Provvedimento del 4 agosto 2025 [10166287]
Provvedimento del 4 agosto 2025 [10166287]
[doc. web n. 10166287]
Provvedimento del 4 agosto 2025
Registro dei provvedimenti
n. 458 del 4 agosto 2025
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Angelo Fanizza, Segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito “Regolamento”);
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);
VISTE le Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica, pubblicate in G.U. il 4 gennaio 2019, n. 3, doc. web n. 9067692 (di seguito “Regole deontologiche”);
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;
PREMESSO
1. L’ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E I RELATIVI ESITI
Sono pervenuti a questa Autorità tre reclami della medesima fattispecie con i quali gli interessati hanno lamentato la diffusione dei propri dati personali all’interno di articoli pubblicati sul sito di informazione on-line “Linea Libera”, riconducibile a Linea Stampalibera Società Cooperativa r.l. (di seguito anche “titolare”, “Società”). L’Ufficio ha ritenuto, pertanto, di avvalersi della facoltà - prevista dall’art. 10, comma 4, del regolamento del Garante n. 1/2019 (in www.gpdp.it, doc. web n. 9107633) - di trattare congiuntamente gli atti in parola aventi analogo oggetto e relativi al medesimo titolare. Ciò al fine di esaminare, con maggiore efficacia e, al contempo, necessaria economia dei mezzi istruttori, le doglianze che hanno riguardato una molteplicità di dati personali, riferibili ai reclamanti, trattati dal citato titolare.
Nello specifico, con i reclami di cui ai fascicoli nn. XX e XX (XX), pervenuti rispettivamente nelle date del 7 e 12 aprile 2023, è stata rappresentata la diffusione nei contenuti editoriali lamentati dei dati identificativi degli interessati, quali il nome, il cognome, l’indirizzo di abitazione degli stessi, l’attività lavorativa svolta e il codice fiscale. A corredo degli articoli in questione sono state pubblicate anche le fotografie ritraenti gli interessati e l’automobile di loro proprietà, comprensiva di targa; nella rappresentazione dei fatti ivi narrati il titolare ha, altresì, fatto ricorso ad appellativi offensivi diretti ai reclamanti, descritti come “vecchietti creativi” o “facce da cìnopi”.
Con il reclamo di cui al fascicolo n. XX (XX), pervenuto in data 30 marzo 2025, è stata lamentata la diffusione non soltanto del nominativo dell’interessata, ma anche dei dati relativi allo stato di salute della stessa contenuti in un certificato medico di cui il titolare ha pubblicato un estratto.
Con riferimento ai fascicoli nn. XX e XX, la Società - nell’ambito di una lunga istruttoria avviata con la richiesta di informazioni dell’Autorità, formulata il 18 luglio 2023 ai sensi dell’art. 157 del Codice (rif. prot. n. 110227/23) - ha sempre opposto diniego alle richieste di cancellazione dei dati personali dagli articoli lamentati, adducendo, alla base del rifiuto, asserite irregolarità connesse all’immobile di proprietà dei reclamanti XX (sul quale, nella ricostruzione del titolare, penderebbe un condono edilizio in assenza di documenti che ne comproverebbero il legale rilascio); irregolarità riscontrate dal titolare anche nell’installazione presso tale abitazione di un sistema di videosorveglianza rispetto al quale sarebbe già stato coinvolto il Garante per le valutazioni di merito.
Sempre in riferimento alle doglianze di cui ai fascicoli nn. XX e XX, nel corso dell’audizione del 31 gennaio 2024 – espressamente richiesta dal titolare e da questi concepita come spazio di interlocuzione con l’Autorità a cui affidare le proprie argomentazioni difensive – lo stesso ha dapprima inteso circoscrivere alla limitata zona territoriale “XX” la portata divulgativa del sito di informazione interessato dal presente procedimento; ha inoltre rappresentato come la vicenda “XX”, oggetto degli articoli lamentati, abbia “[…] sempre rivestito un interesse […] per la comunità di XX (XX)”, e come la narrazione dei fatti sia stata supportata da “documentazione volta ad attestar[ne] la veridicità […] ritenendo di non incorrere nella violazione della normativa […]”. Nella successiva comunicazione del 27 settembre 2024 - più volte sollecitata dall’Ufficio (v. note del 28 febbraio 2024 – rif. prot. n. 24781/24 – e 31 luglio 2024 – rif. prot. n. 94769/24) in ragione della riserva, espressa in sede di audizione, di produrre una memoria integrativa – il titolare ha dichiarato di essere disposto a cancellare “dalle pagine del giornale on line Linea Libera” i dati “ritenuti sensibili” dei reclamanti “a condizione che gli stessi soggetti si impegnino ad eliminare le telecamere presenti sulle strade” di transito.
