del Regolamento, effettiva, proporzionata e dissuasiva.
Si ritiene, altresì, che, ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019, si debba procedere alla pubblicazione del presente capo contenente l'ordinanza ingiunzione sul sito Internet del Garante. Ciò in considerazione del fatto che, come sopra evidenziato, la violazione ha avuto ad oggetto anche giudizi e valutazioni sulla complessiva condotta del reclamante, non aventi rilevanza disciplinare, che possono potenzialmente ledere la reputazione dello stesso nell’ambiente lavorativo.
Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
dichiara, ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), del Regolamento, l’illiceità del trattamento effettuato dal Comune di Sciacca per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 9, par. 2, lett. b), del Regolamento, nonché 2-ter del Codice, nei termini di cui in motivazione;
ORDINA
al Comune di Sciacca, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Via Roma, 13 - 92019 Sciacca (AG), C.F. 00220950844, di pagare la somma di euro 2.500 (duemilacinquecento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione. Si rappresenta che il contravventore, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice, ha facoltà di definire la controversia mediante pagamento, entro il termine di 30 giorni, di un importo pari alla metà della sanzione comminata;
INGIUNGE
al predetto Comune, in caso di mancata definizione della controversia ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice, di pagare la somma di euro 2.500 (duemilacinquecento) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della l. n. 689/1981;
DISPONE
- ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell'art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione sul sito internet del Garante;
- ai sensi dell’art. 154-bis, comma 3 del Codice e dell’art. 37 del Regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità;
- ai sensi dell’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione delle violazioni e delle misure adottate in conformità all’art. 58, par. 2 del Regolamento, nel registro interno dell’Autorità previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u) del Regolamento.
Ai sensi degli artt. 78 del Regolamento, 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 27 febbraio 2025
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Cerrina Feroni
IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei
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