Nel caso di cui al fascicolo n. XX (reclamo XX), il diniego alla richiesta di cancellazione dei dati personali sarebbe stato giustificato dalla sussistenza di un interesse pubblico alla conoscibilità della notizia riportata nell’articolo lamentato dal momento che, a detta del titolare, il certificato medico riferito alla reclamante, mai pubblicato nel suo contenuto integrale, sarebbe “in ipotesi falso” e utilizzato “in maniera strumentale dal padre” della stessa nella denuncia-querela presentata nei suoi confronti; denuncia che “non può costituire motivo di doglianza, [in quanto] il documento è pubblico”.
Nell’ambito della descritta istruttoria - che, come già rappresentato, ha riguardato congiuntamente i tre reclami in parola ed è proseguita sino ad aprile 2025 (come da ultima comunicazione della Società del 21 aprile 2025) – è emerso, dalle dichiarazioni rese dagli interessati, che il sito di informazione oggetto di doglianza (www.linealibera.info) è stato chiuso su disposizione dell’Autorità giudiziaria e, a seguito di ciò, il titolare ne avrebbe creato uno nuovo, seppure con diverso indirizzo di rete rispetto a quello originariamente utilizzato (www.linealibera.it) – trasferendo in esso i lamentati contenuti.
2. LA CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI
Con note del 15 maggio 2025 (prot. nn. 65620/25 e 65655/25) è stato comunicato alla Società l’avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, per l’adozione di eventuali provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, riconoscendo in capo al titolare la responsabilità per la presunta violazione delle seguenti disposizioni:
artt. 5, par. 1, lett. a) e c), del Regolamento, 137, commi 1 e 3, 139 e 2-quater del Codice, 5, 6, comma 1, 10 delle Regole deontologiche, per aver divulgato nel sito internet lamentato una quantità di dati personali afferenti ai reclamanti eccessiva ed ultronea rispetto alla finalità informativa che il relativo trattamento avrebbe dovuto perseguire;
art. 31 del Regolamento in quanto il titolare non ha offerto un sufficiente grado di collaborazione con l’Autorità, mantenendo una netta chiusura rispetto alle doglianze in esame, nonché fornendo risposte spesso inconferenti rispetto alla normativa in materia di protezione dei dati personali e piuttosto collegate a pregressi dissapori con gli interessati, con conseguente aggravio dei tempi istruttori; il titolare ha, peraltro, omesso di comunicare il provvedimento di oscuramento del sito internet originario disposto dall’Autorità giudiziaria - di cui il Garante ha avuto contezza soltanto tramite interlocuzioni con i reclamanti - perpetrando i propri effetti lesivi nei confronti di questi ultimi.
3. OSSERVAZIONI DIFENSIVE E VALUTAZIONI DI ORDINE GIURIDICO DELL’AUTORITÀ
Il titolare non ha presentato memorie difensive ma, con comunicazione del 26 maggio 2025, ha chiesto di essere ascoltato dall’Autorità, ai sensi dell’art. 166, comma 6, del Codice e dell’art. 13 del regolamento del Garante n. 1/2019.
Nel corso dell’audizione, che si è svolta in data 24 giugno 2025, il titolare ha ribadito quanto già sostenuto nelle precedenti interlocuzioni con l’Autorità nell’ambito dell’articolata attività istruttoria, ritenendo legittima la pubblicazione dei lamentati contenuti editoriali volta a rendere note all’opinione pubblica le asserite condotte illecite degli interessati coinvolti. Peraltro, al termine dell’audizione medesima, il titolare ha chiaramente espresso l’intenzione di proseguire l’attività di diffusione di articoli dal tenore analogo a quelli in esame.
In base alle affermazioni rese dal titolare, di cui il dichiarante risponde ai sensi dell’art. 168 del Codice, considerata la documentazione prodotta in sede difensiva, si ritiene di confermare le violazioni rilevate nell’atto di contestazione.
Con riferimento ai reclami avanzati dai signori XX e XX (fascicoli nn. XX e XX), risulta che negli articoli oggetto di doglianza sono stati diffusi dati eccedenti rispetto all’asserita finalità informativa perseguita. Al riguardo, si rappresenta che la diffusione di una così vasta quantità di dati può costituire un pregiudizio concreto alla sicurezza e alla tranquillità personale dei reclamanti; in particolare, la pubblicazione di immagini ritraenti l’abitazione degli interessati, con l’indicazione della relativa ubicazione, è stata più volte censurata dall’Autorità persino quando tali informazioni hanno riguardato personaggi pubblici rispetto ai quali l’aspettativa di riservatezza, come noto, appare notevolmente ridimensionata (cfr. provvedimento dell’11 settembre 2014, n. 399, in www.gpdp.it, doc. web n. 3471605). I dati e le immagini riferibili all’abitazione dei reclamanti, in ragione dell’ubicazione dell’immobile in una zona caratterizzata da una ridotta densità abitativa, sono idonei a incidere negativamente nella vita privata degli stessi, potendo, come detto, arrecare pregiudizio alla loro sicurezza e incolumità (cfr. provvedimento del 27 novembre 2019, n. 212, doc. web n. 9236666; provvedimento del 18 aprile 2019, n. 104, doc. web n. 9113894, tutti in www.gpdp.it).
Invero, gli articoli in parola - pur circoscritti all’ambito locale della vicenda “XX” ivi narrata, benché destinati agli abitanti della “[…] XX”, come rappresentato dal titolare nelle due audizioni tenutesi presso la sede dell’Autorità - risultano disponibili in formato digitale nel sito internet lamentato, restando comunque fruibili ad un numero di utenti non definito, potendo tale circostanza amplificare i rischi ai quali restano esposti gli interessati, nonché favorire una persistente circolazione dei dati la cui pubblicazione è da ritenersi illecita.
Inoltre, la diffusione dei dati personali negli articoli in parola appare subordinata al perseguimento di scopi ulteriori rispetto al corretto esercizio del diritto all’informazione, come è emerso dal riscontro fornito dal titolare all’Autorità nella richiamata nota del 27 settembre 2024. In particolare, la soddisfazione della richiesta di cancellazione dei dati dei reclamanti viene posta dal titolare sul piano della contrattazione al fine di realizzare uno scopo diverso (la rimozione delle telecamere dall’abitazione degli interessati) rispetto alla citata finalità informativa. Ne consegue, nel caso di specie, un uso improprio, personale e strumentale dell’informazione veicolata mediante il sito internet in questione, tale da non far ritenere sussistente un interesse pubblico alla conoscenza della notizia ivi narrata.
Con riferimento al reclamo XX (fascicolo n. XX), si evidenzia una diffusione da parte del titolare di dati afferenti allo stato di salute dell’interessata, oltre che del nominativo della stessa. Il trattamento in parola non è cessato nemmeno a seguito dell’intervento dell’Autorità, perpetrando i propri effetti lesivi nei confronti della reclamante.
Al riguardo, si rappresenta che il Codice, nell’introdurre in termini generali il principio dell’"essenzialità dell’informazione" quale canone di determinazione nei trattamenti di dati personali in ambito giornalistico, ha inteso garantire un maggiore rigore nella raccolta e nella diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute, rimettendo alle Regole deontologiche, previste dall’art. 139 del medesimo Codice, il compito di individuare più precisi limiti (cfr. art. 137, commi 1 e 3, del Codice). I predetti limiti hanno trovato esplicitazione nell’art. 5 delle Regole deontologiche − il quale stabilisce che “Nel raccogliere dati [...] atti a rivelare le condizioni di salute [...], il giornalista garantisce il diritto all’informazione su fatti di interesse pubblico, nel rispetto dell’essenzialità dell’informazione [...]” – e nell’art. 10 delle citate Regole deontologiche, in base al quale “il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona, identificata o identificabile, ne rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie nei casi di malattie gravi o terminali, e si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico” (cfr. ex pluribus, provv. del 25 gennaio 2018, n. 30, doc. web n. 8364982, in www.gpdp.it).
La vicenda testé segnalata non costituisce un caso isolato. In data 6 maggio 2025 è infatti pervenuto un nuovo reclamo (di cui al fascicolo n. XX) con il quale l’interessato, nel rappresentare di essere stato al centro di diverse pubblicazioni recanti “immagini private, […] l’indirizzo di casa e […] certificati medici”, ha lamentato la diffusione, nel citato sito internet, di un articolo del 1° maggio 2025 in cui sono state riportate le fotografie della propria autovettura, comprensiva di targa, nonché informazioni relative al proprio stato di salute, chiedendone la cancellazione. In riscontro alla richiesta di informazioni dell’Autorità (del 23 maggio 2025 – rif. prot. n. 70477/25), il titolare, con comunicazione del 26 maggio 2025, ha opposto diniego alla citata richiesta di cancellazione dei dati in ragione del ruolo pubblico rivestito dal reclamante (sindaco di XX) e del collegato interesse della collettività alla conoscibilità delle notizie che lo riguardano. Con successiva integrazione del 1° luglio 2025, l’interessato ha lamentato l’ulteriore pubblicazione di un nuovo articolo contenente la fotografia della propria autovettura con targa in chiaro.
Ne consegue che, anche il contenuto editoriale lamentato nel recente reclamo pervenuto all’Autorità (di cui al fascicolo n. XX), benché riferito ad un soggetto esercente un ruolo pubblico (sindaco di XX), rispetto al quale l’aspettativa di riservatezza appare ridimensionata, risulta travalicare il richiamato principio dell’essenzialità dell’informazione, di cui all’art. 6, comma 1, delle Regole deontologiche, dal momento che la diffusione di dati relativi allo stato di salute dell’interessato, oltre che lesiva della dignità dello stesso (cfr. art. 10 delle Regole deontologiche), non rileva ai fini di una denuncia, per quanto legittima, di comportamenti tenuti nell’esercizio delle funzioni istituzionali.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, la condotta descritta risulta realizzata in violazione degli artt. 137, commi 1 e 3, 139 e 2-quater del Codice, 5, 6, comma 1, 10, delle Regole deontologiche, nonché dell’art. 5, par. 1, lett. a) e c), del Regolamento.
Parimenti, in sede di riscontro, il titolare non ha dato conto, in un’ottica collaborativa e proattiva, di risposte analitiche e dettagliate circa i trattamenti oggetto di doglianza, così da agevolare ogni più opportuna valutazione dell’Autorità e scongiurare l’allungamento e l’appesantimento dell’iter procedimentale. L’Ufficio ha avuto contezza dell’avvenuta chiusura del sito internet www.linealibera.info, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, soltanto a seguito dell’interlocuzione avuta con i reclamanti nel corso delle relative istruttorie dalle quali è emersa la presenza dei contenuti lamentati su un altro sito internet, sempre riconducibile al titolare in parola, di denominazione simile a quello oggetto di reclamo, www.linealibera.it.
La descritta condotta omissiva si pone in contrasto con l’art. 31 del Regolamento (Cooperazione con l’Autorità di controllo), per aver offerto una insufficiente collaborazione al Garante, non avendo fornito – pur a fronte di specifiche richieste – informazioni puntuali ed esaustive circa i trattamenti lamentati e confezionando risposte evasive rispetto a quanto avanzato dai reclamanti. Ne discende una valutazione di complessivo disvalore della condotta del titolare nei rapporti con l’Autorità, in particolare per ciò che concerne gli obblighi di collaborazione e di informazione; valutazione che ulteriormente avvalora e comprova il giudizio di responsabilità in relazione ai citati riscontri inconferenti rispetto alle richieste dei reclamanti. Peraltro, il titolare è stato già coinvolto in un precedente procedimento dinanzi a questa Autorità correlato alla vicenda “XX” (oggetto degli articoli lamentati nei reclami XX e XX) definito con provvedimento del 24 novembre 2022, n. 22/2023, con il quale sono stati riscontrati i medesimi profili di illiceità emersi nell’ambito delle presenti istruttorie. Ciò dimostrerebbe la totale noncuranza che la Società ha riservato nel tempo all’attività istruttoria e provvedimentale dell’Autorità rispetto ai reclami proposti nei suoi confronti, disattendendo, con un certo grado di intenzionalità, i doveri riconosciuti dalla normativa al titolare del trattamento. Tant’è che anche nel corso della recente audizione del 24 giugno 2025, il titolare ha dimostrato di non aver preso consapevolezza dell’entità delle violazioni riscontrate, esprimendo l’intenzione di proseguire con i trattamenti censurati. Viepiù, in un recente articolo pubblicato sul sito internet lamentato, il titolare ha nuovamente diffuso le immagini dell’abitazione dei reclamanti XX, già oggetto di contestazione, dichiarando di voler continuare in futuro a rendere noti “nomi, cognomi e indirizzi […]” dei soggetti narrati, in totale spregio della normativa in materia di protezione dei dati personali e dell’Autorità stessa, definita nel medesimo articolo, come “inutile e inefficiente”(cfr. articolo del XX di cui al link https://...).
4. CONCLUSIONI
Per quanto sopra esposto si ritiene accertata la responsabilità del titolare in ordine alle seguenti violazioni:
- art. 5, par. 1, lett. a) e c), del Regolamento;
- artt. 137, commi 1 e 3, 139 e 2-quater del Codice;
- artt. 5, 6, comma 1, e 10 delle Regole deontologiche.
Accertata l’illiceità delle sopra descritte condotte della Società:
a) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), del Regolamento, si rende necessario vietare ogni ulteriore trattamento dei dati personali contenuti negli articoli indicati nei reclami proposti all’Autorità e, per l’effetto, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d), del Regolamento, ingiungere al titolare di cancellare tali contenuti editoriali realizzati in violazione delle richiamate disposizioni;
b) con riguardo ai trattamenti già realizzati e con finalità dissuasiva, si ritiene sussistano i presupposti per l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i) e 83, parr. 4 e 5, del Regolamento.
5. ORDINANZA INGIUNZIONE PER L’APPLICAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA
In base a quanto sopra rappresentato, risultano violate varie disposizioni del Regolamento e del Codice in relazione a trattamenti effettuati dal titolare, per cui occorre applicare l’art. 83, par. 3, del Regolamento, in base al quale, se, in relazione allo stesso trattamento o a trattamenti collegati, un titolare del trattamento viola, con dolo o colpa, varie disposizioni del Regolamento, l’importo totale della sanzione amministrativa pecuniaria non supera l’importo specificato per la violazione più grave con conseguente applicazione della sola sanzione prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento.
Ai fini della quantificazione della sanzione amministrativa il citato art. 83, par. 5, nel fissare il massimo edittale nella somma di 20 milioni di euro ovvero, per le imprese, nel 4% del fatturato mondiale annuo dell’esercizio precedente ove superiore, specifica le modalità di quantificazione della predetta sanzione che deve “in ogni caso [essere] effettiva, proporzionata e dissuasiva” (art. 83, par. 1, del Regolamento), individuando, a tal fine, una serie di elementi, elencati al par. 2, da valutare all’atto di quantificarne il relativo importo.
Quali circostanze da prendere in considerazione, nel caso di specie, devono essere valutati, sotto il profilo delle aggravanti:
l’ampia portata del trattamento, mai interrotto neppure a seguito dell’intervento del Garante, protraendosi, nei casi di cui ai fascicoli nn. XX e XX, per circa due anni (art. 83, par. 2, lett. a, del Regolamento);
la gravità delle violazioni rilevate, in ragione del fatto che sono stati diffusi dati eccedenti, anche relativi allo stato di salute, lesivi della dignità degli interessati e tali da arrecare pregiudizio alla tranquillità, alla sicurezza e incolumità degli stessi (art. 83, par. 2, lett. a, del Regolamento);
il carattere doloso della condotta, dal momento che le norme a protezione dei dati personali in ambito giornalistico sono state intenzionalmente ignorate dal titolare il quale, anche a seguito dell’intervento del Garante, ha comunicato di voler reiterare i trattamenti contestati e, quindi, di non porvi rimedio, ponendo come condizione per l’interruzione dei trattamenti la rimozione di un sistema di videosorveglianza presso l’abitazione dei reclamanti (art. 83, par. 2, lett. b e c, del Regolamento);
l’esistenza di un precedente provvedimento sanzionatorio adottato dal Garante (provv. n. 22/23) con il quale, benché riferito ad un istante diverso, sono stati rilevati i medesimi profili di illiceità emersi nell’ambito del presente procedimento, unitamente al fatto che il titolare, nella richiamata circostanza, non ha definito la controversia con il pagamento della sanzione irrogata neppure in misura ridotta, comportando la necessaria riscossione coattiva a mezzo ruolo della stessa, ai sensi dell’art. 16, comma 3 del regolamento del Garante n. 1/2019 (art. 83, par. 2, lett. e, del Regolamento);
il grado di cooperazione con l’Autorità di controllo che è stato del tutto insufficiente dal momento che, come descritto, il titolare ha ignorato i ripetuti richiami del Garante all’osservanza del dettato normativo reiterando la condotta contestata dopo l’adozione del provvedimento sanzionatorio del 24 novembre 2022 e anche a seguito dell’avvenuta chiusura del sito internet www.linealibera.info disposta dall’Autorità giudiziaria; ciò in totale spregio dell’attività del Garante e delle istituzioni in generale (art. 83, par. 2, lett. f, del Regolamento).
Quale unico elemento attenuante, si ritiene di poter tener conto della complessiva valutazione sulla capacità economica del titolare, con particolare riferimento al “Volume d’affari” relativo al periodo d’imposta 2024 e in considerazione delle perdite e dei ricavi registrati nell’anno 2023 (art. 83, par. 2, lett. k, del Regolamento).
Pertanto si ritiene che - in base al complesso degli elementi sopra indicati - debba applicarsi a Linea Stampalibera Società Cooperativa r.l. la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 2.000 (duemila/00) pari allo 0,01% della sanzione edittale massima di 20 milioni di euro.
Nel caso in argomento si ritiene che debba applicarsi, altresì, la sanzione accessoria della pubblicazione nel sito dell’Autorità del presente provvedimento, prevista dall’art. 166, comma 7, del Codice e dall’art. 16 del regolamento del Garante n. 1/2019.
In attuazione dei principi di cui all’art. 83 del Regolamento, l’irrogazione di tale sanzione accessoria appare proporzionata in relazione alla gravità e al particolare disvalore delle condotte oggetto di contestazione, con specifico riferimento alla diffusione di una moltitudine di dati personali, anche relativi allo stato di salute, lesivi della dignità degli interessati e tali da arrecare pregiudizio alla tranquillità, alla sicurezza e incolumità degli stessi; inoltre, le reiterate condotte contestate restituiscono un quadro complessivo nell’ambito del quale il titolare ha ritenuto di poter agire con impunità, arrivando anche a porre condizioni agli interessati e all’Autorità per interrompere gli illeciti trattamenti.
Si ricorda che, in caso di inosservanza della misura disposta dal Garante, trova applicazione la sanzione penale di cui all’art. 170 del Codice e le sanzioni amministrative previste dall’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento.
Ricorrono, infine, i presupposti di cui all’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante, per l’annotazione delle violazioni qui rilevate nel registro interno dell’Autorità, previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), del Regolamento, dichiara illecito il trattamento descritto nei termini di cui in motivazione effettuato da Linea Stampalibera Società Cooperativa r.l., con sede legale in XX, P.IVA. 01909180471; di conseguenza:
a) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), del Regolamento, vieta ogni ulteriore trattamento dei dati personali contenuti negli articoli indicati nei reclami proposti all’Autorità e, per l’effetto, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d), del Regolamento, ingiunge al titolare di cancellare tali contenuti editoriali realizzati in violazione delle disposizioni in materia;
b) ai sensi dell’art. 157 del Codice, ingiunge al citato titolare di comunicare all’Autorità, nel termine di trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, le iniziative intraprese al fine di dare attuazione alla misura imposta; l’eventuale mancato adempimento a quanto disposto nel presente punto può comportare l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento;
ORDINA
a Linee Stampalibera Società Cooperativa r.l., ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. i), del Regolamento, di pagare la somma di euro 2.000 (duemila/00) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione; si rappresenta che il contravventore, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice, ha facoltà di definire la controversia mediante pagamento, entro il termine di 30 giorni, di un importo pari alla metà della sanzione comminata;
INGIUNGE
alla predetta Società, in caso di mancata definizione della controversia ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice, di pagare la somma di euro 2.000 (duemila/00) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’art. 27 della legge n. 689/1981;
DISPONE
a) ai sensi degli artt. 154-bis del Codice e 37 del regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione del presente provvedimento nonché, ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice, la pubblicazione della presente ordinanza ingiunzione sul sito internet dell'Autorità;
b) ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, dispone l’annotazione nel registro interno dell’Autorità, previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle violazioni e delle misure adottate.
Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’Autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati personali, o, in alternativa, al tribunale del luogo di residenza dell’interessato, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 4 agosto 2025
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Cerrina Feroni
IL SEGRETARIO GENERALE
Fanizza
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